Proposta di legge n. 551/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Nel corso degli anni sono state approvate dal Consiglio regionale norme in materia agricola e forestale che, oggi, alla luce delle modifiche alla normativa nazionale e comunitaria, necessitano un miglioramento e aggiornamento, al fine di assicurare maggiore organicità e coerenza nell’evasione delle richieste del mondo agricolo.

Pertanto, si è così deciso di intervenire sulla seguente normativa regionale:

1.      Legge Regionale 30 ottobre 2012, n. 48 - “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”;

2.      Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 - “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;

3.      Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 - “Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare”;

4.      Legge Regionale 7 marzo 2000, n. 10 - “Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146”;

5.      Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9 - “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio”.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

L’attuazione della presente proposta di legge, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

 

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 48/2012)

 

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

                                                          “ Art. 3

                                              (Divieti e prescrizioni)

 

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.

2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:

 

a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;

b) gli alberi di ulivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare della stessa;

 

3. E’ comunque vietata l’estirpazione gli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.”;

 

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

                                                          “Art.4

                (Disciplina autorizzatoria per l’estirpazione ed il reimpianto)

 

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora sia accertata la morte fisiologica.

2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

 

a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per:

1. realizzazione di opere di pubblica utilità;

2. realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

3. realizzazione di fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

 

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata all'articolo 7, comma 1, punti a) e b).

4. Il settore competente del dipartimento agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.”;

 

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione

ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

 

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2 lettera b numero 2 occorre distinguere i seguenti interventi:

 

a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;

b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

 

2. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1 lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate.

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiantati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.

5. Nei casi di miglioramento fondiario art. 5 commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e  non soggette all’obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del settore competente del dipartimento agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto all'articolo 7.

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto Censimento Generale dell'Agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.”;

 

d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Autorizzazione potatura straordinaria)

 

1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del settore competente del dipartimento agricoltura, interventi straordinari, quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).

2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.”;

 

e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Cessioni e spostamenti)

 

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:

 

a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;

b) cedere le piante di olivo, con l’obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;

c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.

 

2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.

3. Nel caso di cui al comma 1 lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.

4. Nel caso di cui al comma 1 lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.

5. Il settore competente del dipartimento agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.

6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro dì carico-scarico, vidimato dal settore competente del dipartimento agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.”;

 

f) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sanzioni amministrative)

 

1. Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.

2. Alla stessa sanzione, di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che, non adempie entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4,5 e 7.

3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a euro 10.000,00.

7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.

8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il Settore competente del dipartimento agricoltura. Con riferimento al contenzioso ci si può avvalere anche di funzionari appositamente delegati, limitatamente al primo grado di giudizio. 

9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il Regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.”;

 

g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Costi autorizzazione)

 

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria -  Dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.

2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non compresi nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste all’art. 4  comma 6:

 

Autorizzazione

Diritti di

segreteria

€)

Diritti

d'istruttoria

(€)

Comunicazione di estirpazione

Art 4. Comma 1

29,24

 

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera a)

29,24

100,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 1

29,24

500,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 2.

29,24

300,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 3.

29,24

500,00

Autorizzazione articolo 6

Potatura

29,24

200,00

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 45/2012)

 

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis. Ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 616/1977 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

1ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.”;

b) Il comma 6 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente modifica sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.”;

c) il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di approvazione de Piano.”;

d) Il comma 10 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’art.6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato dall’articolo 4 undecies della legge 30/12/2008, n. 205 e dell’articolo 5, commi 6 e 7 del Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 04/11/2009.”;

e) il comma 11 dell’articolo 7 è abrogato;

f) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

 “4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento potrà avvalersi della struttura del Centro cartografico regionale ovvero delle strutture di cui alla L.R. 66/2012 e della L.R. 25/2013.”;

g) il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.”;

h) il comma 4 dell’articolo 34 è abrogato;

i) i commi 1 e 2 dell’articolo 41 sono abrogati.

 

                                                                  Art. 3

                                             (Integrazioni alla l.r. 24/2002)

 

1. Alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono apportate le seguenti integrazioni:

 

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Per consentire la piena attuazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare al fine di sostenere progetti di ricerca e formazione per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura calabrese, la Regione, conformemente al Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 può finanziare iniziative proposte dai soggetti di cui all’art. 9 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, operanti in Calabria.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. All’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite,  anche attraverso atti formali della Giunta Regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell’agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.

1 ter. L’ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui al precedente comma 1, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche (ex-ante) e successive (ex-post) all’erogazione degli aiuti, finalizzate alla tutela degli interessi finanziari comunitari, nazionali e regionali, per come previsto dalle specifiche norme di riferimento. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell’Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.”;

 

Art. 4

(Integrazioni alla l.r. 10/2000)

 

1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 (Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146) sono apportate le seguenti integrazioni:

 

a) dopo il comma 5 dell’art. 7 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Gli immobili di proprietà dell'ARSSA detenuti direttamente, da un periodo non inferiore a cinque anni al 31 dicembre 2013, da Enti non economici - Associazioni no-profit, che non versano in condizioni di conflittualità con l’ARSSA, possono essere richiesti in acquisto entro il 31 luglio 2014.

Detto trasferimento potrà avvenire alle condizioni dettate nel primo comma, con un abbattimento del prezzo di vendita pari al 30 % del valore congruito dalla commissione valutazione e stime dell’ARSSA. E’ fatto obbligo di mantenere sugli immobili trasferiti, per almeno vent’anni dalla stipula dell’atto, le finalità sociali ed i vincoli di destinazione d’uso. Solo per i suddetti beni immobili, si può richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di dieci anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.”;

 

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 9/1996)

 

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 6 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“6.I comitati di gestione sono composti da 20 membri e sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti informa organizzata sul territorio;

- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

La provincia, sulla base  dei nominativi indicati dagli organismi  ed associazioni sopra indicate, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia , entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo A.T.C. dalle organizzazioni ed associazioni.

I comitati di gestione hanno compiti digestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a );

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.”;

 

b) il comma 1 bis dell’articolo 18 è abrogato.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.