Contenuto essenziale
La presente legge apporta modifiche ad alcune disposizioni delle leggi regionali n. 1/2022, n. 32/2021, n. 9/1996, n. 6/2022, n. 15/2007, n. 36/1986 e n. 31/2002.
Nello specifico, la previsione di cui all’articolo 1, comma 1 della presente legge è volta ad abrogare le lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 1 della l.r. 1/2022.
L’intervento di novellazione di cui all’articolo 1 della presente legge, diretto ad abrogare le suddette lettere, a loro volta abrogatrici di disposizioni normative della l.r. 9/1996, non fa rivivere automaticamente le disposizioni soppresse. Occorre una previsione espressa dello stesso legislatore e, per tale motivo, al comma 1, dopo la previsione dell’abrogazione espressa delle lettere a) e c) dell’articolo 1,
comma 1 della l.r. 1/2022, si prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni precedentemente abrogate. Al tempo stesso, è abrogato il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2022.
L’articolo 2 della presente legge prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 3 della l.r. 6/2022, in ragione di un impegno assunto con il Governo nell’ambito del principio di leale collaborazione Stato– Regioni. L’articolo 3 sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n.15.
L’articolo 4 modifica l’articolo 4 della legge regionale n.36/1986, che prevede interventi a favore degli uremici al fine di riconoscere ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico e a controlli, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto dal domicilio ai centri di nefrologia/dialisi.
L’articolo 5 integra quanto disciplinato dal comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 31/2002.
L’articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.
L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Destinatari
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I soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
All’attuazione dell’articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo sanitario regionale.