Proposta di legge n. 98/9^
RELAZIONE
La norma prevede nei bandi di gara e negli avvisi per gli appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice ed il mantenimento di tutti i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento delle imprese degli appalti pubblici. La norma infatti., tutela la salvaguardia dei posti di lavoro ed i livelli retributivi nel rispetto dei contratti di lavoro. Si applica agli Enti pubblici regionali, a tutti gli Enti sub-regionali ed anche agli Enti locali che utilizzano fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe regionali. nelle gare di appalto.
E' indubbio che la normativa in esame è in linea con i principi costituzionali e comunitari e solo apparentemente si pone in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, di libera circolazione delle merci e delle persone ,libera prestazione dei servizi negli appalti pubblici e di libera circolazione dei lavoratori. In tal senso tali principi non hanno impedito agli organismi comunitari di approvare dei provvedimenti normativi che consentano alle Pubbliche amministrazioni di inserire nei bandi di gara la clausola sociale di assorbimento del personale in servizio. E' il caso della Direttive 12/3/2001, n 2001/23/Ce, 31/3/2004 n 2004/18/CE che in via interpretativa sembrano consentire la previsione delle clausole sociali nelle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti pubblici.. In ordine al diritto interno, la clausola sociale trova fondamento nell'art. 35 Cost., e nello stesso art 29 del D.L.gs. 10/09/2003 n° 276 secondo cui "l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un -nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o parte di azienda".
La clausola sociale di riassorbimento è inoltre prevista in alcuni contratti collettivi nazionali.
Infine anche l'orientamento giurisprudenziale si muove nella stessa ottica e in particolare si evidenziano alcune decisioni del Consiglio di stato, sez. V, che hanno ritenuto di dare una lettura della clausola sociale nel senso che "l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenza dell'appaltatore uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (nn. 3848 e 3900 del 16/06/2009).
D'altronde la giurisprudenza ha messo in luce le finalità della clausola sociale coerenti con la previsione costituzionale di cui all'art. 41 Cost. secondo la quale l'iniziativa economica privata è si libera ma deve avere riguardo anche all'utilità sociale.
Si è pensato di inserire il presente articolato all'interno della normativa regionale sulla Stazione Unica Appaltante dopo l'art. 12 che si occupa della tutela dei lavoratori.Art. 1
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2007 n° 26 è aggiunto il seguente:
"Art.12 bis
(Clausola sociale)1. Fatte salve le previsioni. della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi, nelle condizioni di contratto per appalti di servizi l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice,
compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti., garantendo,altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o le deleghe della Regione.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi."
La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria