Proposta di legge n. 529/9^

 

RELAZIONE

 

Scopo della presente proposta di legge è quello di garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario ed il proprio animale da compagnia anche dopo la morte di quest'ultimo, in modo da dargli una "cuccia per la vita".

Ed infatti, è indiscusso come per moltissime persone la compagnia di un animale rappresenti un motivo di grande affetto e talvolta addirittura un rimedio, quasi una "cura", alla solitudine.

Da qui parte la richiesta avanzata da proprietari di animali, oltre che da associazioni animaliste, volte alla realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione.

Attualmente manca una disciplina nazionale circa l'istituzione dei cimiteri per gli animali d'affezione e la normativa di riferimento, che regola la destinazione delle spoglie di tali animali, è rappresentata dal Regolamento CE n. 1069 del 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002." e dal Regolamento UE 142/11 (disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/11).

Il Regolamento CE 1069/2009, anzitutto, definisce (all'art. 3) l'animale da compagnia, detto anche animale d'affezione, come "un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento", disciplinando, altresì, tutto ciò che riguarda "l'ultimo viaggio".

In particolare, l'art. 12, prescrive dopo la morte dell'animale domestico lo smaltimento delle spoglie come rifiuti mediante incenerimento.

In deroga all'art. 12, l'art. 19 del suddetto Regolamento prevede la possibilità dell'interramento delle spoglie degli animali di compagnia, previo consenso dell'autorità competente, che deve valutare tutti gli elementi del caso concreto, prima di autorizzare la sepoltura.

Tuttavia, in questo caso, per ottenere l'autorizzazione a seppellire il proprio animale, occorre avere la disponibilità (che ovviamente non tutti hanno) di un idoneo terreno privato.

Per quel che concerne, poi, la normativa statale, il d.lgs. 186/12 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 circa lo smaltimento delle spoglie degli animali da compagnia.

Nonostante in Italia non vi sia una normativa statale di riferimento per i cimiteri per animali d'affezione, alcune regioni si sono già mosse in questa direzione in sede legislativa.

Ed infatti, in tale contesto, l'emanazione di una legge regionale, conformemente ai più elevati valori di cultura e civiltà, permette la definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione come rifiuti, consentendo il seppellimento del proprio animale da compagnia anche a chi non ha la disponibilità di un idoneo terreno privato.

L'emanazione di una legge regionale in materia, garantisce, altresì, la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente, consentendo di ridurre sensibilmente i rischi di inquinamento delle falde acquifere derivanti dal seppellimento non autorizzato delle spoglie degli animali da compagnia così come i rischi del diffondersi di malattie nel caso in cui queste vengano gettate nei cassonetti dell'immondizia.

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge ha come obiettivo la disciplina dei criteri e delle modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali di affezione.

 

Art. 2

Definizione degli animali di affezione

 

1. Per animali di compagnia o d'affezione si intendono i cani, i gatti, criceti, uccelli da gabbia ed altri animali domestici di piccole dimensioni, ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall' allevamento.

 

Art. 3

Realizzazione di strutture cimiteriali

 

1. I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o da privati, previa autorizzazione del Comune di riferimento, acquisito il parere igienico-sanitario dell'Asp competente per territorio.

2. I siti cimiteriali dovranno distare almeno 200 metri dal centro abitato ed essere collocati su terreno agricolo, giudicato idoneo dal Comune di riferimento in seguito ad uno studio tecnico dell'area interessata circa la natura chimico-fisica e morfologica del terreno, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.

 

Art. 4

Interramento o incenerimento delle spoglie animali

 

1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia l'inumazione che l'incenerimento delle spoglie animali (ma non la loro tumulazione) a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.

2. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.

 

Art. 5

Registro delle sepolture

 

1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione (o di dispersione, se si tratta di ceneri disperse), data di inumazione (o dispersione), estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.

2. Ogni anno dovranno essere stampate due copie del registro stesso ed inoltrate, rispettivamente, al Comune ed all'Asp territorialmente competente.

 

Art. 6

Raccolta e trasporto delle spoglie

 

1. Il servizio veterinario dell'Asp autorizza il soggetto che gestisce il cimitero al trasporto delle spoglie animali e definisce le modalità per la pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.

 

Art. 7

Controlli sanitari

 

1. L'Asp competente per territorio svolge attività di controllo per quanto concerne le condizioni igienico-sanitarie dei siti cimiteriali e dei veicoli utilizzati per il trasporto delle spoglie.

 

Art. 8

Esumazione delle spoglie

 

1. L'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione di animali di piccola taglia e di dieci anni Ball' interro di animali• di grossa taglia.

2. In seguito all'esumazione, le fosse liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere riutilizzate per altre inumazioni.

 

Art. 9

Soppressione del cimitero

 

1. La soppressione del cimitero non è consentita prima del decorso di cinque anni dal seppellimento di animali di piccola taglia e dieci anni dal seppellimento di animali di grossa taglia.

2. L'istanza per la soppressione del cimitero è rivolta al sindaco il quale si esprime sentito il parere dell'Asp competente, avendo cura della salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

 

Art. 10

Regolamenti comunali

 

1. Con apposito regolamento, da emanare entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni stabiliscono le caratteristiche geofisiche dei terreni atti ad ospitare i siti cimiteriali, la documentazione da esibire e l' iter autorizzatorio, i requisiti strutturali, le modalità di inumazione e di incenerimento delle spoglie animali, le caratteristiche degli impianti di incenerimento, le caratteristiche delle fosse di seppellimento e la loro distanza l'una dall'altra, il registro delle sepolture, le modalità di esumazione delle spoglie e soppressione del cimitero.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto

obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale "Istituzione dei cimiteri per gli animali d'affezione"

 

Si precisa che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-        esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

-        stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-        tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

-        mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-         l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

-         riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-         nuovi o maggiori entrate;

-         imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

-         altre forme di copertura

n. UPB/capitolo

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Totale

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Totale

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