Proposta di legge n. 85 /9^
RELAZIONE
La presente Proposta di Legge propone una ulteriore modifica alla normativa legislativa nel settore del turismo, oggetto di radicale riordino mediante la Legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008, a sua volta modificata, dapprima con la Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 e, da ultimo, con la Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010.
L'intento è quello di intervenire con alcune previsioni legislative capaci, da un lato, di creare un'alternativa al finanziamento comunitario dell'iniziativa imprenditoriale nel settore in questione - soprattutto in prospettiva della diminuzione di quest'ultimo per gli anni avvenire, dall'altro di rispondere in maniera concreta alle esigenze manifestate negli ultimi anni dagli operatori economici.
A tal fine la P.L. prevede una prima modifica al comma 2, dell'art. 1 (rubricato: "principi e finalità") della legge in argomento, menzionando espressamente tra gli obiettivi della politica regionale di settore la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica locale, attraverso la realizzazione di nuove strutture ricettive, ma soprattutto con il potenziamento di quelle già esistenti.
Con una seconda proposta di modifica si vuole aggiungere un complesso di previsioni, racchiuse in un singolo articolo da rubricare come "12 bis", capaci di favorire le nuove iniziative di sviluppo locale nonchè di consentire anche ai privati di gestire in forma non imprenditoriale attività di ospitalità inserendoli nel circuito della locazione turistica con il duplice scopo di completare, da un lato, la ricettività turistica calabra e, dall'altro, di creare opportunità di reddito per chi gestisce le seconde case a fini turistici.
La proposta di modifica in argomento cerca anche di creare un vero e proprio sistema di "autofinanziamento" per gli operatori turistici del luogo, attenuando quella singolare forma di dipendenza dal sussidio comunitario che ha caratterizzato l'imprenditoria calabrese per anni, sussidio, come detto, che nei prossimi anni è destinato a ridimensionarsi, sino a cessare definitivamente.
I suddetti obiettivi sono concretamente perseguiti attribuendo la possibilità ai titolari di "residence turistico - alberghieri" di commercializzare parte degli stabili costituendi questi ultimi, in misura non superiore al 40% del loro numero complessivo, affmché tali stabili possano essere gestiti da terzi come residenze private per le vacanze.
Tale commercializzazione realizza quella "promiscuità" tra operatori economici e privati che consente, a quest'ultimi, di esercitare una attività di tipo ricettivo mediante la locazione degli immobili ai fini turistici e, ai primi, di acquisire delle risorse economiche che "autofinanziano" le proprie attività e/o che fungono da incentivi per nuove iniziative di settore.
La proposta in questione individua il proprio ambito di applicazione fornendo una definizione di residence turistico - alberghieri, intesi, come meglio precisato nella Proposta di Legge, come quegli esercizi dotati dei servizi propri degli alberghi, gestiti in funzione di più stabili, facenti parte di uno stesso complesso, ed inseriti in un area attrezzata per il soggiorno e l'intrattenimento della clientela.
Il carattere strumentale di tali previsioni rispetto agli interessi e agli obiettivi sopra menzionati viene ulteriormente garantito da un obbligo di destinazione delle somme derivanti dalla suddetta commercializzazione all'aumento dei servizi, nonché al miglioramento complessivo dell'offerta turistica della struttura interessata, con ciò escludendo qualsiasi forma di distorsione del meccanismo in questione.
Pericoli di distorsione che sono ovviati anche da una previsione che esclude il meccanismo di "autofinanziamento" de quo, qualora quest'ultimo risulti accompagnato e/o seguito da opere di ristrutturazione che mutino le caratteristiche percepibili e i parametri essenziali degli stabili, o che comportino un aumento del carico urbanistico nella zona interessata.Art. l. comma 2
Art. 12 bis (aggiunto ex novo)La lettera a) dell'art. 1, comma 2 è sostituita con la seguente:
"il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria, favorendo la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica locale attraverso la realizzazione di nuove strutture ricettive e il potenziamento di quelle già esistenti".Successivamente all'art. 12 è aggiunto:
Art. 12 bis
Autofinanziamento delle strutture ricettive1. La Regione, in prospettiva della diminuzione del finanziamento comunitario con riferimento all'iniziativa imprenditoriale nel settore del turismo nonché al fine di accogliere una domanda interessata a soggiornare a contatto con la popolazione residente, consente la commercializzazione di stabili costituendi residence turistico alberghieri, non superiore al 40%, da destinare a residenze private per le vacanze.
2. Ai fini della presente norma, si intendono per residence turistico -alberghieri gli esercizi, dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili, facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in un area attrezzata per il soggiorno e l'intrattenimento della clientela.
3. La commercializzazione di cui al comma 1 è vietata laddove sia accompagnata dalla previsione di lavori di adattamento o di ristrutturazione che mutano le caratteristiche percepibili e i parametri essenziali degli stabili nonché qualora dalla medesima derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o privati.
4. I proventi derivanti dalla commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento e all'aumento dei servizi nonché al miglioramento complessivo dell'offerta turistica della struttura interessata".
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria