Proposta di legge n. 56/9^

RELAZIONE

La Legge 31 maggio 1965 n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni, disciplina tra l'altro, la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare dispone il trasferimento dei beni immobili confiscati ai comuni nel cui territorio il bene confiscato è sito, vincolandone l'uso a finalità di carattere istituzionale o sociale. Con Decreto Legge pubblicato il 4 febbraio 2010, il Governo ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con sede a Reggio Calabria, tra le cui finalità, a norma dell'articolo 3, comma 4 lettera h, è prevista anche la sottoscrizione di protocolli di gestione con le regioni.
La presente proposta di legge istituisce in Calabria, attingendo al personale della Regione e del Consiglio e, dunque, senza oneri o costi aggiuntivi, un organismo che si confronti e collabori con l'Agenzia nazionale e con i comuni per ottimizzare il riuso sociale del patrimonio confiscato alla 'ndrangheta ricadente nel territorio regionale. Tale norma inoltre, prevede la costituzione di un fondo regionale e di un fondo di garanzia da utilizzare per estinguere le ipoteche che eventualmente esistessero sui beni confiscati e per facilitare l'accesso al credito degli assegnatari.

ARTICOLO 1
Obiettivi

1. È istituita l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.
2. L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti istituzionali e sociali interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati in Calabria.

ARTICOLO 2
Sede e organizzazione

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale della Calabria.
2. L'Agenzia ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. Il Presidente della Giunta individua tra il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, le unità tecnico-operative da assegnare all'Agenzia sulla base del curriculum e delle competenze specifiche maturate.

ARTICOLO 3
Compiti

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:

a) redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta o di un suo delegato e del Presidente della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;
b) sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei  beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;
c) amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;
d) predispone, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
e) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;
f) verifica il corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;
g) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'art. 2 undecies, comma 3, lettera a) della legge. 31 Maggio 1965 N. 575 (Disposizioni contro la mafia.) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;
h) collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;
i) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
j) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati.

ARTICOLO 4
Protocolli di intesa

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

ARTICOLO 5
Priorità nei programmi di finanziamento

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti dalla Regione, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati.
2. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.

ARTICOLO 6
Fondo di rotazione

1. Per sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito attraverso Fincalabra Spa, un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 7
Fondo di garanzia

1. Per facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito, attraverso Fincalabra Spa, un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui. al comma 1.

ARTICOLO 8
Norma finanziaria

1. La presente norma non comporta nuovi oneri per il Consiglio Regionale della Calabria.

ARTICOLO 9
Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farla osservare come legge della Regione Calabria.