Proposta di legge n. 570/9^

Relazione

 

Il ruolo strategico crescente svolto in questi anni dalle imprese artigiane, la necessità di un quadro di riferimento normativo adeguato alle mutate condizioni economiche del Paese e della Calabria, in linea sia con le novità introdotte dalla normativa nazionale che con l'esigenza di semplificare le procedure di nascita, monitoraggio e controllo dell'intero sistema, ha reso ineludibile l'introduzione di un Testo Unico dell'Artigianato Calabrese.

Un complesso di disposizioni capaci di tutelare la professionalità di imprenditori ed addetti, nell'ottica di valorizzare le produzioni artigianali nelle sue variegate espressioni territoriali, produttive, dei servizi con una attenzione particolare a quelle tradizionali, artistiche e dì qualità.

Sullo sfondo, l'obiettivo fondamentale di promuovere lo sviluppo e la tutela delle attività artigianali in genere, ma anche, di salvaguardare i sa peri e i mestieri calabresi tradizionali ed artistici, autentici punti di forza della nostra economia.

Peraltro, sono emblematici i dati, alla data del 31 dicembre 2013, relativi alle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane in Calabria nelle cinque Camere di Commercio delle rispettive provincie: ben 35161 realtà su un totale di 178.789 imprese operanti nella nostra Regione, cioè oltre il 20% del numero complessivo.

Dati che confermano la fondata affermazione e constatazione di un settore vera "SPINA DORSALE" dell'economia calabrese, capace di raccogliere, grazie alle capacità dell'imprenditore artigiano ed alla flessibilità dell'impresa artigianale, le sfide permanenti che un mercato, in continua evoluzione, impone.

Questo Testo Unico, nel contesto della originaria legge quadro sull'Artigianato n. 443/1985 e di tutte le successive, intervenute modificazioni normative che hanno "costretto" la Regione a ripetute produzioni di leggi, poco funzionali al settore, dimostra la necessità di una rideterminazione organica della relativa normativa regionale, che viene cosi unificata nell'interesse degli operatori diretti ed indiretti.

Un Testo Unico che necessariamente mette al centro "l'Artigiano" e le Federazioni che lo rappresentano, con il reinserimento delle Commissioni Provinciali aventi il compito precipuo di verificare, a valle della "Comunicazione Unica" inviata alle Camere di Commercio, i requisiti di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane.

Allo stesso modo, viene prevista la Commissione Regionale dell'Artigianato con le funzioni di analisi dei ricorsi, supporto all'attività della Pubblica Amministrazione, riconoscimento delle attività artistiche tradizionali e tenuta del relativo Albo Regionale, come peraltro già previsto dalla L.R. 15/2002.

Nel dettaglio, si sottolineano le parti essenziali.

Nel capo III vengono definiti gli insediamenti nelle aree attrezzate e nei centri storici.

Nel capo IV viene regolamentata l'attività di formazione professionale.

Nel capo V è previsto l'istituzione del Fondo Unico per l'Artigianato con la predisposizione del programma triennale ed annuale definendo obiettivi e modalità di rendicontazione del Fondo tenendo in considerazione il bilancio regionale.

Nel capo VI sono normate le agevolazioni per l'accesso al credito, compresa la regolamentazione dei consorzi di garanzia, con l'obiettivo di razionalizzare e rafforzare gli stessi in modo da poter fare "massa critica" nei confronti degli istituti di credito.

Con il capo VII vengono definite la localizzazione degli insediamenti artigiani e la possibilità di offrire alle imprese artigiane servizi reali così come già previsto per il settore commercio (con i CAT previsti dall'art. 21 della L.R. 17/1999) nel settore agricolo (con i consorzi delle associazioni).

Nel capo VIII viene definita l'azione promozionale dell'artigianato calabrese nei mercati esteri. Il sostegno dell'associazionismo tra imprese tramite: incubatori, filiere, consorzi.

In definitiva, finalmente la Regione Calabria si dota di un quadro normativo di Settore moderno e innovativo, che supera la polverizzazione fin qui esistenti di norme, superate nel contenuto e spesso contraddittorie tra di loro, ridando organicità e certezza del diritto ad un compatto, oggi più che mai al centro della vita economica e sociale della Regione Calabria.

 

Relazione Economica Finanziaria

 

La presente proposta di legge ha un carattere quasi completamente ordinamentale.

I contributi previsti dalla L.R. 25/80 per le Associazioni regionali degli artigiani sono quelli previsti dalla tabella "C" allegata al Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Calabria.

Le risorse necessarie per il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionali rivengono esclusivamente dai diritti di segreteria previsti dall'Art. 8 del presente Testo Unico e non possono comunque eccedere le relative entrate.

E' comunque prevista la eventuale possibilità di utilizzo di risorse nazionali e comunitarie per il sostegno e la valorizzazione del comparto, nelle forme ed entro i limiti che saranno previsti dal Regolamento di attuazione del presente Testo Unico.

 

CAPO I — Disposizioni generali

Art. 1 — Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Imprenditore Artigiano

Art. 4 - Requisiti dell'impresa Artigiana

Art. 5 - Esercizio dell'impresa artigiana

Art. 6 - Limiti dimensionali

Art. 7 - Albo delle imprese Artigiane — Iscrizioni — Modifiche — Cancellazioni

Art. 8 — Diritti di segreteria

Art. 9 — Sanzioni

Art. 10 — Commissioni Provinciali per l'artigianato — Composizione e Funzionamento

Art. 11 — Commissione Regionale Artigianato - composizione

Art. 12 — Funzioni della Commissione Regionale Artigianato

Art. 13 — Sostegno alle Associazioni

CAPO II — Interventi nel settore dell'artigianato Artistico

Art. 14 - Finalità

Art. 15 — Settori tutelati ed individuazione delle lavorazioni artistiche

Art. 16 — Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Calabria

Art. 17 — Botteghe-scuola

Art. 18 — Maestro artigiano

Art. 19 — Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

Art. 20 — Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità — Vigilanza

Art. 21 — Albo regionale delle imprese artigiane nel settore dell'artigianato artistico

CAPO III — Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate nei centri storici

Art. 22 — Obiettivi

Capo IV — Formazione professionale

Art. 23 Finalità e tipologia degli interventi

Art. 24 — Modalità di svolgimento dell'attività formativa

Art. 25 — Incentivi per le attività formative

Art. 26 - Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano

CAPO V — Fondo Regionale per lo sviluppo dell'Artigianato

Art. 27 — Istituzione del fondo unico per l'artigianato

Art. 28 — Programmazione delle risorse

Art. 29 — Piano triennali — contenuti

Art. 30 — Piano annuale

Art. 31 — Definizione  degli obiettivi

Art. 32 — Rendicontazione utilizzo fondo unico

CAPO VI — Agevolazioni per l'accesso al credito

Art. 33 — Agevolazioni finanziarie

Art. 34 - Consorzi di garanzia

CAPO VII — Insediamenti artigiani e aree attrezzate e Servizi Reali

Art. 35 — Localizzazione e ricollocazione degli investimenti

Art. 36 — Servizi reali

CAPO VIII — Promozione — Associazionismo — Sistema Informatico

Art. 37 — Interventi per la promozione

Art. 38 — Sostegno dell'associazionismo tra imprese

Art. 39 - Sistema informativo regionale sull'artigianato

Art. 40 — Norma Finanziaria

Art. 41 — Disposizioni finali

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione, in armonia con i principi sanciti dalla legge 8 agosto 1985 443 e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e sociale delle imprese artigiane e per questo tutela la professionalità, la valorizzazione delle produzioni dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, dei servizi nonché quelle tradizionali, artistiche e di qualità.

2. La Regione con la presente legge promuove la creazione, lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela dell'artigianato per salvaguardare e tutelare i valori i saperi e i mestieri calabresi dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per favorire la successione di impresa. Disciplina, inoltre, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, nell'ottica di coinvolgimento degli strumenti della bilateralità tramite l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Calabrese (EBAC).

3. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione attua forme di concertazione con gli enti locali e le tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'impresa artigiana come definita dal successivo art. 3 e 4 che operano nella Regione Calabria.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

 

a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

b) attività di prestazione di servizi .commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

 

Art. 3

Imprenditore artigiano

 

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana svolgendo, in misura prevalente, il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.

3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.

 

Art. 4

Requisiti dell'impresa artigiana

 

1. E' artigiana l'impresa che ha i seguenti requisiti:

 

a) lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi;

b) l'impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) l'impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all'articolo 6.

 

Art. 5

Esercizio dell'impresa artigiana

 

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale ed in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:

 

a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti  di cui all'articolo 3 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

 

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, ed enti privati, purché in numero non superiore ad un terzo, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.

4. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o presso altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante, fatti salvi i requisiti previsti dalle leggi in materia.

5. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/98 n. 114 e successive modificazioni.

6. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato

 

Art. 6

Limiti dimensionali

 

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

 

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a  cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le  unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a  cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che  le unità aggiuntive siano apprendisti.

 

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al precedente comma l non sono computati:

 

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della legge 4 settembre 2011, n. 167 (T.U. dell'apprendistato) e successive modificazioni.

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

 

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

 

a. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

b. i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

c. i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

 

4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati al comma 1) e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.

 

Art. 7

Albo delle Imprese artigiane

Iscrizioni, Modifiche, cancellazioni

 

1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, nonché per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione, l'interessato presenta alla Camera di commercio, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni. Per le attività per le quali è necessaria comunicazione e/o autorizzazione comunale, preliminarmente alla Comunicazione da inviare alla CCIAA, l'imprenditore, o legale rappresentante, presenta la SCIA al Comune dove ha sede l'azienda artigiana; in tal caso il Comune dovrà effettuare tutti le necessarie verifiche.

2. La comunicazione unica da inviare alla CCIAA, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e le trasmette alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica.

5. La Commissione Provinciale dell'Artigianato verifica la sussistenza dei requisiti delle imprese artigiane ed eventualmente, in caso in cui l' istruttoria, nella quale possono essere richiesti ulteriori documenti, sia negativa, entro 60 giorni dalla comunicazione unica, cancella d'ufficio l'impresa dall'albo delle imprese artigiane.

6. La CCIAA competente provvede a far conoscere alle imprese interessate, anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'esito della verifica di cui al precedente comma 5. Dalla data della notifica decorrono i termini, di sessanta giorni, entro i quali l'impresa può fare eventuale ricorso alla Commissione Regionale dell'Artigianato.

7. Le CCIAA, fra l'altro, hanno le funzioni di:

 

a) tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità previste per il registro delle imprese dall'articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo artigiani;

b) accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dagli articoli 11, 12 e 13 e al conseguente introito dei proventi;

c) compilazione, aggiornamento e trasmissione agli enti previdenziali assicurativi ed assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'albo artigiani, contenenti le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dagli stessi ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463.

 

Art. 8

Diritti di segreteria

 

1. Ai fini della gestione dell'albo artigiani si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 2 della 1. 580/1993.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane comporta un versamento di e. 30,00 per ogni impresa.

 

Art. 9

Sanzioni

 

1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla Camera di commercio medesima, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

 

a) da euro duecentocinquantotto/00 (€ 258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (€ 2.582,00) nei casi di:

l) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte           all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centocinquantacinque/00 (€ 155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (€ 1.550,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (€ 51,65) a euro cinquecentosedici/50 (€ 516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotre/00 (€ 103,00) a euro milletrentatre/00 (€ 1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;

2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione unica di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

 

3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

 

Art. 10

Commissioni Provinciali per l'artigianato - Composizione, Funzionamento

 

1. La Commissione provinciale per .l'artigianato (CPA) è costituita con decreto del Presidente della Giunta. Regionale, dura in carica cinque anni dal suo insediamento ed è composta:

 

a) da tre esperti in materia di artigianato, designati dalle tre associazioni provinciali dell'artigianato più rappresentative,

b) da tre artigiani iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, designati dalle tre associazioni provinciali più rappresentative.

c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

 

2. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione tra quelli indicati al precedente punto "a" nonché il Vice Presidente.

3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni. essere adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive non giustificate. Il Presidente, insieme al Segretario della CPA, né danno comunicazione al Direttore Regionale il quale pronunciala decadenza e provvede alla nomina dei sostituti.

7. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

 

a) Verificare la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana.

b) Verificare l'albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalla CCIAA;

c) Esercita controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo.

 

8. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

9. Ai componenti la CPA può essere attribuito un gettone di presenza pari ad € 60,00 oltre eventuali spese di viaggi se residenti fuori comune, dette uscite, sommate a quelle del successivo art. 11, non possono superare complessivamente gli introiti di cui al comma 2 dell'art. 8.

10. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.

11. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.

 

Art. 11

Commissione regionale per l'artigianato Calabrese - composizione

 

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato Calabrese (CRA) ha sede presso l'Assessorato Regionale competente ed è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

2. La CRA è composta:

 

a) dall'Assessore Regionale all'Artigianato — Attività Produttive o suo delegato;

b) da un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale;

c) da tre esperti in materia' di artigianato, non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane designati dalle tre Federazioni Regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative;

d) da un rappresentante designato dall'Unioncamere Calabria;

 

3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui al precedente comma 2 lettera c).

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali e per mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

6. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con le procedure precedenti.

7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato può essere attribuito un gettone di presenza pari a Euro 120,00 per seduta, oltre al rimborso spese di viaggio per i residenti fuori sede, dette uscite, sommate a quelle del successivo art. 10, non possono superare complessivamente gli introiti di cui al comma 2 dell'art. 8.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione Regionale per l'Artigianato.

 

Art. 12

Funzioni della Commissione Regionale per l'Artigianato

 

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato espleta le, seguenti funzioni:

 

a) decide i ricorsi in via amministrativa;

b) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, ai Comuni ed all'UNIONCAMERE Calabria;

c) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l'attività svolta;

d) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese;

e) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Calabria;

f) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge, le lavorazioni artistiche e le aziende artigiane meritevoli di ottenere il contrassegno di origine e qualità, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità previsti dall'apposito disciplinare;

g) concorre alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

h) raccoglie ed utilizzazione dei dati sull'artigianato calabrese nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy;

i) raccogliere, diffonde i dati e le informazioni sulla realtà dell'artigianato presso Enti Pubblici, istituzioni ed associazioni datoriali e sindacali;

i) concorre alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato, in raccordo con i sistemi informativi nazionali e regionali;

k) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico, quello delle imprese in possesso del contrassegno di origine e qualità, nonché l'elenco dei maestri artigiani;

l) concede il riconoscimento di maestro artigiano di cui al successivo art. 18;

m) riconosce le botteghe scuole di cui al successivo art. 17;

n) vigila sull'uso appropriato del contrassegno di origine di qualità e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di. Euro 1.000,00 a un massimo di Euro 10.000,00, fatte salve, in materia le norme del codice penale;

o) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso tenendo in considerazione le specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

o.1) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

o.2) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

o.3) l'elencazione dei materiali impegnati;

o.4) la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

o.5) il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

o.6) il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

 

2. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo la CRA può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, fare sopralluoghi, indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

3. I compiti di segreteria della CRA sono svolti da personale appartenente al Servizio Artigianato della Regione Calabria.

 

Art. 13

Sostegno alle associazioni

 

1. La Regione riconosce le tre Federazioni Regionali di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative e che siano diretta emanazione di associazioni nazionali rappresentate nel consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro. (CNEL), quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.

2. La Regione può assegnare annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per la divulgazione dell'associazionismo, per la formazione dei quadri dirigenti e per qualsiasi altra iniziativa diretta alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane singole o associate.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base della Legge di bilancio regionale.

4. Le Federazioni Regionali, ai fini dell'accesso ai contributi di cui ai precedenti commi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) possesso di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività a favore delle imprese artigiane e micro imprese;

b) disponibilità di una struttura a livello regionale;

c) disponibilità di strutture territoriali in tutte le province della Regione.

 

5. Il Dipartimento Attività Produttive della Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, dispone la concessione di contributi, di cui all'art. 2, in base alle domande pervenute dalle Federazioni Regionali interessate entro il 30 aprile. Le sovvenzioni previste sono, ripartite nel modo seguente:

 

a) il 50 per cento dell'importo diviso in parti uguali per tutte le associazioni;

b) il 50 per cento in proporzione all'ampiezza della rappresentatività di ciascuno desumibile dagli abbinati INPS dell'anno precedente (artigiani e imprese non commerciali).

 

CAPO II

Interventi nel settore dell'artigianato artistico

 

Art. 14

Finalità

 

1. La Regione, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la vocazione artistica dell'artigianato calabrese e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale, sentita la CRA:

 

a) disciplina gli interventi nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, gli interventi a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici, la formazione professionale e l'occupazione nel comparto;

b) istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione;

c) promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata;

d) favorisce la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

2. Per l'attuazione dei fini di cui al primo comma del presente articolo, la Regione persegue:

 

a) la qualificazione stilistica dei prodotti attraverso l'assegnazione del contrassegno di origine e qualità;

b) l'acquisizione di una propria immagine sui mercati;

c) la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.

 

Art. 15

Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche

 

1. I settori dell'artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura e del ricamo, dell'oreficeria, degli strumenti musicali, di pietre e marmi e tutte le altre lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie. Sono altresì oggetto della presente legge i settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR 8 giugno 1964 n. 537 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Possono, altresì, essere individuati dal Consiglio regionale, previa proposta della CRA, altri settori rispetto a quelli previsti dal l ° comma del presente articolo.

 

Art. 16

Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Calabria

 

1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all'art. 15, opera per:

 

a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo la promozione dei prodotti, lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;

b) favorire l'introduzione d elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico e tradizionale;

c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;

d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;

e) valorizzare e promuovere la Calabria come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

2. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Regione riconosce il Consorzio di Servizi costituito dalle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato Calabrese più rappresentative, al quale affida la predetta attività previa sottoscrizione di una convenzione con il Dirigente Regionale di settore.

3. La Regione Calabria, per le attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, può concedere un contributo annuo secondo le previsioni della legge di bilancio.

4. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione dei programmi e dei progetti esecutivi e ne determina annualmente l'impegno finanziario.

 

Art. 17

Bottega — scuola

 

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dalla CRA, e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

3. L'attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative.

4. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega — scuola. Per integrare la formazione teorica, culturale ed imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega — scuola si avvalgono degli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria.

 

Art. 18

Maestro artigiano

 

1. L'attestato di Maestro artigiano è attribuito dalla CRA al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

 

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi, compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di     formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria     perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

 

Art. 19

Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

 

1. Il contrassegno di origine e qualità, porta la dicitura «Regione Calabria » seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

 

Art. 20

Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità — Vigilanza

 

1. Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda alla CRA, allegando alla stessa:

 

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante:

b.1 le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti;

b.2 le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

 

2. I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'uso del contrassegno è concesso con decreto della Giunta regionale su proposta della CRA, il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, spetta alla CRA, che adotta i provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e propone, nei casi più gravi, alla Giunta regionale, la revoca del decreto di utilizzo del contrassegno di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinati dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

 

Art. 21

Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico

 

1. Successivamente al decreto di cui al 3° comma dell'articolo 20, l'impresa artigiana viene iscritta nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dalla CRA, operanti nel settore dell'artigianato artistico, l'iscrizione viene deliberata dalla CRA, solo le imprese iscritte all'Albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

2. Qualora all'impresa, venisse revocato l'utilizzo del contrassegno di origine e qualità dalla Giunta regionale, previa proposta della CRA, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l'impresa viene cancellata dall'albo speciale di cui al 1° comma del presente articolo.

 

CAPO III

Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici

 

Art. 22

Obiettivi

 

1. Nell'ambito delle finalità prefissati dall'articolo 14 della presente legge 1° comma, lettera a), l'Assessorato all'urbanistica, nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, definite nel piano urbanistico territoriale regionale e da attuare da parte dei Comuni con i piani regolatori generali, favorisce gli insediamenti dell'artigianato artistico e tradizionale all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici.

2. Gli incentivi, di cui al presente titolo, vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

 

CAPO IV

Formazione professionale

 

Art. 23

Finalità e tipologia degli interventi

 

1. La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.

2. La Giunta Regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base degli elementi forniti e del programma dalle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative.

3. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo.

4. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

5. Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di internazionalizzazione e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.

 

Art. 24

Modalità di svolgimento dell'attività formativa

 

1. La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando, con apposite convenzioni, aziende o botteghe-scuola in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

2. Nei piani pluriennali e nei programmi annuali, di cui all'articolo 23, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega-scuola.

3. Con apposito regolamento regionale, con parere della CRA, saranno disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola, il regolamento viene approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta degli Assessori alla formazione professionale e all'artigianato, scaduto tale termine il Presidente della Giunta regionale, nomina un Commissario ad acta, che deve provvedere entro 30 giorni dalla nomina.

4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane, attraverso l'attività formativa, di cui al 2° comma del presente articolo, di soggetti appartenenti alle categorie protette.

 

Art. 25

Incentivi per le attività formative

 

1. La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

2. L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'articolo 23 della presente legge e del piano annuale della Regione.

 

Art. 26

Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano

 

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione può concedere contributi integrativi ai fondi costituiti dall'EBAC, denominati "Fondo di sostegno al reddito", "Fondo regionale 'formazione", "Fondo per la contrattazione di secondo livello regionale" e "Fondo di Solidarietà Bilaterale".

 

CAPO V

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

 

Art. 27

Istituzione del Fondo Unico per l'Artigianato

 

1. Nell'ambito del Bilancio regionale può essere istituito un Fondo specifico per lo sviluppo delle imprese artigiane attraverso il quale la Regione sostiene gli interventi per lo sviluppo, la crescita, la competitività, l'occupazione, del sistema produttivo e dei servizi in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

2. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese.

 

Art. 28

Programmazione delle risorse

 

1. Nell'ambito delle risorse disponibili assegnate al Fondo Unico per lo sviluppo delle imprese artigiane, di cui al articolo 27, sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e negli altri strumenti dì programmazione previsti ai sensi di legge, acquisite le proposte programmatiche delle Province e delle tre Federazioni Regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, la Giunta Regionale adotta un programma annuale e triennale d'intervento a favore delle imprese artigiane che hanno una sede operativa nella Regione Calabria. Tale programma viene trasmesso entro il mese di gennaio di ogni anno al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e détermina per ciascuno degli obiettivi:

 

a) le linee d'intervento da realizzare nel periodo di riferimento;

b) i criteri, i limiti e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;

c) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

d) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili;

 

Art. 29

(Piano triennale - Contenuti)

 

1. La Giunta regionale, anche in considerazione delle proposte presentate dalle Amministrazioni Provinciali e dalle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione.

2. Il piano triennale può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle condizioni di realizzabilità.

3. Entro il 30 giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.

4. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale comunitaria, nazionale e regionale, in particolare:

 

a) individua gli obiettivi generali da realizzare nel triennio di validità, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) determina gli ambiti prioritari d'intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali.

c) individua gli obiettivi specifici per la crescita, la promozione dell'artigianato calabrese.

d) determina l'entità del fabbisogno finanziario dei diversi settori d'intervento.

e) definisce gli ambiti operativi delle società strumentali in house sulla base dei programmi di attività.

 

Art. 30

(Piano annuale )

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali e le tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative , entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.

2. Il piano annuale, in particolare, individua:

 

a) i singoli settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, e la relativa copertura finanziaria;

b) le tipologie di investimento ammissibili;

c) l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti con la ripartizione del fondo di cui all'art. 28;

d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

e) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

 

Art. 31

Definizione degli obiettivi

 

1. I programmi di intervento della Regione per l'artigianato tendono a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi:

 

a) favorire e sostenere la produzione, i servizi, la commercializzazione e l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle imprese artigiane;

b) finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo competitivo, programmi di assistenza tecnica  finalizzata alla ricerca di tendenze, di stili di design, all'aggiornamento organizzativo e manageriale dell'artigianato;

c) approfondire la conoscenza delle problematiche dell'artigianato e promuovere l'informazione delle imprese artigiane;

d) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale ed imprenditoriale; agevolare l'occupazione, anche tramite l'apprendistato, utilizzando misure di politica attiva disponibili presso l'Assessorato Regionale alla Formazione e Lavoro, con azioni di sostegno a favore delle imprese artigiane e con l'ausilio dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Calabrese (EBAC);

e) favorire la nascita di nuove imprese artigiane con interventi rientranti nell'Autoimprenditorialità di cui al titolo II del D. Lgs. 185/2000, ed azioni di microcredito;

f) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile;

g) valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico tradizionale di qualità;

h) finanziare programmi volti a diffondere metodi produttivi compatibili con i modelli di, tutela ambientale, la sicurezza dei luoghi di lavoro e il risparmio energetico;

i) sostenere l'insediamento e la localizzazione delle imprese artigiane in aree attrezzate per la valorizzazione delle produzioni regionali stesse, nonché finanziando la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

i) favorire l'accesso al credito per le imprese, tramite il concorso a fondo perduto ovvero il contributo in conto interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente da Enti strumentali o da altri istituti di credito;

k) sostenere e promuovere la cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi fidi, nonché la concessione agli stessi consorzi di contributi per programmi aziendali di sviluppo dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria;

1) sostenere la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese, progetti e programmi di filiere e "cluster" d' imprese, l'attuazione di processi di ampliamento, ristrutturazione e riconversione; la realizzazione di programmi tesi allo sviluppo l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;

m) promuovere azioni atte a sostenere il cambio generazionale nelle imprese artigiane soprattutto per il mantenimento dei mestieri artistici e tradizionali;

n) sostenere la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, promovendo anche azioni nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese ed ai lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e ristrutturazioni coordinate con l'intervento dell'Ente Bilaterale dell' Artigianato Calabria (EBAC);

o) Sostenere le produzioni regionali attraverso l'organizzazione e la regolamentazione di fiere, mostre ed esposizioni; favorire iniziative per incrementare la commercializzazione (indagini, ricerche e prospezioni di mercato; propaganda e pubblicità attraverso stampa, cinema, radio e televisione; missioni in Calabria di operatori economici; agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;

p) sostenere progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica, commercio elettronico, tramite realizzazione diretta o a mezzo l'acquisizione di pacchetti completi;

q) favorire la salvaguardia del patrimonio delle professionalità artigiane, la promozione della politica culturale dell'impresa, la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione imprenditoriale.

 

2. Il Direttore Regionale competente in materia dell'artigianato determina, mediante avviso pubblico, i bandi con i quali vengono stabilite le linee d'intervento e le agevolazioni spettanti alle imprese artigiane.

3. La Giunta Regionale per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione può stipulare convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività, stabilendone le condizioni.

 

Art. 32

Rendicontazione utilizzo fondo unico

 

1. La Giunta Regionale, entro il 30 Aprile di ogni anno, comunica al Consiglio Regionale, alle Amministrazioni Provinciali ed alle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative, le modalità di utilizzo del fondo unico per lo sviluppo delle imprese artigiane e delle microimprese ed i risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.

2. A tal fine la Giunta Regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce informazioni relativamente alle dotazioni finanziarie assegnate allo strumento, alle modalità organizzative e procedurali adottate nonché sulla gestione del fondo unico su i costi e su i tempi di durata dei procedimenti, alle criticità emerse in corso di realizzazione degli interventi e delle eventuali modifiche e aggiornamenti apportate al programma pluriennale utili a risolvere le criticità rilevate. La relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo e fornisce una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.

3. La relazione indicata nel comma precedente sarà messa in Pubblica Audizione con la partecipazione dei rappresentanti delle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato Calabrese.

 

CAPO VI

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

 

Art. 33

Agevolazioni finanziarie

 

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane, dei loro consorzi nonché il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nell'attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, Il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale, attraverso:

 

A. il concorso in conto capitale ovvero in conto interessi, alle imprese che stipulano con le Banche contratti di finanziamento destinati a:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'impresa, ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;

b) all'acquisto dell'area su cui insistono fabbricati aziendali; tale investimento è agevolabile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;

c) all'acquisto di aziende o loro rami;

d) all'acquisto di macchine, attrezzature, arredamenti, mobili, autoveicoli funzionali alle attività certificate dall'impresa nuovi, ovvero usati nel rispetto della Norma 4 del Regolamento CE 1685/00, poste al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e per l'aumento del grado di competitività delle imprese.

e) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;

f) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;

g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale, e servizi di certificazione normativa ( marchi CE, UNI, etc)

h) all'acquisto di scorte ( connesse con il progetto d'investimento proposto ed in ogni caso in misura non superiore ad EURO 100.000,00)

i) all'acquisto di servizi di marketing e materiali promozionali, partecipazione a fiere etc.

j) consolidamento dei debiti d'impresa.

B. il sostegno e la promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dal successivo articolo 35, nonché la concessione agli stessi consorzi di contributi per programmi di assistenza tecnica.

 

2. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie programmate effettua conferimenti al Fondo contributo in conto interessi al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane finalizzati a ridurre il tasso di interesse posto a carico delle imprese artigiane per contratti di credito e di locazione finanziaria agevolata.

3. La Regione Calabria, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si può avvalere della Legge 949/1952. In tal caso, il Presidente della Giunta Regionale predispone e sottoscrive un regolamento con Artigiancassa S.p.A. definendone le modalità operative e nomina il Comitato tecnico regionale di valutazione, di cui all'articolo 37 della 1. 949/1952 e successive modifiche, che è composto dall'Assessore Regionale all'Artigianato o suo delegato, da dirigente regionale del settore, e da tre rappresentanti designati dalle tre Federazioni Regionali dell'Artigianato più rappresentative.

 

Art. 34

Consorzi di garanzia

 

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i Consorzi Regionali di garanzia collettiva fidi di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Calabria, che abbiano come scopi sociali:

 

a) la prestazione di garanzie collettive, nonché di controgaranzia, per favorire la concessione di finanziamenti alle singole imprese associate, da parte di istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;

b) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle cooperative e consorzi di garanzia fidi;

c) l'informazione tecnico-finanziaria, la consulenza tecnica, l'attività di qualificazione professionale degli imprenditori e dei loro dipendenti e l'assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

 

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono essere operanti nella Regione Calabria, avere i requisiti previsti della normativa nazionale compresa l'iscrizione all'art. 107 del Testo Unico Bancario.

3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.

 

CAPO VII

INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE E SERVIZI REALI

 

Art. 35

Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti

 

1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane e delle microimprese, sia singole che associate, all'interno di:

 

a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;

b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;

c) aree per l'artigianato artistico e di servizio;

d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana; aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all'artigianato.

e) la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di servizio;

f) il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

g) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi secondo la normativa nazionale vigente in materia.

 

2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.

 

Art. 36

Servizi reali

 

1. Al fine di assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali, la Regione promuove e sostiene la costituzione dei Centri Servizi per l'Artigianato, di seguito denominati CSA.

2. I CSA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali o regionali dell'artigianato che dispongono di una presenza su tutto il territorio regionale comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

3. La Regione, sulla base di una delibera di Giunta che specifichi le condizioni di cui al comma 2, autorizza i CSA allo svolgimento delle loro attività entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato.

4. I CSA svolgono, in particolare, attività dirette:

 

a) informazione delle imprese e dei neo imprenditori sulle normative nazionali e sulle presente legge;

b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;

d) all'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;

e) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;

f) alla tutela dell'ambiente;

g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;

h) a tutte le certificazione di qualità;

i) alla promozione commerciale, sia a livello, nazionale che internazionale, dei prodotti dell'artigianato calabrese.

 

5. La Giunta Regionale, nell'ambito del piano annuale definisce i gli obiettivi ed i criteri entro i quali concede contributi per la costituzione, il potenziamento e la gestione dei CSA e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

 

CAPO VIII

PROMOZIONE — ASSOCIAZIONISMO — SISTEMA INFORMATICO

 

Art. 37

Interventi per la promozione

 

1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato calabrese sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:

 

a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative, lo svolgimento di iniziative (indagini, ricerche e prospezioni di mercato, propaganda e pubblicità attraverso stampa, cinema, radio e televisione, missioni in. Calabria di operatori economici) volte ad incrementare la commercializzazione, la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato, la ricerca e lo sviluppo di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale; gli interventi di cui sopra sono predisposti e curati attraverso lo sportello regionale SPRINT Calabria, l'Istituto per il commercio estero (ICE), il Centro estero promosso dalle CCIAA della Calabria, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell'artigianato e delle microimprese, i consorzi di imprese per l'esportazione ed altri enti individuati con apposita convenzione. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.

b) la realizzazione di mostre ed esposizioni, di iniziative promozionali e fieristiche specialistiche in tutto il territorio regionale. Gli interventi sono realizzati direttamente dalle Province calabresi anche per il tramite degli Enti locali territoriali, le relative CCIAA o le loro aziende speciali, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, da consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e/o microimprese costituiti secondo il disposto degli articoli 17 e 18 della legge 317/91 e successive modificazioni. La Giunta Provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane maggiormente rappresentative. Le risorse sono assegnate alle cinque province proporzionalmente al numero degli iscritti all'Albo Artigiani, salvo variazioni 'adottate con delibere di Giunta regionale sulla base di motivate esigenze poste dalle Amministrazioni provinciali.

c) Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell'artigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalita per l'erogazione dei contributi.

d) I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.

 

Art. 38

Sostegno dell'associazionismo tra imprese

 

1. La Regione sostiene la costituzione di Start — up, la qualificazione di reti di imprese, progetti e programmi di filiere e "cluster" d'imprese, contratti di reti per la realizzazione di programmi tesi allo sviluppo l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale, consorzi d'imprese, attraverso il finanziamento di progetti complessi anche utilizzando risorse nazionali e comunitarie che prevedano:

 

a. Istituisce e riconosce incubatori d'imprese;

b. individuazione dei settori e delle filiere da sviluppare;

c. azioni per la condivisione degli obiettivi tra i diversi attori, nonché azioni di coordinamento, servizi di assistenza tecnica, incentivi alla qualificazione delle produzioni e all'innovazione tecnologica e alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori;

d. promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici;

e. ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti produttivi, riconversione del ciclo produttivo;

f. l'aggiornamento dei titolari, ai progetti di penetrazione commerciale.

 

Art. 39

Sistema informativo regionale sull'artigianato

 

1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato della Calabria, che ha sede presso l'assessorato all'artigianato della Regione Calabria, assicura la gestione dei dati e garantisce il funzionamento di collegamento con il Sistema informativo nazionale.

2. A tal fine il Sistema informativo regionale sull'artigianato della Calabria deve perseguire i seguenti  obiettivi:

 

a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Calabria al fine del raggiungimento degli obiettivi di massima informazione e trasparenza;

b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposite banche dati;

c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica;

d) promuove gli enti gli Enti Regionali, la CRA, le CPA, le Federazioni Regionali dell'Artigianato.

 

Art. 40

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione Regionale fa fronte per il 2014 e gli anni successivi con le risorse apportate al capitolo -6122102- UPB 2.2.02.03 (Tabella C allegata alle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014-2016 della Regione Calabria" —Legge Finanziaria in base alla L.R.25/80) nonché dai diritti di segreteria previsti dall'art. 8 della presente legge.

E' comunque prevista la possibilità di utilizzo di risorse nazionali e comunitarie per il sostegno e la valorizzazione del campano, nelle forme ed entro i limiti che saranno previsti dal Regolamento di attuazione del presente TESTO UNICO.

 

Art. 41

Disposizioni finali

 

1. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti leggi e disposizioni:

 

L.R. 28 maggio 1975 n. 21;

L.R. 16 aprile 1977 n. 13;

L.R. 22 maggio1980 n. 9;

L.R. 02 Giugno 1980 n. 25;

L.R. 29 novembre 1989 n. 8;

L.R. 26 febbraio 2002 n. 11;

L.R. 5 marzo 2002 n. 15

Art. 38 L.R. 29 dicembre 2010 n. 34