Proposta di legge n. 521/9^

RELAZIONE

 

La Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 28 disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi che la Regione Calabria attribuisce annualmente al Consiglio Regionale ed alle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria.

Per volontà del legislatore, tale norma, per come si evince anche da una frase inserita nell'articolo 1 che testualmente recita: "in attesa che la materia della assistenza venga disciplinata con legge regionale", rappresentava una soluzione legislativa temporanea per autorizzare la Regione a destinare all'ENS le risorse necessarie al corretto funzionamento della sede regionale e delle sedi provinciali dell'Ente. A distanza di quasi quarant'anni però, nessuna modifica è intervenuta a riformare la L.R. 28/75 anche se nel frattempo le province calabresi sono passate da tre a cinque ed il Comitato Regionale cui la suddetta norma fa riferimento, si è trasformato in Consiglio Regionale che è un organismo con propria autonomia finanziaria.

La conseguenza è che in Calabria manca un riferimento legislativo che determini l'ammontare del contributo, il capitolo di spesa sul quale tale contributo deve essere inserito e le modalità di ripartizione sul territorio del contributo stesso. Peraltro questo vuoto normativo genera una disparità di trattamento tra le persone sorde iscritte all'ENS e le persone non vedenti iscritte all'Unione Italiana Ciechi, il cui funzionamento in Calabria è garantito annualmente dalle risorse previste dalla L.R. 13 novembre 2002, n. 44 recante "Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi — Contributi regionali".

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Tabella 1

Articolo

Descrizione Spese

Tipologia (Investimento o Corrente)

Carattere Temporale o Permanente

Importo

1

Contributo annuale

Corrente

Permanente

200.000,00

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Si precisa che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente, iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 6.2.01.07 capitolo 4251104, con la denominazione "Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti" dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 1

 

L'articolo 1 della Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 28 è sostituito dal seguente:

 

Art. 1

 

1. Per il perseguimento dei fini statutari dell'Ente Nazionale Sordi, eretto ad Ente Morale ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889, e riconosciuto quale Ente Morale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi ai sensi della Legge 21 agosto 1950 n. 698, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consiglio Regionale ed alle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi della Calabria un contributo annuo di Euro 200.000,00.

 

Articolo 2

 

L'articolo 2 della Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 28 è sostituito dal seguente:

 

Art. 2

 

1. Le domande di contributo, corredate da una relazione illustrativa, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e presentate alla Regione entro il 15 gennaio di ogni anno, per il tramite del Consiglio Regionale dell'Ente Nazionale Sordi.

2. Il Consiglio Regionale dell'Ente Nazionale Sordi trattiene il 25% della somma globalmente destinata per il funzionamento degli uffici regionali dell'ente, e provvede alla spartizione della rimanente somma tra le Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi, destinando una parte uguale a tutte le Sezioni Provinciali ed una parte in proporzione al numero degli iscritti di ogni Sezione Provinciale.

3. I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa tenuto conto del numero degli assistiti e dei programmi, nella misura dell'80% a titolo di anticipazione da erogarsi entro il 31 marzo di ogni anno e nella misura del 20% a saldo da erogarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previa presentazione di rendicontazione da parte del Consiglio Regionale dell'Ente Nazionale Sordi.

 

Articolo 3

 

L'articolo 3 della Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 28 è sostituito dal seguente:

 

Art. 3

 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in curo 200.000,00 si provvede per l'esercizio in corso con le risorse allocate alla UPB 6.2.01.07 capitolo 4251104 denominato Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con la Legge di approvazione di Bilancio e con la collegata Legge Finanziaria che l'accompagna.