Proposta di legge n. 563/9^

Relazione

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con provvedimento 22 febbraio 2001, ha disciplinato il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario (OSS).

Al fine di uniformare i criteri e le procedure amministrative per l'attuazione delle attività di formazione di base per operatorie socio-sanitario la Giunta regionale con propria deliberazione n.5 del 12 gennaio 2009 ha dettato proprie linee di indirizzo che in sintesi prevedono tra gli altri:

• la figura ed il profilo dell'operatore socio-sanitario;

• le caratteristiche del corso di formazione;

• i soggetti proponenti;

• i requisiti per l'accesso e la relativa partecipazione

La legge regionale di settore (la n.15/1985) assegna al Dipartimento politiche per la salute la competenza a svolgere le attività di formazione in questo ambito. L'articolo 11 della richiamata legge prevede, poi, che le attività formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all'ad. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo all'Assessorato alla sanità e i relativi piani vengono predisposti dall'Assessorato stesso di concerto con l'Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali attività è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate.

In questo contesto operativo le linee guida approvate con la deliberazione n.5 del 12 gennaio 2009 introducono all'articolo 5 delle restrizioni per le attività formative libere, ponendo una sorta di preclusione per le istituzioni private accreditate a svolgere attività di formazione c.d. libera prevista dagli articoli 40 e 41 della 1.r. n.18/1985.

La scelta operata dalla Giunta regionale non è condivisibile in quanto la generalità delle altre Regioni hanno invece autorizzato le attività libere di formazione professionale per operatori socio-sanitario senza oneri a carico della Regione (Molise d.g.r n.654/2010, Puglia 1.r. n.4 /2010). La diversità di regolamentazione tra le regioni d'Italia ha prodotto un fenomeno rilevante di migrazione formativa che ha coinvolto giovani calabresi costretti alla frequenza di attività formative non in Calabria.

Per queste motivazioni la proposta di legge apporta delle modifiche alla legge regionale di settore al fine di aprire le attività di formazione libera anche alla partecipazione degli istituti privati accreditati.

Sotto il profilo finanziario la presente modifica di legge non comporta oneri finanziari. Tale asserzione trova il suo fondamento contabile nella evidenza che l'autorizzazione a svolgere attività di formazione libera, quindi non soggetta a contributo regionale ma al solo controllo dei requisiti non comporta oneri a carico della finanza regionale.

 

E' stato previsto l'inserimento della clausola di invarianza degli oneri.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Pl "Modifiche alla legge regionale n.18/1985

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

1

L'articolo non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

 

 

 

 

2

 

Clausola invarianza oneri      

 

 

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo

Anno 2013

Anno 2014

Anno 201...

Totale

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Art. 1

(Integrazione alla l.r. n.18/1985)

 

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente articolo 40 bis:

 

“Art 40 bis

Corsi di formazione e/o riqualificazione per OSS

 

1. Possono attuare le attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario: le Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione Calabria, le Istituzioni Pubbliche e Private - che hanno maturato almeno una esperienza nell'ambito della formazione per Operatore Socio Sanitario e sono accreditate nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n°1 del 15 febbraio 2011, da almeno cinque anni.

2. Nel rispetto degli artt. 40 e 41 della legge n. 18 del 19.04.1985 e s. m. r i., i soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, previa autorizzazione da parte della Regione le attività di formazione c.d. "Libere".

3. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno maturato esperienze nell'ambito della formazione per Operatore Socio Sanitario e/o sono accreditate nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011, da meno di cinque anni, possono svolgere attività di formazione c.d. "Libere", finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario,  costituendo una Associazione Temporanea di Scopo (ATS). In questo caso il soggetto Capofila deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

4. Le attività di formazione c.d. "Libere" non possono essere svolte, in nessun caso, da Agenzie Formative non accreditate nella Regione Calabria.”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.