Legge regionale n. 12 del 6/5/2022
" Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021, 9/1996, 6/2022, 15/2007, 36/1986 e 31/2002. "

Contenuto essenziale
La presente legge apporta modifiche ad alcune disposizioni delle leggi regionali n. 1/2022, n. 32/2021, n. 9/1996, n. 6/2022, n. 15/2007, n. 36/1986 e n. 31/2002. Nello specifico, la previsione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge è volta ad abrogare le lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022. L’intervento di novellazione di cui all’articolo 1 della presente legge, diretto ad abrogare le suddette lettere, a loro volta abrogatrici di disposizioni normative della l.r. 9/1996, non fa rivivere automaticamente le disposizioni soppresse. Occorre una previsione espressa dello stesso legislatore e, per tale motivo, al comma 1, dopo la previsione dell’abrogazione espressa delle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022, si prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni precedentemente abrogate. Al tempo stesso, è abrogato il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2022. L’articolo 2 della presente legge prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 3 della l.r. 6/2022, in ragione di un impegno assunto con il Governo nell’ambito del principio di leale collaborazione Stato– Regioni. L’articolo 3 sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n.15. L’articolo 4 modifica l’articolo 4 della legge regionale n.36/1986, che prevede interventi a favore degli uremici al fine di riconoscere ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e a controlli, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dal domicilio ai centri di nefrologia/dialisi. L’articolo 5 integra quanto disciplinato dal comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 31/2002. L’articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Destinatari
  • I soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All’attuazione dell’articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.