Proposta di legge n. 75/9^
INDICE
INTRODUZIONE
TITOLO I - FINALITA', OBIETTIVI E FUNZIONI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Funzioni della Regione
Art. 4 - Piano Regionale di intervento
Art. 5 - Piano Triennale di intervento
Art. 6 - Piano Annuale di intervento
Art. 7 - Funzioni delle province
Art. 8 - Funzioni dei comuni
TITOLO Il - ORGANISMI
Art. 9 - Commissione regionale per lo sport
Art. 10 - Osservatorio regionale per lo sport
Art. 11 - Banca dati e albi professionali
TITOLO III - INTERVENTI REGIONALI
Art. 12 -Tipologia degli interventi
Art. 13 - Interventi concernenti l'impiantistica sportiva
Art. 14 - Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica
Art. 15 - Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive
Art. 16 - Interventi a sostegno del merito sportivo
Art. 17 - Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive
TITOLO IV - TUTELA
Art. 18 - Tutela dei praticanti le attività sportive
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 20 - Entrata in vigoreINTRODUZIONE
E' doveroso premettere che la diffusione della pratica sportiva, in quasi tutte le società del mondo contemporaneo, è il segno tangibile che lo sport è parte integrante della cultura di una società e che si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la contraddistinguono.
Esso, inoltre, diviene con le sue articolate manifestazioni ed attività anche uno strumento di promozione turistica per l'immagine della Regione.
Accanto all'aspetto culturale occorre ancora sottolineare la rilevanza sociale e sanitaria dello sport ed il ruolo che esso assume, specie nei giovani, nel formare l'identità e nel ravvicinare le persone, promuovendo il benessere fisico e mentale, il miglioramento della qualità della vita e mettendo in evidenza i valori e le virtù dell'autodisciplina, della stima di sé, della solidarietà, del rispetto degli altri, della partecipazione e della coesione sociale.
Sulla base di tali premesse l'iniziativa assunta è nata dalla avvertita esigenza di essere di sprono per un nuovo testo di legge regionale in materia di sport partendo fondamentalmente da due presupposti:
- la necessità di una rivisitazione generale della vigente legge regionale 31 del 1984, ormai datata ( risalente a più di un quarto di secolo fa abbisognevole di snellimento e di forti innovazioni;
- le intervenute nuove esigenze a vario livello in materia di sport anche alla luce dell'importanza che lo sport sta sempre di più assumendo non solo sul piano economico e sociale, ma anche su quello della prevenzione.
Non può farsi a meno di sottolineare che la Regione Calabria, in attuazione delle proprie finalità statutarie, riconoscendo alla pratica sportiva una precipua funzione sociale, deve necessariamente adoperarsi al fine di promuovere e sostenere tutte le attività motorie e sportive, ricostruendo un sistema comunicativo ed operativo tra territorio e soggetti istituzionali ed associativi più efficiente ed efficace.
Con la presente proposta di legge ci si è posti una serie di obiettivi, quali:
• quello del "riordino normativo dell'intera materia" al fine di modernizzare e semplificare le varie procedure, dando voce e rappresentanza alla molteplicità dei soggetti istituzionali ed associativi presenti su tutto il territorio regionale;
• quello dello "sviluppo programmato" attraverso forme di concertazione con gli enti locali e gli enti sportivi di collaborazione con il mondo della scuola e dell'università;
• quello di una chiara e precisa "ripartizione delle funzioni" tra Regione, Province e Comuni, attraverso l'adozione di un Piano Regionale degli interventi sportivi ( P.I.S) e l'istituzione di una Commissione Regionale dello Sport con il compito di fungere da cabina di regia per l'intera programmazione regionale;
La presente proposta di legge volutamente non ha indicato nell'articolazione un titolo espressamente dedicato ai diversamente abili, ritenendo che gli stessi potessero essere destinatari appieno dell'intero contenuto della legge senza alcuna distinzione. Vale solo la pena, in tal senso rammentare che i diversamente abili sono stati beneficiari in passato di apposite leggi regionali a loro sostegno, evidenziando tra tutte la legge regionale n. 8 del 2002.
Occorre ricordare altresì che nella Regione Calabria è già vigente la legge n. 10 del 2 maggio 2001 riguardante " la medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive".
La presente proposta di legge che è composta da 21 articoli, è stata discussa ed approfondita in appositi incontri; per tutti è opportuno ricordare, per la massiccia partecipazione di tutte le realtà sportive operanti nel settore dello sport calabrese, la Tavola rotonda organizzata dall'ASI giorno 19.9.2010, nell'ambito dell'evento nazionale "Sportlab 2010".
A questo Ente quindi deve essere riconosciuto il ruolo autorevole di collante tra gli attori coinvolti nel processo di ascolto delle istanze provenienti da tutte le Federazioni, intercettandone efficacemente le esigenze ed i bisogni, oltre che il merito di avere contribuito alla stesura di questa legge, nella complessiva architettura, pur mantenendo inalterati l'essenza ed i principi fondamentali delle preesistenti proposte (quella del CONI Calabria e del consigliere Talarico) formalmente presentate in Consiglio Regionale.
Il Coni Regionale in collaborazione con i comitati provinciali, si è attivato per una partecipazione del mondo sportivo calabrese, coinvolgendo la totalità dei dirigenti sportivi.
Il CONI Regionale della Calabria, sentiti i Presidenti Regionali delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di Promozione sportiva ed Associazioni benemerite, riuniti dai Presidenti Provinciali CONI, ha condiviso pienamente la presente proposta di legge , che risulta in tal modo, frutto di una intensa collaborazione tra i Consiglieri firmatari e tutto il mondo dello sport.TITOLO I
FINALITA' ED OBIETTIVI
Art. 1
Finalità1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. A tal fine la Regione Calabria:a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti, per il benessere individuale e collettivo.
b) sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali;
c) persegue l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano, privilegiando la formazione di base dei bambini sia in età prescolare che scolare, nonchè la pratica sportiva degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani:
d) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.
e) promuove e finanzia i grandi eventi sportivi patrocinati dal CONI o dalle FSN, EPS, DSA,AB, da realizzarsi nella Regione, tali da promuovere elevati flussi di presenze agonistiche e turistiche con conseguente positiva ricaduta per l'intera economia regionale, oltre che ricaduta di immagine per la Calabria;
f) promuove la pratica sportiva nel pieno rispetto dell'ambiente e nel maggior livello di sicurezza, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale;
g) riconosce la funzione importante dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psichici/psicologici e favorisce lo sviluppo di una politica sportiva intesa anche come contributo contro il disagio giovanile la promozione della pratica sportiva nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado
h) promuove la promozione della pratica sportiva nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado.Art. 2
ObiettiviLa Regione, in coerenza con le finalità sopra esposte, persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) la realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati favorendo la riqualificazione delle strutture sportive esistenti, pubbliche e private;
b) la predisposizione di un regolamento, soggetto ad approvazione con deliberazione della Giunta Regionale, col quale si definiscono gli standard strutturali e di gestione relativi alla pratica agonistica ed alla pratica non agonistica;
c) il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni sportive, DSA, EPS;
d) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori sportivi, finalizzata ad un ottimale esercizio delle attività sportive e ad una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei praticanti lo sport;
e) la promozione delle varie attività sportive in ambito pre-scolastico e scolastico, in collaborazione con le istituzioni statali della scuola, organizzate anche dal CONI con la collaborazione delle FSN, DSA, EPS e dal Ministero della Pubblica Istruzione, utilizzando a tale scopo locali e attrezzature sia negli orari destinati all'educazione fisica e sia in orari extrascolastici con specifici programmi di pratica sportiva;
f) iniziative promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale Coordinamento attività Motorie Fisico e sportive, anche con riferimento all'associazionismo sportivo scolastico;
g) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro;
h) interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di politiche sociali integrate, con particolare riferimento al recupero e alla rieducazione dei disabili, alla prevenzione delle (a) malattie e delle dipendenze, alla tutela della salute mentale ed alla rieducazione dei detenuti.
i) l'utilizzo delle proprie strutture regionali, ovvero di quelle messe a disposizione, in regime di collaborazione, dagli enti locali, dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle società ed associazioni sportive senza fine di lucro, da altri soggetti promotori di eventi particolari, dalle facoltà di scienze motorie e dalle istituzioni scolastiche;
j) la tutela e il sostegno agli atleti calabresi di assoluto valore sportivo a livello internazionale e nazionale, che danno lustro e prestigio allo sport calabrese.Art. 3
Funzioni della Regione1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:
a) adotta il piano regionale triennale degli interventi, di cui al successivo articolo 5 con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2 da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;
c) controlla, attraverso le strutture competenti di cui alla presente legge il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;
d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, laddove ne ricorrono i presupposti;
f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito e con riferimento ai protocolli d'intesa ANCI - CONI e UPI - CONI, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione degli impianti, spazi e attrezzature sportive e ricerca scientifica;
g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale;
h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
1) istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta Regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, secondo le modalità indicate nella presente legge;
m) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
n) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;
o) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica.
Art. 4
Piano Regionale di intervento1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalle presenti disposizioni, la Regione, attraverso la previsione in bilancio di appositi fondi, sia regionali che statali e comunitari, interviene con misure di sostegno finanziario per gli investimenti nel settore sportivo nonché per alcune categorie di spese di gestione sostenute da enti ed associazioni sportive, associazioni sportive scolastiche ed Istituzioni Scolastiche, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. Gli interventi finanziari possono essere disposti anche attraverso forme di agevolazioni, con modalità di distribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.
3. La Regione Calabria programma i propri interventi nel settore dello Sport attraverso un piano triennale di indirizzo generale e piani annuali specifici di intervento secondo le indicazioni del piano triennale.Art. 5
Piano Triennale di interventol. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Regionale per lo Sport, adotta un piano regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale ed articolato in piani annuali.
2. Il piano regionale deve prevedere:a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:1) - l'adeguamento degli impianti esistenti agli standard di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto dell'ambiente naturale;
2) - il recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
3) - la ristrutturazione, l'ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della regione che ne manifestano maggiore carenza;
4) - la concessione di finanziamenti e/o di contributi da erogare agli enti locali con specifici bandi pubblici per la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado;c) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
d) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
e) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico di cui alla presente normativa, con appositi regolamenti di attuazione.3. Il Piano triennale di intervento è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è successivamente trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere, che deve espresso entro 90 giorni dalla trasmissione dell'atto deliberativo.
4. Il piano regionale triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURC) e costituisce direttiva generale oltre che per le strutture regionali anche per gli enti ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.Art. 6
Piano Annuale di intervento1. Ai fini dell'attuazione del piano regionale triennale la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Commissione Regionale per lo Sport, approva il piano annuale d'intervento.
Il piano annuale d'intervento deve contenere:a) i progetti degli interventi riservati all'amministrazione regionale da realizzare nell'anno di riferimento;
b) le iniziative agevolabili e gli interventi di sostegno finanziario;
c) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
d) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento, che, nel caso di iniziative finanziate o cofinanziate da fondi comunitari, sono indicate nelle relative linee di intervento;
f) la previsione di interventi per incentivare il turismo sportivo.2. Qualora in sede di attuazione del piano annuale d'intervento dovessero sorgere esigenze di modifica o di adeguamento, la Giunta Regionale procede, con apposito atto, a tali modifiche anche in presenza di variazione di disponibilità finanziarie originariamente previste.
3. Il piano annuale d'intervento approvato dalla Giunta regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).Art. 7
Funzioni delle province1. Le province, d'intesa con il CONI competente per territorio, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di intervento:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, o da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive da sottoporre alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b;
c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante la istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
d) con il contributo della scuola regionale dello sport del CONI, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;
e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;
h) collaborano con le strutture competenti della Regione alla rilevazione dei dati relativi in ambito sportivo.2. Ciascuna Provincia, sulla base del programma regionale settoriale adotta, con atto deliberativo dell'organo competente, il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sull'efficacia dei relativi interventi.
3. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la Giunta regionale può sostituirsi alle province.Art. 8
Funzioni dei comuni1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con il CONI competente per territorio, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi:
a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell'articolo comma 1, lettera b);
c) con il contributo del CONI regionale, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive ed all'utenza;
e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;
f) forniscono alle strutture regionali competenti i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.TITOLO II
ORGANISMI
Art. 9
Commissione regionale per lo sportE' istituita presso la Giunta Regionale - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.
La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
La Commissione e' composta da:a) l'Assessore regionale allo sport;
b) il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
c) il Dirigente del Settore allo Sport
d) il Presidente, o un suo delegato, del Comitato regionale del CONI;
e) due Presidenti Provinciali del CONI indicati dalla Conferenza regionale del CONI;
f) il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio scolastico regionale;
g) un rappresentante della facoltà di scienze motorie;
h) il Direttore della scuola regionale del CONI o un suo delegato;
i) un delegato dell'UPI;
1) un delegato dell'ANCI;
m) quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal C.I.P. e uno dalla F.M.S.I.;
n) due rappresentanti degli EPS;
o) due esperti in materia sportiva;I rappresentanti degli organismi sopra citati devono essere designati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
I rappresentanti di cui alla lettera m), n) e o) del precedente comma sono nominati dalla Giunta Regionale previa valutazione delle competenze sportive acquisite.
La Commissione e' presieduta dall'Assessore regionale allo Sport, ovvero, in assenza di questi, dal dirigente generale del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo ovvero ancora, in assenza di questi, dal Dirigente del Settore Sport.
La Commissione e' convocata dal Presidente della Giunta Regionale, ovvero dall'Assessore Regionale allo Sport, o suo delegato, ed e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti,; in seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti . In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti anche dell'Amministrazione regionale, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore e' autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente del Servizio della struttura regionale competente in materia di sport ed in sua assenza da un funzionario dello stesso ufficio.
La Commissione la cui attività dovrà essere conforme alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, esprime parere su ogni argomento sottoposto al suo esame e tale parere avrà carattere obbligatorio e vincolante.
Ai componenti la Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.Art. 10
Osservatorio regionale per lo sport1. E' istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo Sport, organismo di supporto tecnico-scientifico, che ha finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull'attività e sull'impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio regionale.
2. L'Osservatorio regionale per lo sport ha in particolare i seguenti compiti e funzioni:a) crea una banca dati, ai sensi dell'art. 11 della presente legge, costantemente aggiornata, su ogni aspetto attinente la materia sportiva sia in ordine alle varie discipline che in ordine alle varie attività svolte;
b)svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza regionale;
c) cura una ricognizione aggiornata e ripartita per ambito territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;
d) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;
e) promuove un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto ad individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali ed individuare le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio regionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;
f) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili mediante la costituzione di un sito web di agevole ed immediata consultazione, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva.
g) fornisce, su richiesta, agli enti locali interessati ogni supporto utile e consulenza specialistica per la redazione di progetti relativi all'impiantistica e all'attività sportiva;3. Con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale l'Osservatorio regionale per l'impiantistica sportiva raccoglie ed elabora tutte le informazioni relative alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, con riferimento alla popolazione scolastica e relativamente alle caratteristiche funzionali e strutturali delle palestre e degli impianti sportivi scolastici, destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
4. Con il supporto del Coni delle FSN e degli EPS fornisce i dati relativi alle società e associazioni sportive e ai relativi tesserati.
5. L'Osservatorio regionale per lo sport è composto da un Dirigente del Consiglio Regionale, o da un suo delegato, da cinque esperti in materia di sport, da reclutare mediante avviso pubblico e da un consulente per l'impiantistica sportiva designato dal CONI regionale.
6. Agli esperti, qualora non dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un rimborso per le spese sostenute.
7. L'Osservatorio regionale dello sport, può proporre al Consiglio Regionale di stipulare apposite convenzioni con Istituti di ricerca specializzati.Art. 11
Banca dati ed albi professionali1. La Regione promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative agli spazi, gli impianti pubblici e privati e le attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, alle società , associazioni ed organizzazioni sportive, agli operatori economici ed ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale, con il supporto dei Comuni e delle Province, anche avvalendosi del CONI servizi.
2. Con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale la banca dati sarà estesa anche alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, relativamente alle palestre ed agli impianti sportivi scolastici, destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
3. La Regione per le finalità di cui al presente articolo può avvalersi di agenzie specializzate per ottenere un quadro aggiornato della domanda e dell'offerta di impianti sportivi nel territorio regionale e per avere uno strumento di pianificazione territoriale e di indirizzo delle risorse economiche.
4. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonchè strumento di monitoraggio e verifica della efficacia degli strumenti di programmazione e degli interventi per la promozione delle attività motorie.
5. Sono istituiti presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - Settore per lo Sport - gli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo e precisamente gli albi relativi a:a. associazioni sportive dilettantistiche
b. dirigenti sportivi
c. esperti gestori di impianti sportivi
d. tecnici federali e non ed istruttori qualificati
e. assistenti od operatori specializzati
f. atleti e praticanti
g. fisioterapisti e massaggiatori
h. altre figure tecniche-sportive.6. Ai fini della iscrizione negli albi professionali è necessario il conseguimento del titolo professionale rilasciato da enti pubblici o da istituzioni sportive abilitate, previo espletamento di specifici corsi. In sede di prima applicazione della presente disposizione verrà dato pubblico avviso acchè tutti i soggetti in possesso di titoli professionali in ambito sportivo possano produrre istanza di iscrizione nel rispettivo albo.
7. Gli albi sono costantemente aggiornati sia in base alle richieste di iscrizione, sia in base alle intervenute cessazioni o decadenze. Entro la fine di ciascun anno il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo comunicherà all'Osservatorio Regionale per lo Sport l'elenco degli iscritti nell'albo professionale.TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI
Art. 12
Tipologia degli Interventi1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione promuove e sostiene:
a) Interventi concernenti l'impiantistica sportiva;
b) Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica;
c) Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive;
d) Interventi a sostegno del merito sportivo;
e) Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive.2. La Regione altresì sostiene progetti nazionali per la promozione di attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione salutistica e forme di aggregazione giovanili in ambito sportivo per accrescere lo spirito di squadra e di competizione sana.
Art. 13
Interventi concernenti l'impiantistica sportiva1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
a) interventi relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;
b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, nonché di interventi di manutenzione straordinaria;
c) spese di gestione strettamente connesse alla fase di start up e messa a regime degli impianti sportivi, nonché le spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti proponenti che non siano proprietari della struttura devono averne la piena disponibilità per una durata pari al periodo di ammortamento civilistico degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, così come previsto dall'art. 2426, comma 1, codice civile;
d) acquisto attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
e) interventi per la realizzazione di impianti connessi a nuove discipline sportive emergenti;
f) interventi per la realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano la massima accessibilità all'impianto sportivo in particolar modo per i soggetti diversamente abili;2. Le agevolazioni previste ai sensi del presente articolo possono essere concesse:
a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport, in una percentuale delle spese complessive sostenute e stabilite in base al regolamento regionale ed ai piani attuativi annuali;
b) ai soggetti di cui al comma 2 lettera a) che intendono effettuare gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concesse agevolazioni, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) ed in regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è subordinata all'osservanza della normativa vigente;4. Le iniziative di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La quale, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo;
6. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente;
7. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia;
8. La Giunta Regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con appositi istituti finanziari, compresi i CO.FIDI finalizzato al rilascio di fidejiissioni a favore dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Le concessioni demaniali rilasciate a Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero ad Enti, queste hanno una durata non inferiore ad anni venti. Ad esse va applicato un canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione.
10. La Regione può concedere agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportiviArt. 14
Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
1) A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle Società Sportive Dilettantistiche FSN - DA - EPS che hanno sede legale in Calabria ed iscritte al Registro del CONI che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della Federazione o ente di appartenenza.
2) Le istanze di contributo regionale devono essere riferite all'anno sportivo precedente e devono essere presentate al Dipartimento competente:a) entro il 30 aprile di ogni anno per le società che hanno un bilancio sportivo solare;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno per le società che hanno un bilancio sportivo come da statuto.3) La Regione, sulla base delle istanze presentate, approva una unica graduatoria entro il 30 giugno di ogni anno delle società finanziate, finanziabili ed escluse.
Art. 15
Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive1. Per 1'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle Società Sportive FSN - DA - EPS che hanno sede legale in Calabria ed iscritte al registro del CONI, ai Comitati periferici calabresi del CONI, delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportive.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzati dai Comitati Provinciali del CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e dagli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, all'Ufficio Scolastico Regionale- Coordinamento Attività Motorie Fisico Sportive.
3.
4. Sono esclusi dalla contribuzione i soggetti che per le stesse iniziative fruiscono di contributi da altri settori regionali.
5. Le domande devono pervenire al Dipartimento competente entro 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale. Entro 30 giorni dalla data della fine della manifestazione sportiva La Regione redige nel corso dell'anno 3 apposite graduatorie una graduatoria entro il 31 luglio dell'anno in corso per le istanze presentate entro il primo semestre dell'anno in corso ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla manifestazione sportiva.
6. E' fatto obbligo, all' Ente ammesso a contributo esporre il logo della Regione in tutto il materiale cartaceo, propagandistico con esposizione di cartelloni pubblicitariArt. 16
Interventi a sostegno del merito sportivo1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport che per loro risultati a livello nazionale ed internazionale che meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport ed al fine di favorire la crescita sportiva degli atleti calabresi, istituisce i premi "Atleta calabrese dell'anno " da concedersi a giovani atleti calabresi non professionisti che a livello internazionale e nazionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
3. Le società sportive dilettantistiche calabresi il cui atleta premiato è tesserato, per un periodo minimo di un biennio, usufruiscono di un contributo speciale ed unico per l'anno sportivo.
4. L'individuazione dei soggetti beneficiari avviene su proposta dei Comitati periferici del CONI e degli Enti di Promozione sportiva. La determinazione dell'entità del premio e le modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Osservatorio per lo sport.
5. I premi di cui ai commi 2 e 3 saranno consegnati ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'evento "La giornata dello sportivo" entro i limiti delle disponibilità di bilancio.
6. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, concede un kit specifico sportivo agli atleti ed alle squadre calabresi che partecipano ad eventi internazionali e nazionali.Art. 17
Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive1. La Giunta regionale, sentite le istituzioni universitarie competenti, la scuola regionale dello sport, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e costituisce i relativi albi con le modalità di cui al precedente art. 12;
2. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze;
3. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, la Giunta Regionale è autorizzata a cofinanziare progetti di formazione, aggiornamento e specializzazione ritenuti utili per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, proposti dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Università e dalla scuola regionale dello sport ed a concedere contributi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute dai soggetti di cui al presente comma, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate;
4. La Giunta regionale altresì può organizzare direttamente la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, con l'individuazione dei soggetti attuatori specializzati in materia (tramite l'Ufficio scolastico regionale, le Università, la scuola regionale dello sport, e gli enti di formazione);
5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi voucher finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali di ambito sportivo presso gli Enti specializzati nel settore presenti nel territorio della Comunità Europea.
6. La Regione può concorrere alle spese per il funzionamento della scuola regionale del CONI, concedendo al CONI regionale un contributo annuo al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi istituzionali.TITOLO IV
TUTELA
Art 18
Tutela dei praticanti le attività sportive1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione annuale rinnovata.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (isef) di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 o di laurea i scienze motorie di cui al d.lgs 8 maggio 1998 n. 178, ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva;
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva;
4. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, ed a mare, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza di un istruttore in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, abilitato anche a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori;
5. Gli esercenti di tutti gli impianti sportivi devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti;
6. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti, anche con il supporto del CONI e delle Federazione italiana medici sportivi. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di tutti gli impianti sportivi devono svolgere una capillare attività di informazione e controllo, anche per quanto concerne il rispetto della normativa prevista per le visite mediche obbligatorie per i tesserati alle Federazioni;
7. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.Art. 19
Disposizioni transitorie e finali1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge vale la normativa quadro nazionale in materia di sport.
2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti sportivi pubblici e privati operanti nel territorio calabrese e uno studio che, sulla base dei proponga un quadro di interventi complessivi nel comparto.Art. 20
entrata in vigore1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.