Proposta di legge n. 92/9^
RELAZIONE
La tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico, oltre che ormai normativo, benché ancora persista il fenomeno del randagismo canino e felino.
Tale fenomeno si può arginare ponendo in essere gli strumenti legislativi idonei, rispettando i termini e le scadenze previste dal D.P.C.M. Accordo Stato - Regioni del 28/2/2003 e tenendo in considerazione la Circolare del Ministero della Sanità del maggio 2001 ed il D.M. Ministero della Salute 28/3/2003. La Regione Calabria garantisce, attraverso il presente progetto, il rispetto della Legge n. 281/1991 impegnandosi ad una piena collaborazione con le associazioni animaliste, applicando, altresì, la Legge n. 189/2004 contro il maltrattamento e le mutate esigenze di gestione delle strutture di accoglienza. La necessità di prevenire e controllare il fenomeno del randagismo, deriva, altresì, dall'analisi dei dati, sempre più tragici, sull'abbandono degli animali, che evidenziano che oltre l'80% degli animali abbandonati muore di fame, di sete, in incidenti stradali, nei laboratori di vivisezione o nei combattimenti clandestini di animali e il restante 20% è destinato ad una vita di stenti in strada o nei canili. Inoltre, un dato molto significativo e allarmante per la vita dei cittadini, riguarda gli incidenti stradali provocati dall'abbandono, che ogni anno sono circa 4.000.
Analizzando ulteriormente i dati dello Studio Eidos, risulta che la Regione Calabria con 80.500 randagi risulta al terzo posto in Italia, dopo l'Emilia Romagna e la Campania.
Il presente progetto di legge, pertanto, recepisce interamente la Legge n. 281/1991 e nei suoi articoli disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.Relazione economica - finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 2010 in € 200.000,00 si provvederà con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
Tale disponibilità e utilizzata nell'esercizio 2010, ponendo la competenza della spesa a carico della Funzione obiettivo 6.1.04 - Promozione della salute, miglioramento del contesto ambientale e degli stili di vita - UPB 6.1.04.01 Salute pubblica veterinaria.TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Principi generali e finalità1. La Regione Calabria, in conformità al disposto di cui alla Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le ASP e la Regione con la collaborazione delle Associazioni zoofile ed animaliste onlus interessate e iscritte all'apposito albo regionale, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del precedente comma 1 e per la tutela e il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo.ART. 2
Programma di attuazione: prevenzione del randagismo
e costruzione di strutture di ricovero1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite anche le Associazioni animaliste protezionistiche, che operano in campo regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti e gli standard relativi alle costruzioni delle strutture di ricovero, preferibilmente pubbliche.
3. La Giunta Regionale predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge e sull'utilizzo dei relativi finanziamenti.TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONTROLLI
ART. 3
Istituzione dell'anagrafe canina e felina1. Ogni proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con i criteri stabiliti dalla presente legge.
2. Sono esclusi da tale iscrizione:a) i cani di proprietà delle Forze Armate, della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, forestali e di Polizia urbana, utilizzati per servizio;
b) i cani allevati o detenuti, a scopo di commercio, in locali ed impianti appositamente autorizzati, di età inferiore ai 3 mesi.3. Viene istituita formalmente l'anagrafe felina, alla quale devono essere iscritte tutte le colonie feline presenti in ogni Comune. Le colonie devono essere costantemente sottoposte ad interventi di prevenzione e profilassi veterinaria. Le colonie possono essere affidate a singoli cittadini e ad associazioni animaliste legalmente riconosciute che devono provvedere alla cura ed al sostentamento degli animali.
ART. 4
Registro e obblighi per gli allevatori ed esercenti il commercio di animali1. Gli allevatori e gli esercenti il commercio di animali hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui vengono contenuti i dati sulle nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni, anche a titolo gratuito, con l'annotazione degli acquirenti e dei destinatari.
2. Viene fatto assoluto divieto di addestramenti coercitivi e dell'uso di collari pericolosi per i cani (ad es. collari elettrici).
3. Con la presente legge si da attuazione nella Regione alla Convenzione Europea STE n.125 del 1987, relativa alla protezione degli animali da compagnia, prevedendo la proibizione di tagli estetici di code ed orecchie agli animali domestici.
4. È fatto divieto ai negozianti all'ingrosso e al dettaglio, di detenere cani, gatti e altri animali in contenitori di vetro o simili; e assolutamente vietato, altresì, esporre al pubblico gli animali al di fuori dell'esercizio commerciale.
5. Gli animali, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, devono sempre essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera igienica, riparati dal sole e non esposti dietro le vetrate del negozio.
6. Tranne che per i piccoli roditori, per ogni singolo animale la gabbia non può avere misure inferiori a mq 1 di base ed 80 cm di altezza, con l'aumento di cm 50 per ogni altro animale aggiunto. Il fondo deve essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso e non deve essere costituito da rete metallica.
7. È vietata l'esposizione di animali in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.).
8. È fatto assoluto divieto di utilizzare ed esporre, sul territorio comunale, animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche , anche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.ART. 5
Criteri per l'iscrizione all'anagrafe canina1. L'iscrizione, presso il Comune di residenza del detentore del cane, si ottiene successivamente alla compilazione della scheda segnaletica a cura dei veterinari dipendenti dalle ASP o dei veterinari liberi professionisti dalle medesime autorizzate.
2. Gli eventi di modifica dei dati dell'anagrafe canina devono essere comunicati al Comune entro i 15 giorni successivi l'evento modificativo.
3. Nel caso in cui il cane, smarrito o sottratto, sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario o detentore è tenuto a dame pronta comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla cessazione dell'evento.ART. 6
Procedure di identificazione1. Ai fini dell'identificazione del cane viene attribuito un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico casuale e predeterminato, contenuto in un microchips elettronico, che deve essere applicato entro 30 giorni dall'iscrizione di cui al comma 1 del precedente articolo 3.
2. Viene istituita la "carta d'identità" degli animali: un documento unico che contiene i dati amministrativi e sanitari dell'animale e che sostituisce l'attuale tessera sanitaria.ART. 7
Banca dati dell'anagrafe canina1. In ogni Comune deve essere tenuta, altresì, una banca dati informatizzata e aggiornata delle iscrizioni all'anagrafe canina.
2. Il Comune deve inviare mensilmente i dati relativi al numero di animali presenti sul proprio territorio al Servizio veterinario dell'ASP competente, che provvede a registrarli nella propria banca dati, istituita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e a trasmetterli alla Provincia, che redige annualmente un rapporto sulla consistenza della popolazione canina in ambito provinciale, sulla distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale e sulla presenza e consistenza delle strutture esistenti.ART. 8
Banca dati regionale1. È istituita presso la struttura regionale competente, una banca dati che raccoglie annualmente tutte le informazioni trasmesse dalle Province, così come previsto dall'articolo precedente.
ART. 9
Misure di prevenzione1. I cani possono essere soppressi solo ai sensi della Legge n. 281/91.
2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. È fatto divieto a chiunque di far partecipare cani a combattimenti. È istituito presso la Regione, nell'ambito della Banca dati di cui all'art. 8, un apposito registro per i cani considerati a rischio: pitbull, dogo argentino, rottweiler, doberman. I proprietari o detentori di tali cani devono essere forniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Sono, altresì, vietati spettacoli, gare, mostre, mercati itineranti, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie sugli animali.
5. Si intendono come maltrattamenti, le violenze di ogni tipo, occasionali o abitudinarie, la fame, la sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, ogni eccesso di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle normali attività fisiche, la somministrazione di droghe e farmaci senza il dovuto controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione veterinaria.
6. È vietato a chiunque cedere, vendere e allevare cani o altri animali domestici per qualunque tipo di sperimentazione.ART. 10
Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi e limitazione delle nascite1. Le ASP promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani tramite i propri servizi veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Le ASP promuovono, inoltre, campagne di prevenzione, di focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi. Possono, altresì, erogare presidi medico-chirurgici a fini profilattici e terapeutici, in forma gratuita.
2. Le ASP, in collaborazione con le Associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi annuali per campagne dirette alla limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al precedente comma 2, vengono effettuati presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero o presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dalle ASP, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.ART. 11
Creazione di uno specifico settore "Benessere Animale" presso le ASP1. Viene istituita presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione una specifica area della veterinaria pubblica con responsabilità d'azione esclusiva sul benessere animale, responsabile dell'attuazione di piani di controllo periodici dei canili e che garantisca la reperibilità veterinaria per le emergenze ed il pronto soccorso pubblico, anche attraverso il servizio del 118.
TITOLO III
ISTITUZIONE DELLA GUARDIA ZOOFILA
ART. 12
Compiti e funzioni della guardia zoofila1. Possono essere nominati "guardia zoofila" coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione, e svolgono compiti di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle norme in materia di benessere animale.
2. La Giunta Regionale entro e non oltre 3 mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge, approva il regolamento di attuazione che disciplina l'istituzione della guardia zoofila.
3. Le guardie zoofile, nominate con decreto dal Presidente della Giunta Regionale, secondo le procedure fissate nel regolamento di cui al comma precedente, durante la vigilanza sulle norme della presente legge svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari di poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.
4. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'ASP competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni protezionistiche.TITOLO IV
CREAZIONE DI CANILI MUNICIPALI E RICOVERI
ART. 13
Canili municipali e ricoveri1. La realizzazione dei canili e ricoveri pubblici, secondo quanto stabilito dal programma di cui all'art. 2, nell'ambito territoriale delle ASP, è subordinata all'istituzione dell'anagrafe canina, così come previsto dall'articolo 3.
2. L'organizzazione dei relativi servizi in ogni struttura viene regolamentata con apposito provvedimento del Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio. A tal fine viene creata una unita operativa costituita da personale del ruolo sanitario-veterinario, amministrativo e tecnico, scelto tra i dipendenti delle ASP.
3. Il provvedimento, di cui al comma precedente, deve contenere i compiti del personale addetto a queste strutture, l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalità per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli animali ricoverati ad eventuali richiedenti, nonché il servizio di sorveglianza permanente nelle 24 ore, della struttura e l'istituzione di un pronto soccorso veterinario.ART. 14
Strutture di ricovero e custodia private convenzionate1. Le strutture di ricovero e custodia possono essere anche private e convenzionate e il loro funzionamento deve essere disciplinato con apposito provvedimento dei servizio veterinario dell'ASP competente per territorio, in cui devono essere indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico, il mansionario del personale addetto e le caratteristiche della struttura. I veterinari liberi professionisti sono tenuti a dare comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, con cadenza mensile, di tutti i dati riguardanti il ricovero e la custodia permanente.
2. Le strutture convenzionate vengono scelte dai Comuni per la gestione dei canili, non solo con il criterio dell'economicità dell'offerta, ma soprattutto avendo riguardo a chi garantisce il maggiore benessere degli animali. Il benessere degli animale deve essere inteso sia con riferimento alle loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano, che avendo riguardo alle attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo, pertanto, in attuazione alla Circolare del Ministero della sanità del 14 maggio 2001 n. 5 - Attuazione della Legge n. 281/1991, le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali. Le convenzioni tra canili e Comuni devono far riferimento a precisi standard di qualità e a tariffe minime senza possibilità di aste al ribasso. Le strutture - sia pubbliche che private - devono prevedere un numero massimo di 200 cani per canile. Il rilascio della licenza per ogni canile pubblico e privato è subordinato all'osservanza di precisi standard strutturali e gestionali, fra cui la fissazione di uno spazio minimo vitale di 20 metri quadri per cane e l'attuazione di programmi di educazione che preparino l'animale all'adozione.
3. Le strutture private e quelle gestite da Associazioni di volontariato zoofilo, non conformi alle norme igienico-sanitarie e/o incriminate del reato di maltrattamento devono essere chiuse entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili pubblici o presso altri ricoveri.ART. 15
Controllo del randagismo e cani di quartiere1. I cani vaganti, regolarmente tatuati e riconosciuti, ritrovati e ospitati presso i canili comunali devono essere restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non tatuati e non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell'ASP competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali o i canili privati convenzionati dove vengono tatuati o riconosciuti.
3. I cani riconosciuti sono restituiti al proprietario il quale deve provvedere, entro i 30 giorni successivi, a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.
4. Se non reclamati entro 60 giorni i cani vengono tatuati, previo espletamento dei controlli sanitari, e possono essere ceduti in affidamento ad associazioni zoofile o privati.
5. Qualora si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto ad essere animale libero, tale animale si definisce "cane libero accudito".
6. Le procedure per il riconoscimento del cane di quartiere vengono individuate in apposito regolamento di attuazione, tenendo presente che i cani vaganti di quartiere sono di proprietà del Comune competente per quel territorio e sotto la sua responsabilità a tutti gli effetti come previsto dal DPR 31/3/1979, che stabilisce che il Sindaco è direttamente responsabile del benessere degli animali sul territorio comunale.TITOLO V
EDUCAZIONE E FORMAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
ART. 16
Educazione e formazione1. La Regione promuove iniziative di educazione e formazione al rispetto ed alla protezione degli animali in collaborazione con le ASP, l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli Enti e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Nell'ambito della programmazione regionale, la Regione finanzia progetti e iniziative mirate all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in generale riguardo al rapporto tra uomo - animale - ambiente. Rientra in tali progetti, la diffusione della normativa sancita dalla presente legge.
3. La Regione, altresì, istituisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa approvazione del regolamento di cui al precedente art. 12, comma 2, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile e di qualificazione e aggiornamento del personale dei servizi veterinari dell'ASP, di quello addetto alla cattura e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.ART.17
Associazionismo e istituzione dell'Albo regionale1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali.
2. Tutte le Associazioni onlus nazionali e regionali, regolarmente costituite con atto pubblico e operanti nella Regione, sia come sede principale che come sede decentrata, da almeno un anno, possono fare richiesta di iscrizione al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, dal primo marzo al 30 marzo, corredando la richiesta con copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, da cui risultino le finalità protezionistiche e il curriculum dell'Associazione ed eventualmente dei soci.
3. La Regione può erogare alle Associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti di cui agli artt. 1, comma 2, 13 e 14 della presente legge. Le procedure di attuazione vengono indicate in una apposita convenzione.ART. 18
Contributi regionali1. La Regione eroga ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane contributi per l'attuazione della presente legge.
2. In particolare, eroga contributi per la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
3. Per la realizzazione degli scopi previsti dai commi precedenti si provvede con le dotazioni finanziarie previste:a) da una quota parte del fondo previsto dall'art. 8, comma 2 della Legge n. 281/1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente alle Regioni con decreto ministeriale;
b) da fondi regionali.4. Le Province, entro 90 giorni successivi all'emanazione del programma regionale di cui all'art. 2, elaborano le proprie linee di programmazione in materia e le trasmettono alla Regione. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi precedenti sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione canina in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale;
c) presenza e consistenza delle strutture esistenti.5. La Giunta regionale, nella delibera di riparto, prescrive le modalità ed i termini per la concessione dei contributi regionali.
ART.19
Sanzionil. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma che varia secondo la gravità della violazione da é 50,00 a 1.000,00.
2. La Giunta regionale, con successiva delibera, stabilisce gli importi sanzionatori per ogni singola violazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, ogni tre anni adegua o modifica le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.TITOLO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
ART. 20
Abrogazione di legge1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale n. 41/1990 e s.m.
Art. 21
Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2010 in € 200.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.1.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. 4.2.2002 n. 8.
4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.