Proposta di legge n. 542/9^

Relazione descrittiva

 

La superficie del territorio calabrese ha il 90% montano e collinare; i boschi rappresentano circa il 35 % dell'intero territorio regionale, tra le specie forestali presenti, il castagno è esteso su circa 102 mila ettari suddiviso in 49 mila ettari di fustaie e 53 mila ettari di cedui puri .

La castanicoltura in Calabria è presente da sempre, le origini di tale pianta risalgono ai tempi della Magna Grecia e nel corso degli anni si è fortemente estesa tra l'alta collina, da 400 m.s.l. a 800 m.s.l. creando boschi che hanno svolto azione di contenimento al dissesto idrogeologico del nostro territorio .

Si è sviluppata nel corso degli anni la castanicoltura da frutto che ha svolto fino a fine anni 50 il ruolo di guadagno e sopravvivenze delle popolazioni montane .

In seguito al declino dei presidi montani iniziati nei primi anni 60 a seguito del trasferimento verso le zone pianeggianti e fertili della regione, dell'industrializzazione della Nazione e conseguente emigrazione verso il Nord del Paese ed anche verso l'Estero, si verificò l'abbandono delle zone montane e dei castagneti che abbandonati, privi di interventi e manutenzione, senza più concimazioni organiche dovute alle colture sul territorio e al pascolo delle greggi che provvedevano a tale scopo oltre a mantenere pulito il sottobosco da erbacce infestanti, i castagneti incominciarono ad essere aggrediti da agenti patogeni infestanti tipo il mal dell'inchiostro e il cancro corticale, parassiti animali quali le tortrici e il balanino che ne incominciarono a ridimensionare fruttificazione e qualità del legname, con conseguenti ricadute economiche negative, ulteriori abbandoni e mancati innesti di cultivar autoctone, derivandone in alcune zone, la scomparsa di esse. E' dal 2009 che anche nella nostra regione si è radicato espandendosi in modo virulento il cinipide del castagno (Dryocosmus Huriphilus) o anche volgarmente detta la vespa cinese, che formando delle galle nelle gemme dei castagni e deponendovi delle uova che aprendosi rilasciano centinaia di parassiti i quali producono l'indebolimento della pianta rendendola aggredibile dalle altre malattie già citate, causando nel tempo, morte della stessa e mancata fruttificazione

A tutt'oggi poche sono le azioni di contrasto a questo parassita che tra i tanti danni che sta creando, ha avuto il merito di portare all'attenzione ed in primo piano la tutela, salvaguardia e mantenimento dei castagneti, che oltre ad avere buon legname utilizzato per vari impieghi, ha nel frutto (castagna), un' enorme potenzialità economica, stante la richiesta sempre più crescente che vi è di questo frutto, sia fresco che lavorato e conservato e che, se valorizzata, può dare sfogo alla penuria di lavoro che investe specie le nuove generazioni. Senza contare l'enorme servigio che rende questa pianta utile a prevenire e fermare il dissesto idrogeologico del nostro territorio.

Tra il mantenimento, la coltivazione, la potatura, gli innesti, la raccolta e commercializzazione delle castagne, si possono creare opportunità lavorative singole, associate, cooperativistiche, in modo da fungere da valvola di sfogo a chi è in cerca di lavoro .

Perciò è necessario che anche la Regione Calabria (come fatto da altre regioni a vocazione castanicola) si doti di una legge regionale (non basta la n. 45 del 12.10.2012 che dedica solo l'art. 22 ai castagneti) che riconosca la castanicoltura come coltura da sfruttare sia sotto l'aspetto economico, occupazionale e di salvaguardia idrogeologica del territorio, al pari delle altre colture presenti nel territorio, destinandole risorse anche in virtù del nuovo PAC 2014-2020 licenziato dalla U E.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo

Descrizione spese

Tipologia C o I

Carattere Temporale A o P

importo

2014

2015

2016

2

Promuovere l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento  utili per l'estirpazione del fenomeno dell'infezione da imenottero cinipide galligeno, DryocosmuskuriphilusYasumatsu d'intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e diricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

P

 

 

 

 

33.500 €

 

 

 

 

33.500 €

 

 

 

 

33.000 €

3

Azioni di contenimento della propagazione, del danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da  cinipide del castagno

C

P

33.500 €

33.500 €

33.000 €

              

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;

- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Ai fini della quantificazione degli oneri finanziari relativi alla "promozione dell'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per l'estirpazione del fenomeno dell'infezione da imenottero cinipide galligeno, DryocosmuskuriphilusYasumatsu d'intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e di ricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento" di cui all'articolo 2 e "le azioni per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da cinipide del castagno" di cui all'art. 3 si sono utilizzati gli stessi parametri adottati dalla Regione Campania con la LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 21 MAGGIO 2012 la cui finalità è pedissequa rispetto alla presente legge.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per gli esercizi 2014, 2015, 2016, come riportato nella tabella seguente, si provvede mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa allocate al capitolo 22040135 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016.

n. UPB/Capitolo

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

 

UPB 2.2.04.01 "Ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore agricolo" — capitolo 22040135 "Spese a carico del bilancio regionale per le attività di prevenzione e di lotta fitosanitaria volta ad arginare la diffusione del cinipede (art. 9, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56)"

 

67.000,00

 

67 .000,00

 

66.000,00

Totale

67.000,00

67.000,00

66.000,00

 

Art.1

(Oggetto della legge)

 

1. La Regione Calabria riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno e considera l'infezione da imenottero cinipede galligeno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario, ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, in base alle attuali conoscenza scientifiche, in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.

 

Art. 2

(Finalità della legge)

 

1. La Regione Calabria, per fronteggiare l'emergenza dell'infestazione parassitaria di cui all'articolo 1, promuove l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per l'estirpazione del fenomeno, d'intesa con le associazioni di produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.

2.La Regione, ai fini di cui al presente articolo, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.

3. I trattamenti e le operazioni di cui al presente articolo possono essere assunti anche a carico delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano in maniera specifica nel settore come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità.

 

Art.3

(Adozione di misure preventive e contenitive)

 

1. Per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da cinipide del castagno, coerentemente con le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013, la Giunta regionale stabilisce i criteri per i seguenti interventi:

 

a) operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco, conservazione della copertura vegetale e cure colturali del soprassuolo negli ambiti e modalità opportuni;

b) mantenimento, consolidamento e rinfoltimento degli ecosistemi forestali, per ripristinare il potenziale silvicolturale nelle aree danneggiate dall'emergenza determinata dal cinipide del castagno e preservarne la specifica biodiversità.

 

Art.4

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio 2014 in euro 67.000, si provvede mediante le risorse iscritte alla UPB 2.2.04.01 — capitolo 22040135 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2014 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 67.000 per l'anno 2015 ed euro 66.000 per l'anno 2016, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.