Contenuto essenziale
La presente legge apporta modifiche alla legge regionale n.32 del 2021 ed è composta da 9 articoli:
- l’articolo 1 dispone l’eliminazione della parte finale della lettera d)
del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 32/2021;
- l'articolo 2 l’inserimento, nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all’applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute;
- l’articolo 3 l’abrogazione della lettera e) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale in parola (funzione terzo certificatore non prevista);
- l’articolo 4 la modifica del comma 1 dell’articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricomprendervi le figure professionali presenti.
Con l’articolo 5 si dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale in parola (norma nazionale prevede tutto);
- l'articolo 6 dispone modifiche al comma 3 dell’articolo 12, al fine di eliminare dallo stesso alcuni refusi presenti, disponendo, altresì, l’abrogazione del comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi derivanti dal rinvio alla legge regionale istituiva della S.U.A;
- l’articolo 7 inserimento nella l.r. 32/2021 di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo di commissariamento, nonché a salvaguardare l’applicazione delle norme nazionali ivi indicato;
-l’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 9 dispone l’entrata in vigore.
Destinatari
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La Sanità regionale calabrese.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.