Contenuto essenziale
Con la presente legge si intende riproporre le medesime disposizioni balneari scadute al termine della stagione 2021 anche per la stagione balneare 2022, in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale.
Le suddette disposizioni, trattandosi di semplici modifiche temporanee della norma, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.
Il testo si compone di quattro articoli, di seguito descritti.
L’articolo 1 introduce la proroga all'articolo 14 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022.
L’articolo 2 introduce la proroga all'articolo 27 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022.
L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale del presente intervento normativo.
L’articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis)
Destinatari
-
I Comuni(le funzioni amministrative sul demanio marittimo).
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.