Proposta di legge n. 546/9^

Relazione illustrativa

 

L'attuale periodo storico è caratterizzato da una crisi economica che sta provocando effetti disastrosi in tutto il mondo. Si avverte quindi la necessità di contribuire a far ripartire l'economia del nostro Paese ed in particolare quella del Sud, dove il turismo dovrebbe essere una delle principali risorse con le quali favorire la ripresa economica specie in un territorio come quello calabrese.

Investire nel turismo produce effetti immediati e può essere uno dei mezzi attraverso cui imprimere un cambio di rotta alla nostra economia, garantendo nuova occupazione e quindi lavoro ai giovani che nella nostra Regione è largamente deficitario.

Pur riconoscendo l'impegno amministrativo dell'attuale Giunta nel settore turistico è evidente che molto altro dovrà essere programmato e realizzato.

Le attuali richieste, in relazione alle particolari condizioni economiche, di una parte consistente di clientela, portano ad accrescere l'interesse rispetto a tutto ciò che ruota intorno alle strutture ricettive all'aria aperta. Infatti tali strutture possono rappresentare oggi una soluzione alle nuove esigenze del mercato del turismo che sempre più si diversifica rispetto alle forme tradizionali e classiche di turismo.

Questo settore corrisponde alle nuove istanze di differenziazione dell'offerta e di competitività, con un mercato ormai pronto a rappresentare e soddisfare diversi modelli di strutture all'aria aperta. La presente legge si propone di adeguare e regolamentare la normativa vigente di riferimento, L.R. 28/1986, con lo scopo, oltre che di allinearsi a quanto già legiferato in altre Regioni, anche di ottenere migliori condizioni di concorrenza per un settore che si propone di diventare trainante per la sofferente economia della nostra Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria.

La presente legge non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

 

1. La presente legge disciplina le strutture ricettive all'aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

2. La presente legge stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ed al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

 

Art. 2

(Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche)

 

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti prevalentemente provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta oltre ai servizi è consentita l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalows.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

3. La gestione unitaria della struttura può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione commerciale, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento. Le strutture ricettive si distinguono in:

 

a) campeggi;

b) villaggi turistici;

 

4. Per quanto non previsto dal presente capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

 

Art. 3

(Periodi di apertura e gestione unitaria)

 

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

 

Art. 4

(Campeggi)

 

1. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, nonché, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi sono organizzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinarla senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

3. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

4. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo , comma , lettere . Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.

 

Art. 5

(Villaggi turistici)

 

1. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. I villaggi turistici, offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e sono costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) inserite in piazzole.

3. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all'articolo, comma, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

 

Art. 6

(Aree destinate a servizi generali)

 

1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

 

a) servizio di ricezione e uffici annessi;

b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;

c) market, sala giochi e deposito;

d) servizi igienici;

e) impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.

 

2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma i, è effettuata in base ai seguenti parametri:

 

a) indice di edificabilità non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari;

b) indice di edificabilità non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro u della superficie totale dell'area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la s4ipi di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari;

c) altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda.

 

3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 7

(Unità abitative mobili ed installazioni)

 

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative mobili e installazioni:

 

a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L'installazione dei bungalows è soggetta a dichiarazione di inizio attività (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

c) preingressi dei mezzi mobili dì pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. E' in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici;

d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

 

2. E' facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al comma i, lettere c) e d) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l'omogeneità delle stesse.

3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.

4. Le strutture di cui alle lettere b), e d) non sono soggette a permessi di costruzione DIA o altro titolo abilitativo edilizio.

 

Art. 8

(Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici)

 

1. I campeggi e i villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, posseggono i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali:

 

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con idonei sistemi a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

b) superficie dell'area per i servizi generali non superiore al 20 per cento della complessiva della struttura;

c) ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una quota minima del 30 per cento della superficie complessiva della struttura riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta quota minima la parte riservata a verde sportivo noti può in ogni caso superare il limite del 20 per cento;

d) superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate, pari al 10 per cento per campeggi ed al 25 per cento peri villaggi turistici, rispetto alla superficie totale della struttura;

e) percentuale minima di piazzole attrezzate rispetto al numero di piazzole preseti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per cento per i campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi turistici;

f) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani. ed a persone diversamente abili;

g) parcheggio con numero di posti auto almeno pari al 50 per cento delle piazzole. Il posto auto può essere ubicato affianco alle piazzole, all'interno della struttura in zone riservate, o all'esterno della struttura stessa;

h) presenza continua garantita, del responsabile della struttura o di un suo delegato e servizio di ricevimento ed accettazione garantito di giorno, per almeno ore nei campeggi e per almeno 12 ore nei villaggi turistici, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24;

i) impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile, un impianto telefonico ogni 00 ospiti. In caso di comprovata impossibilità all'istallazione del telefono e di non copertura di rete mobile, impianto di collegamento radio; peri campeggi ed i villaggi turistici classificati a tre o quattro stelle, presenza di una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI;

1) pulizia delle aree comuni e dei servizi generali almeno una volta al giorno nei campeggi ed almeno due volte al giorno nei villaggi turistici, nonché dei servii igienici almeno due volte al giorno;

m) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

n) servizio di spaccio e di bar;

o) servizi ricreativi e per lo svago, nonché, per i soli villaggi turistici, presenza di almeno due impianti sportivi;

p) illuminazione, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, che consenta l'utilizzo notturno in sicurezza;

q) gruppo elettrogeno in grado di assicurare, l'energia necessaria alla illuminazione degli. spazi comuni ed il funzionamento dei servizi essenziali, nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva , in caso di mancanza di energia elettrica;

r) cassette di pronto soccorso in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente, nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, predisposizione di un locale attrezzato per il primo soccorso da espletarsi dal personale formato presso centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi;

s) punto telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio, sicurezza;

t) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili;

u) erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce e di riscaldamento, durante il periodo invernale, in almeno il 50 per cento delle unità abitative e nei locali destinati ai servizi comuni, per le sole strutture che esercitano con autorizzazione annuale;

v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile ed apposita certificazione della locale azienda sanitaria locale stilla potabilità dell'acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti;

z) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico;

aa) fontanelle con acqua potabile facilmente accessibili in numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole;

bb) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura punto ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati e realizzazione degli stessi, di tinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo di servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienicosanitarie di uso comune, in apporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico- sanitarie riservate;

cc) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

dd) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

ee) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici; vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

ff) presenza di almeno due servizi igienici completi di WC, doccia e lavabo, riservati agli ospiti diversamente abili con dimensioni e caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia;

gg) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servii o igienico per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i nuovi complessi o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

hh) raccolta di rifiuti solidi garantita all’interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

ii) raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti;

ll) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 100 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

 

2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di articolari caratteristiche ambientali e morfologiche.

 

Art. 9

(Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta)

 

1. Le aree di sosta, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, sono dotate dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali:

 

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura non inferiore a 1.000 metri quadrati;

b) superficie ombreggiata, attraverso la previsione di siepi ed alberature, non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie;

c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed persone diversamente abili;

e) adeguata segnaletica della struttura sia interna, tramite regolamentazione del 'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, sia esterna, attraverso apposita insegna ed adeguata segnaletica orizzontale;

f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

g) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, tramite appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

h) dimensione minima di 32 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti:

i) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

1) esposizione in modo visibile ed in chiara evidenza, di un sintetico regolamento che contenga gli aspetti di carattere organizzativo;

m) servizio di accettazione, di giorno garantito per almeno 8 ore, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, effettuati anche mediante mezzi telematici;

n) pulizia delle aree comuni almeno una volta al giorno;

o) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

p) presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno per ospiti diversamente abili in conformità alla normativa vigente in materia;

q) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

r) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

 

Art. 10

(Classificazione delle strutture)

 

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'artico) 26 della 1.r. n. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti minimi funzionali e strutturali di cui gli articoli 9 e 10, classifica:

 

a) i campeggi con lui numero di stelle da 1 a 4;

b) i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4;

c) le aree attrezzate per la sosta temporanea in una categoria unica.

3. La provincia procede al declassamento d'ufficio della struttura o, in caso di categoria unica. all'annullamento della classificazione, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi richiesti.

4. La provincia, su istanza del titolare o del gestore della struttura, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione della relativa classificazione.

5. La provincia comunica al comune ogni eventuale variazione della classificazione anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio.

 

Articolo 11

(Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro)

 

1. Le strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali possiedono le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge e dallo specifico regolamento per i campeggi o i villaggi turistici, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni regionali.

 

Art. 12

(Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

 

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articolo 13 e 14, possono consistere in:

 

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e della presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate i modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale

 

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e e) non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione di piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

 

Articolo 13

(Divieti)

 

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente capo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, è vietato:

 

a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 12 comma 1 lettera c;

b) la vendita delle piazzole, l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi con le privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico.

 

Art. 14

(Istituzione e gestione delle aree di sosta)

 

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni, singoli o associati, promuovono la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggisti o e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento 'con piste ciclabili, della presenza i esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

2. I comuni provvedono alla gestione delle aree di sosta direttamente ovvero possono affidare la stessa ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

3. I soggetti gestori delle aree di sosta comunicano gli arrivi e le presenze alla Provincia competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

 

Art. 15

(Equipaggi e piazzole)

 

1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero 411 quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano.

2. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.

3. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

4. La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi dì pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie mi ima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

5. La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di struttura stessa.

6. Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un ospiti non superiore a due, è consentita la condivisione della stessa da 1 ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

7. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno, sono paletti, siepi ed alberi, escluse comunque recinzioni in muratura.

8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata a: mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzuole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

9. E' vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto 6, nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.

 

Art. 16

(Rimessaggio e custodia veicoli)

 

1. I campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un’area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli, compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.

2. Durante il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1 possono tenere i custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti ed i relativi accessori all'interno di specifiche aree la cui superficie non può essere superiore al 30 per cento della delle strutture stesse.

 

Art. 17

(Accesso di animali domestici)

 

1. L'accesso nelle strutture di animali domestici al seguito della clientela può esser consentito dal titolare o dal gestore nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene del comune ove é ubicata la struttura, della normativa vigente in materia e delle seguenti prescrizioni:

 

a) esibizione da parte dei proprietari degli animali di apposito certificato sanitarie o redatto dal servizio veterinario della competente azienda unità sanitaria locale;

b) previsione di specifiche prescrizioni nel regolamento interno della struttura sulla corretta custodia degli animali, al fine di prevenire molestie e danni a persone e cose.

 

Art.18

( Entrata in vigore )

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.