Legge regionale n. 1 del 1/3/2022
" Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021. "

Contenuto essenziale
L' obbiettivo delle suddetta legge di modifica è di realizzare risparmi di spesa e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa. L'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di fornire chiarezza normativa in materia di risarcimento danni da fauna selvatica. L'articolo 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2015, n. 30. L’articolo 3 prevede l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a chiarire la possibile attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute. L’articolo 4 dispone le relative modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7: a) la previsione, nell’articolo 7, per cui il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto– al pari del Capo di Gabinetto– anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo; b) una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 10, per cui il riferimento al Capo di Gabinetto, per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del Capo di Gabinetto; c) la specificazione dell’Avvocatura regionale quale struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, l’adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all’ente Consiglio regionale della Calabria e l’introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell’attuale fase di commissariamento. Con l’articolo 5 si intende proporre un’opera di chiarezza normativa, disponendo l’adeguamento anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta. L’articolo 6 specifica, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, le finalità di promozione della Calabria connesse alla Fondazione Calabria Film Commissione. L’articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32. L’articolo 8 prevede modifiche all’articolo 1, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6, disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica. L’articolo 9 reca la norma finanziaria, mentre l’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore.

Destinatari
  • Gli Enti sub regionali.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Ai maggiori oneri connessi alle previsioni dell’articolo 1, quantificati in 49.750,64 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2022-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 02 (U.16.02), del bilancio di previsione 2022-2024. Dalle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 6 e dall'articolo 8, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale di previsione.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.