Proposta di legge n. 527/9^

RELAZIONE

 

Il pascolo è ritenuto essenziale per il benessere, la salute e la fertilità degli animali allevati. L'uso del pascolo appare da sempre uno degli elementi caratterizzanti questo tipo di produzione, e può aiutare a rilanciare l'immagine attualmente un po' offuscata delle produzioni. Allevare gli animali al pascolo però non è facile, per limiti di carattere sia ambientale, che culturale, soprattutto nell'area mediterranea dove i pascoli sono produttivi unicamente per un limitato periodo dell'anno.

La presente proposta di legge mira a promuovere il pascolamento di bestiame per incentivare lo sviluppo del territorio calabrese.

A tal fine le disposizioni contenute nella presente proposta tendono ad agevolare il pascolamento del bestiame da parte di soggetti qualificati sui terreni demaniali generali fissando alcuni principi in materia.

Atto fondamentale per l'esercizio del pascolo sui terreni demaniali regionali è il rilascio di un permesso ai soggetti aventi i requisiti previsti da un regolamento da adottarsi successivamente.

La proposta di legge è composta da 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono i principi e le definizioni rilevanti nella materia oggetto di legge.

L'articolo 3 prevede i termini entro i quali gli enti gestori dei terreni devono comunicare alla Regione i terreni non adibiti ad uso pascolo.

L'articolo 4 disciplina il permesso al pascolo mentre l'articolo 5 prevede i divieti. L'articolo 6 disciplina la marcatura degli animali e l'articolo 7 la durata del permesso ed il pagamento del canone.

L'articolo 8 disciplina le recinzioni e l'articolo 9 contiene invece le disposizioni finali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria.

La presente legge non implica nuovi o maggiori oneri a carico del sbilancio regionale

 

Art. 1

(Principi)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie, promuove e incentiva lo sviluppo dell'attività pastorale allevamento del bestiame e in particolare il pascolamento di bestiame condotto da allevatori imprenditori agricoli riconosciuto secondo la normativa vigente in materia come attività imprenditoriale di base per lo sviluppo economico del territorio calabrese.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Si intendono per terreni adibiti a pascolo i terreni pubblici demaniali, regionali e comunali rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinato permanentemente alla produzione foraggiera per pascolo ivi compresi i boschi della Regione Calabria.

 

Art. 3

(Termini)

 

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli enti pubblici gestori di terreni di cui all'art. 2, comunicano alla Regione Calabria i terreni che non intendono concedere a pascolo, specificando, con apposita relazione tecnica, i motivi del diniego.

2. La Regione Calabria, ogni anno, aggiorna l'entità delle superfici da concedere per il pascolo.

 

Art. 4

(Permesso al pascolo)

 

1. L'accesso, ai terreni demaniali, ed a quelli gestiti da enti pubblici suscettibili di essere utilizzati a pascolo collettivo, si consegue previo permesso rilasciato dal dirigente o suo delegato, nominato presso la commissione pascoli istituita presso l'ARA, con sede in Via Rocco Scotellaro, 3 — Sant'Eufemia di Lamezia Terme —secondo le modalità richieste.

2. La commissione pascoli istituita con DGR c/o il Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione è cosi composta:

 

• Dirigente del Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato con funzione di Presidente;

• Un rappresentante per ogni Organizzazione Professionale Agricola più rappresentativa;

• Un rappresentante dell' Associazione Regionale Allevatori;

• Un funzionario del Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione con compiti di segretario.

 

3. Il periodo di pascolamento è stabilito in undici mesi per periodi frazionabili e può esercitarsi fino al 30 novembre nei pascoli al di sopra dei 1.000 mslm. Gli Enti Gestori, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno comunicare alla Regione Calabria Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione, Via E. Molè; Catanzaro, l'elenco delle aree disponibili al pascolo che, a sua volta, provvederà a trasmetterlo alla Segreteria della Commissione pascoli con sede presso 1' ARA sita in Via Rocco Scotellaro, 3 Sant' Eufemia di Lamezia Terme;

le domande di autorizzazione all' esercizio del pascolo presentate sull' apposito modello redatto dalla Commissione pascolo devono essere inoltrate alla Regione Calabria Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione a mezzo di raccomandata A.R.,entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto,il n. dei capi espresso in UBA (Unità Bovino Adulto) distinti per specie, sistemi di identificazioni,la generalità e la residenza e domicilio dell' allevatore richiedente,codice aziendale,codice fiscale o partita IVA. Alla domanda, dovranno essere allegati:

 

• Situazione di famiglia se ditta individuale, composizione societaria se ditta associata;

• Fotocopia attestato sanitario del Veterinario dell' ASL di appartenenza, unitamente alla fotocopia dei modelli 2/33(bovini) o 2 bis/33 (ovicaprini);

• Fotocopia del registro di stalla aggiornato estratto dalla BDN;

• Certificato AGEA attestante i diritti individuali.

 

Tutte le richieste di autorizzazione all' esercizio del pascolo pervenute presso il Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, entro il 10febbraio di ogni anno, verranno trasmesse alla stessa Segreteria della Commissione pascoli, che entro 30 giorni provvederà a formulare,in conformità al conseguente atto deliberativo, 1'elenco dei richiedenti aventi diritto;entro il 20 Marzo la Regione, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, trasmette agli Enti Gestori, qualora ne sussistono le condizioni, 1' elenco degli aventi diritto formulato dalla Commissione Pascolo. Comunicazione dell' esito della richiesta di pascolo, sarà trasmessa a tutti i richiedenti dal Dipartimento n.6 agricoltura Foreste e Forestazione.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

 

• Essere Imprenditore Agricolo Professionale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta ai LL.GG. e CC.FF.;

• Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;

• Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio,

• Essere iscritti in Consorzi di tutela.

 

Art. 5

(Modalità, obblighi e divieti)

 

1. L' esercizio del pascolo sul demanio gestito va esercitato secondo le seguenti modalità:

 

• Rilascio di apposita concessione da parte dell' Ente gestore con 1' indicazione il periodo di pascolamento e l' importo del canone di concessione;

• Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario;

• Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall' Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;

• Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso 1' apposito Ente Gestore;

• Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso 1' Ente concedente nel caso in cui dovesse subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo oggetto di concessione;

• Divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;

  Obbligo tassativo di non far uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;

• Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;

• Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

• L'Ente Gestore declina ogni responsabilità per danni provocati dal concessionario di qualsiasi natura a terzi;

• Entro 20 giorni dall' immissione al pascolo il concessionario, ove non vietato dall' Ente Gestore,dovrà costruire nelle località destinatagli un recinto con annesso corridoio in cui, a richiesta degli Organi addetti ai controlli, radunare il bestiame per le ispezioni.

 

2. E' fatto assoluto divieto di:

 

• Cedere ad altri il diritto di concessione;

• Effettuare 1' esercizio del pascolo in modo difforme a come previsto nelle concessioni;

• Effettuare 1' esercizio del pascolo, nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione;

• Effettuare 1' esercizio del pascolo del bestiame ovicaprino nei boschi cedui di castagno nel periodo di 3 (tre) anni dopo, il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di 4 (quattro) anni dopo il taglio:

• Effettuare 1' esercizio del pascolo, nei cedui di essenza diverse dal castagno, del bestiame ovicaprino, nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino, nel periodo di anni 7 (sette) dopo il taglio;

• Effettuare l'esercizio del pascolo, nei boschi di nuova formazione, nei boschi troppo radi e deperenti. In dette zone,           eventuale transito di animali, deve

avvenire utilizzando la viabilità esistente;

• Effettuare 1' esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno 10 (dieci) anni dal verificarsi dell' evento;

• Effettuare 1' esercizio del pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorse

dal fuoco per 10 (dieci) anni dalla data dell' evento (art. 10 Legge 353/2000);

• Effettuare 1' esercizio del pascolo in tutte le circostanza in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;

• Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare o asportare prodotti;

• il pascolo caprino potrà essere previsto, specificatamente, nei seguenti casi:

• boschi artificiali in cui non vi sia evidente presenza di vegetazione di rinnovazione;

• castagneti specializzati;

• contesti cespugliati ove non si ravveda rinnovazione di specie forestali e 1' attività pascolativa non comprometta la stabilità dei versanti

 

Art. 6

(Durata e canone)

 

1. Il canone di concessione che il dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione fissa annualmente con proprio decreto del Dirigente Generale,dovrà essere corrisposto agli Enti Gestori anticipatamente per ottenere il rilascio della concessione medesima. In sede di prima applicazione del consequenziale atto deliberativo,si applicheranno i seguenti canoni annuali:

BOVINI

PASCOLI 1^ categoria                   45,70/capo

PASCOLI 2^ categoria                   34,29/capo

PASCOLI 3^ categoria                   22,86/capo

EQUINI                                          17,60/capo

SUINI                                                         6,60/capo

OVINI                                                        4,56/capo

CAPRINI                                        4,56/capo

I canoni di concessione al pascolo, per i capi bovini di razza podolica, suino nero, capra delle razze autoctone (Rustica di Calabria, Nicastrese e Aspromontana) sono ridotti del 20%. Tale riduzione sarà applicata ai capi delle predette specie e razze iscritte ai rispettivi LLGG e RR.AA. con attestato rilasciato dall' ARA.

2. La durata del permesso è annuale.

 

Art. 7

(Recinzioni)

 

1. I fondi concessi possono essere recintati nel rispetto della normativa ambientale e forestale e previa concessione e nulla osta dell'ente gestore del terreno.

2. Non possono essere oggetto di recinzioni le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

 

Art. 8

(Definizioni finali)

 

1. La violazione della presente disciplina comporta la revoca del permesso di pascolo oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati al terreno oggetto del permesso. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme in materia forestale e sanitaria.

 

Art. 9

 

1. La presente legge non presenta nessun onere finanziario a carico della Regione Calabria.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.