Proposta di legge n. 94/9^
RELAZIONE
In linea con la normativa costituzionale e in conformità con le norme previste dal Testo Unico Immigrazione la Regione Calabria riconosce a tutte le cittadine e i cittadini immigrati il diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento. Attraverso questa legge si intende promuovere ogni iniziativa utile e necessaria a garantire tale parità di trattamento.
Questi, in sintesi alcuni dei punti della presente normativa:
• un programma triennale di attività sull'immigrazione per rafforzare l'integrazione delle politiche regionali, anche in raccordo con il Piano sociale regionale e i Piani di zona;
• Attività e funzioni della Regione;
• Attività e funzioni degli enti territoriali;
• Istituzione di un osservatorio calabrese sull'immigrazione;
• Istituzione di un'agenzia regionale per il contrasto della discriminazione e del razzismo;
• Istituzione del diritto di voto per le cittadine e i cittadini immigrati;
• Istituzione di un albo delle associazioni delle cittadine e dei cittadini immigrati;
• Diritti sociali delle cittadine e dei cittadini immigrati.CAPO I
Norme introduttive
Art. 1
Destinatari1. Destinatari delle norme e degli interventi previsti nella presente legge regionale sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europa, i richiedenti asilo e i rifugiati, gli apolidi, presenti nel territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini immigrati.
2. In conformità con l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato Testo Unico Immigrazione), le norme previste nella presente legge regionale si applicano anche alle cittadine e ai cittadini degli stati aderenti all'Unione Europea laddove sono ad essi più favorevoli.Art. 2
Principi e finalità1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica e in conformità con le norme previste dal Testo Unico Immigrazione n.286 del 1998, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, dei trattati e delle convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aderisce, della normativa comunitaria e statale, riconosce a tutte le cittadine e i cittadini immigrati il diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento con le cittadine e i cittadini italiani in ogni ambito della vita sociale regionale, rimuovendo qualsiasi ostacolo si frapponga alla sua realizzazione piena.
2. Per la Regione Calabria il tema dell'integrazione, intesa come processo d'incontro paritario ed egualitario tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni, è obiettivo prioritario della propria azione amministrativa
3. Per realizzare una piena uguaglianza l'azione della Regione Calabria sarà finalizzata a:a) favorire l'accesso ai servizi in condizioni di parità con le cittadine e i cittadini italiani;
b) contrastare ogni forma di razzismo, xenofobia e sessismo;
c) eliminare ogni forma di discriminazione e segregazione;
d) impedire ogni forma di sfruttamento sul lavoro di tutte le cittadine e i cittadini immigrati presenti sul territorio;
e) favorire la valorizzazione e promuovere il reciproco riconoscimento di tutte le identità culturali, religiose e linguistiche, in tutti gli ambiti della vita sociale;
f) garantire un piena accoglienza rispettosa della dignità individuale e della libertà personale.CAPO II
Organizzazione Istituzionale e Ripartizione delle Funzioni
Art. 3
Documento di programmazione triennale sulle politiche per
l'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati .l. Ogni tre anni il Presidente della Regione emana su approvazione della giunta il "Documento di programmazione triennale sulle politiche per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati" (di seguito denominato documento di programmazione), contenente le linee di programmazione per le politiche di accoglienza, integrazione, lotta al razzismo e alla discriminazione, tutela delle minoranze culturali, linguistiche e religiose, per il triennio successivo. Il documento di programmazione viene emanato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità del documento precedente.
2. Nella stesura del documento di programmazione la Presidenza della Giunta tiene conto delle osservazioni, dei rapporti e delle relazioni sulle presenze e le condizioni d'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati nei contesti locali, fatte pervenire dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti pubblici territoriali della Regione, dalle associazioni d'immigrate e d'immigrati, dalle associazioni di volontariato, dai sindacati e dalle associazioni di categoria, dai servizi scolastici e socio-assistenziali, entro tre mesi precedenti alla data di emanazione.
3. Il documento programmatico indirizza, l'azione amministrativa nei diversi ambiti di applicazione e costituisce riferimento per l'azione amministrativa dei Comuni e delle Province.
4. Il documento di programmazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regionale.Art. 4
Attività e funzioni della Regione1. La Regione ha la funzione d'indirizzo, progranunazione e coordinamento delle attività e dei programmi previsti nella presente legge e nel documento di programmazione, fatte salve le competenze specifiche degli enti territoriali locali.
2. La Giunta Regionale in conformità con gli obiettivi previsti dal documento di programmazione coordina e indirizza le attività degli enti pubblici regionali e predispone i progetti per la piena realizzazione delle finalità indicate dalla presente legge e per il riconoscimento dei diritti delle cittadine e dei cittadini immigrati previste nei successivi articoli 8, 10, 11, 12, 13.
3. La Giunta regionale predispone ogni anno:a) I contributi di spesa per gli interventi a favore dell'integrazione tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni;
b) il fondo per la tutela legale delle vittime del razzismo e delle discriminazioni di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge regionale;
c) i finanziamenti a sostegno delle attività dell'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione di cui al successivo articolo 6;
d) il Fondo Speciale perle politiche d'accoglienza previsto nel successivo art. 10.Art. 5
Attività e funzioni degli Enti Territorialil. Le Province e i Comuni della Regione contribuiscono all'indirizzo delle politiche regionali sull'immigrazione partecipando alla elaborazione del documento di programmazione.
2. Le Province e i Comuni favoriscono la partecipazione politica delle cittadine e dei cittadini immigrati in conformità con i principi espressi dalla presente legge.
3. Tutti gli enti territoriali locali concorrono alle spese previste per le politiche d'integrazione tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni.Art. 6
Osservatorio calabrese sull'immigrazione1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del fenomeno migratorio nel territorio regionale e all'attuazione degli obiettivi previsti nel Documento di Programmazione. L'Osservatorio sull'Immigrazione ha altresì compiti specifici nel campo della formazione degli operatori sociali e dei funzionari regionali impegnati in interventi sull'immigrazione.
2. Gli Enti locali territoriali, le Aziende socio-sanitarie e i servizi scolastici collaborano con le attività dell'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione fornendo periodicamente le informazioni relative allo sviluppo del fenomeno nei rispettivi contesti locali e ambiti d'intervento.
3. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione svolge le proprie attività in coordinamento con l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del razzismo di cui al successivo articolo 7.
4. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione ha piena autonomia nell'avvalersi di collaborazioni esterne con Università locali e nazionali, istituti di ricerca pubblici e privati e singoli ricercatori con provata esperienza nel campo di ricerca dell'immigrazione.
5. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione produce ogni anno un rapporto di ricerca avente ad oggetto la situazione dell'immigrazione nella regione, lo stato di attuazione delle politiche regionali e, in coordinamento con 1' l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo, la diffusione della discriminazione nei confronti degli immigrati e specifici ambiti d'indagine previsti nel Documento di Programmazione.Art. 7
Agenzia regionale per il contrasto della discriminazione e del razzismol. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo con la finalità di monitorare costantemente il fenomeno, di attivare politiche di contrasto, di sostenere l'azione delle organizzazioni e dei singoli soggetti vittime della discriminazione e del razzismo, di operare per la diffusione di una cultura del rispetto reciproco tra i popoli, le minoranze, le religioni, gli orientamenti sessuali e le opinioni politiche.
2. Per poter attivamente perseguire i compiti del suo mandato l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo si può avvalere della consulenza di esperti del settore, di università degli studi e di organizzazioni pubbliche e private.
3. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo è dotata dì un fondo finanziario speciale da destinarsi al sostegno legale delle parti lese della discriminazione ai sensi degli articoli 43 e 44 del Testo Unico Immigrazione e delle vittime del razzismo. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo si doterà di un regolamento per l'accesso al contributo finanziario adottato con delibera della Giunta Regionale.
4. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo ha il compito, in coordinamento con i servizi socio-sanitarie e scolastici, di sostenere la formazione multiculturale e antirazzista, e di promuovere ogni iniziativa tesa a far conoscere i problemi della discriminazione e del razzismo.CAPO III
Diritti politici delle cittadine e dei cittadini immigrati
Art. 8
Diritto di voto per le cittadine e i cittadini immigrati1. In conformità con la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203, alle cittadine e ai cittadini immigrati legalmente presenti sul territorio nazionale e residenti nella regione Calabria è riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale.
2. Le modalità d'inserimento dei nominativi delle cittadine e dei cittadini immigrati all'interno delle liste elettorali dei comuni saranno stabilite da un regolamento emanato dalla Giunta Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria.
3. Per favorire la partecipazione politica delle cittadine-e dei cittadini immigrati la Regione Calabria diffonderà la pubblicità elettorale anche nelle lingue di origine delle comunità immigrate più diffuse nel territorio regionale.Art. 9
Albo delle Associazioni delle cittadine e dei cittadini immigrati1. La Regione riconosce e promuove il diritto di associazione delle cittadine e dei cittadini immigrati. La Regione Calabria considera l'associazionismo delle cittadine e dei cittadini immigrati momento fondamentale e strategico nell'ambito del processo d'integrazione comune tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni.
2. Viene costituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Albo delle associazioni delle cittadine e dei cittadini immigrati. All'albo possono iscriversi le associazioni e gli altri enti privati i cui statuti sono compatibili con i principi e le finalità dell'ordinamento giuridico italiano e della presente legge e che abbiano tra gli associati o affiliati un numero congruo di cittadine e cittadini immigrati.
3. Nell'ambito delle procedure di accesso ai finanziamenti regionali per progetti nell'ambito delle politiche d'integrazione sarà considerato con carattere di priorità l'iscrizione all'albo regionale delle associazione delle cittadine e dei cittadini immigrati.CAPO IV
Diritti sociali delle cittadine e dei cittadini immigrati
Art. 10
Politiche abitative1. Le cittadine e i cittadini immigrati regolarmente soggiornanti hanno diritto all'accesso agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica a parità di condizioni con le cittadine e i cittadini italiani.
2. Le cittadine e i cittadini immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio hanno diritto alla accoglienza in strutture pubbliche adeguate. Le cittadine e i cittadini immigrati comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto, quando reso necessario da condizioni di bisogno o di salute, alla accoglienza in strutture apposite dove trovare ricovero e le prime cure necessarie.
3. La Regione finanzia con un apposito Fondo per l'accoglienza delle cittadine e dei cittadini immigrati, strutture pubbliche e private che approntino progetti di prima e seconda accoglienza.Art. 11
Diritto alla salute1. Ai sensi degli articoli 34 e 35 del Testo Unico Immigrazione la Regione Calabria garantisce il diritto all'accesso ai servizi sociosanitari e ai consultori alle cittadine e ai cittadini immigrati a parità di condizioni con le cittadine e i cittadini italiani e nel rispetto delle differenze culturali.
2. Ai cittadini comunque presenti sul territorio la Regione riconosce il diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere necessarie e urgenti, ancorché continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva. Alle cittadine e ai cittadini immigrati comunque presenti sul territorio sono altresì garantiti l'accesso ai programmi di riduzione del danno e di formazione per rischio professionale.
3. La regione riconosce l'importanza del servizio di mediazione culturale all'interno delle strutture socio-sanitarie e promuove progetti finalizzati alla formazione e all'inserimento di personale specializzato.Art. 12
Diritto alla formazione1. La Regione Calabria riconosce il diritto all'istruzione alle cittadine e ai cittadini immigrati ed in particolare promuove il diritto all'istruzione per le minori e i minori immigrati, comunque presenti sul territorio, riconoscendo parità di trattamento nell'accesso a tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio.
2. Le cittadine e i cittadini immigrati adulti hanno il diritto a poter accedere ai servizi scolastici e ai corsi di alfabetizzazione a parità di condizione con le cittadine e i cittadini italiani.
3. La Regione riconosce come obiettivo prioritario l'integrazione delle minori e dei minori immigrati nell'ambito scolastico e a tal fine promuove progetti finalizzati alla conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle cittadine e dei cittadini minori immigrati.Art. 13
Diritto al lavoro1. La Regione favorisce l'inserimento professionale e -lavorativo delle cittadine e dei cittadini immigrati a parità di condizioni e trattamento con le cittadine e i cittadini autoctoni.
2. La Regione promuove progetti di sostegno all'imprenditoria delle cittadine e dei cittadini immigrati in forma autonoma o cooperativa.
3. Di concerto con le Associazioni datoriali di categoria e con i sindacati maggiormente rappresentativi la Regione Calabria promuove corsi di formazione all'estero per le cittadine e i cittadini immigrati che intendano immigrare in Calabria, nei settori dove emerge maggior bisogno di manodopera, specificatamente indicati nel documento di programmazione.Art. 14
Progetti di protezione sociale1. Ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione la Regione Calabria sostiene e promuove progetti e programmi di assistenza e protezione sociale per le vittime di gravi abusi e violenze.
2. La Regione Calabria considera l'obiettivo della lotta allo sfruttamento del lavoro degli immigrati comunque presenti sul territorio come prioritario nella propria azione amministrativa e a tal fine predispone progetti specifici per la tutela legale e sociale le cittadine e i cittadini immigrati vittime di forme estreme di sfruttamentoArt. 15
Disposizioni finanziarieAl finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attingendo al capitolo di bilancio recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio".
Art. 16
PubblicazioneLa presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.