Proposta di legge n. 530/9^

RELAZIONE

 

L'abbandono dei cani rappresenta, purtroppo, una delle piaghe sociali dei nostri tempi, che crea alla Comunità civile diversi danni economici, oltre ai pericoli per la pubblica incolumità sia pedonale che stradale.

Nella Regione Calabria, il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge regionale n. 41 del 1990 (modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4 del 2000), che promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo, istituendo, altresì, l'anagrafe canina.

Scopo della presente proposta di legge, nel solco delle leggi sopra indicate, è quello di contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l'adozione da parte di privati cittadini dei cani ospiti di strutture di ricovero comunali o convenzionate col comune tramite la concessione di incentivi a favore di chi adotta un cane randagio.

Gli incentivi all'adozione si collocano in un progetto di legge volto a garantire il benessere dei cani, economizzare le spese comunali per il mantenimento dei medesimi, oltre che prevenire il sovraffollamento delle strutture deputate al loro ricovero.

La presente proposta di legge, prevede, altresì, il riconoscimento dei cosiddetti cani di quartiere, ovvero cani che, microchippati e sterilizzati, possono tornare liberi nel quartiere di provenienza, accuditi dalla cittadinanza, senza essere sradicati dalle proprie origini ed abitudini, garantendo così agli stessi una vita dignitosa, con un cospicuo risparmio per la collettività.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali' (testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n. 4)"

 

Si precisa che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

-

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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-        esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

-        stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari,

-        tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

-        mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura

 

n. UPB/capitolo

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Totale

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-

Totale

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Art. 1

 

1. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n. 4) sono contenute nei seguenti articoli.

 

Art. 2

 

1. La rubrica dell'art. 3 è sostituita con la seguente "Azienda Sanitaria Provinciale — Servizio Veterinario"

 

Art. 3

 

1. Al comma 1 dell'art. 4 la dicitura "Unità sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

 

Art. 4

 

1. Al comma 1 dell'art. 8 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

 

Art. 5

 

1. In armonia con l'Accordo sottoscritto il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 e la Delibera della Giunta Regionale n. 883 del 23 novembre 2004, il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:"Il cane iscritto all'anagrafe è identificato mediante un microciph, ovvero un circuito elettronico miniaturizzato che riporta un codice univoco associato al cane.".

2. Il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente: "Il microciph è applicato dai Servizi Veterinari presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Aziende Sanitarie Provinciali o da veterinari liberi professionisti, purché autorizzati dalle Aziende Sanitarie Provinciali".

3. È abrogato il comma 3 dell'art. 9.

 

Art. 6

 

1. Al comma 1 dell'art. 10 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

2. Al comma 3 dell'art. 10 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

 

Art. 7

 

1. Al comma 2 dell'art. 11 la dicitura "Unità Sanitaria Locale” è sostituita dalla seguente: “Azienda Sanitaria Provinciale".

2. Al comma 5 dell'art. 11 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

 

Art. 8

 

1. Al comma 1 dell'art. 12 la dicitura "tatuati" è sostituita dalla seguente: "Identificati mediante microciph”.

2. Al comma 2 dell'art. 12 la dicitura "tatuati" è sostituita dalla seguente: “identificati mediante microciph”.

3. Dopo il comma 5 dell'art.12 è inserito il comma 5 bis, che riporta il seguente testo: "L'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale dove il cane è stato registrato ed al Comune di riferimento".

4. Dopo il comma 5 bis è inserito il comma 5 ter del seguente tenore: "L'affidatario si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale ovvero dal Comune di riferimento."

3. Al comma 6 dell'art. 12 la dicitura "ASL" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

4. Al comma 7 dell'art. 12 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

5. Al comma 10 dell'art. 12 la dicitura "Unità Sanitaria Locale" è sostituita dalla seguente: "Azienda Sanitaria Provinciale".

 

Art. 9

 

Dopo l'art. 12 è inserito l'art. 12 bis (rubricato "Contributi ed incentivi per l'affidamento dei cani randagi-), il cui testo è il seguente:

1. Ogni Comune dovrà stabilire, mediante apposito regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo e/o altro incentivo a favore di ogni privato che prenda in affidamento un cane randagio da un canile rifugio o oasi canina comunali o da altra struttura convenzionata col comune.

2. Il contributo economico e/o l'incentivo devono essere previsti dall'apposito regolamento comunale per un massimo di due annualità a partire dall'affidamento ed inoltre non possono comunque superare il costo che avrebbe sopportato l'Amministrazione Comunale per il mantenimento dell'animale nel periodo di riferimento.

3. Con riferimento ad ogni singola annualità, per ogni nucleo familiare, a prescindere dal numero di cani presi in affido dal canile rifugio o oasi canina comunali e/o da altra struttura convenzionata col comune, il contributo e/o l'incentivo possono essere concessi soltanto in relazione ad un singolo animale.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo economico ricevuto e/o del controvalore monetario dell'incentivo ottenuto.

 

Art. 10

 

Dopo l'art 12 bis è inserito l'art. 12 ter (rubricato "Cani di quartiere"), il cui testo è il seguente:

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, i presupposti che permettono il riconoscimento del cane di quartiere vengono definiti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, in accordo con le associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio.

3. Le summenzionate associazioni e/o gli abitanti di un determinato quartiere, propongono al Comune di riferimento e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale il riconoscimento quali cani di quartiere di singoli animali, consentendogli in questo modo di vivere liberi nel quartiere di provenienza.

4. Tali associazioni e/o gli abitanti che abbiano provveduto alla suddetta istanza si occupano della gestione del cane di quartiere, assicurandogli nutrimento e cure necessarie, rispettandolo e riconoscendolo quale bene comune.

5. I cani di quartiere, prima di essere qualificati tali, devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale o da medici veterinari convenzionati o da medici veterinari delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute e operanti sul territorio regionale.

6. Dopo il loro riconoscimento, i cani di quartiere devono essere sottoposti a controlli periodici da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale

7. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, registrati a nome del Comune di riferimento, e devono portare una medaglietta che indichi i dati relativi alla loro appartenenza.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.