Proposta di legge n. 515/9^

RELAZIONE

 

1. Con la presente Legge regionale vengono riconosciuti quali Beni culturali im-materiali della Regione Calabria le danze popolari (le variegate forme di taran-tella), le musiche e i canti popolari che si sono riprodotti nei secoli.

Sono riconosciuti, altresì, quale parte integrante di questi beni immateriali gli strumenti musicali tradizionali: la zampogna, la chitarra battente, la lira calabrese, il tamburello e l'organetto.

La Regione riconosce, inoltre, beni immateriali i dialetti calabresi nelle varie parlate locali di tutto il territorio, nonché le espressioni linguistiche della popolazione arbereshe, grecanica, occitanica e dei gruppi Rom, ormai stanziali nella regione.

L'oggetto della presente proposta di legge è il vasto repertorio musicale e canoro calabrese che si esprime in tutto il ciclo della vita e nel ciclo dell'anno: canti d'amore e di corteggiamento, canti del brigantaggio e della malavita, canti dell'emigrazione e della partenza, canti del ciclo del lavoro e della sofferenza, del rito religioso, della festa e della fede, i canti dei giochi tradizionali, dell'adolescenza, di rivalsa e denuncia sociale, ect. Si tratta, cioè, di un bene culturale immateriale immenso, unico in tutta l'area del Mediterraneo, che rende questa regione tra le più ricche d'Italia per forme dialettali locali, espressioni e riti di cultura popolare e forme antropologiche.

Tale patrimonio è frutto della storia della Calabria e della conformazione del suo territorio che, sinteticamente, può essere descritto in due fattori determinati:

·         L'arrivo in Calabria, dall'età della Magna Grecia fino alle dominazioni franco- spagnole, di visitatori, di popoli migranti e di eserciti occupanti, che poi si sono fermati in questa regione costruendo proprie comunità in sintonia con la popolazione già presente. Ciò ha prodotto una pluralità di culture orali uniche nel panorama linguistico italiano. Successivamente, il radicarsi nel tempo tra la popolazione indigena di un forte sentimento dell'accoglienza e dell'ospitalità per gli altri migranti che raggiungevano la terra calabra ha ulteriormente favorito la contaminazione delle lingue e delle culture e prodotto nuove espressioni di comunicazione orale.

·         L'estensione del suo territorio e la composizione orografica di questa regione hanno determinato lo sviluppo del villaggio calabrese in aree collinari e montane, per lo più isolate le une dalle altre. Uno stato di isolamento forzato che tuttavia ha contribuito a conservare nei secoli le proprie forme comunicative e culturali, le quali senza mai disperdere le proprie diversità si sono contaminate, con l'arrivo di popolazioni migranti, con quelle dei nuovi arrivati, sviluppando altre forme di espressività popolari. Un osservatore attento percepisce facilmente che nel territorio calabrese anche a distanza di pochi chilometri possono cambiare i dialetti, che sono composti da forme linguistiche e lessicali che provengono dal greco antico, dal latino, dallo spagnolo, dal francese, dall' albanese, persino dall'arabo e così via.

La ricchezza linguistica ha riprodotto diversificazioni territoriali anche nelle espressioni canore e musicali, e nelle ballate popolari. E così, similmente ai tanti dialetti calabresi, mutano da territorio a territorio anche i vissuti di cultura, che si differenziano nelle forme esecutive e nelle parlate a distanza di poche decine di chilometri.

Nella seconda metà del Novecento, con la nuova età repubblicana, per effetto delle grandi trasformazioni della cultura di massa (conseguenza della riorganizzazione dell'economia, dell'affermarsi del modello nazionale unitario della comunicazione radio-televisiva, del boom economico e del consolidarsi della società dei consumi, dell'emigrazioni di massa e della riforma del sistema scolastico), le culture locali (i dialetti, i patrimoni orali, la narrazione fiabesca, il canto popolare) sono state percepite, soprattutto dai meridionali, come culture deboli che ostacolavano il processo di integrazione con la cultura standard nazionale, quella forte, voluta soprattutto dai padroni dell'economia emergente.

In pochi decenni non solo si sono persi immensi patrimoni di cultura immateriale, ma per milioni di cittadini, soprattutto meridionali, la diversità culturale fu vista come uno smisurato condizionamento di integrazione sociale e, perciò, ri-fiutata e respinta.

Solo verso la fine del secolo, passata l'età dell'industrializzazione del Paese e superato lo "stordimento" conseguente all'affermazione del villaggio globale e della globalizzazione dei consumi, in Calabria, in particolare tra le giovani generazioni, è nato e si è diffuso un interessante movimento impegnato a riscoprire le radici della propria identità culturale utilizzando l'indagine demologica, il recupero e la riproposizione delle forme espressive del canto calabrese, della sua musica e della sua danza.

Decine e decine di gruppi musicali o di singoli artisti, operando nelle aree interne del Pollino o dell'Aspromonte, nelle aree di lingua madre straniera (albanese, grecanica, occitana e rom), hanno ravvivato e rielaborato le antiche forme musicali producendo nuove tendenze e modalità di musica popolare. Questo lavoro puntiglioso e generoso, realizzato in tutta la Calabria, dal paese più interno del Pollino all'estrema punta di Palizzi, ha tolto dall'oblio circa cinquanta anni di rifiuto della propria memoria culturale, la quale, allo stato rappresenta un bene  comune immateriale che va recuperato e utilizzato per costruire economia e cul-tura ovunque essa si trovi.

2. In questo senso i Beni immateriali, oggetto di questa proposta di Legge, si possono trasformare in un importante attrattore del Turismo Sostenibile attraverso il quale costruire nuove offerte ad integrazione degli altri attrattori come l'enogastronomia, la memoria della tradizione e i beni culturali classici.

Incentivare il cammino di recupero e la rielaborazione dei repertori musicali in arrangiamenti più vicini alle tendenze giovanili, sostenere gli spettacoli e le produzioni discografiche, favorire la ricerca e i luoghi dello studio e della rappre-sentazione, serve alla modernizzazione di questa regione. Non solo per affermare una identità storica, culturale e antropologica, ma anche per contribuire, nel settore degli spettacoli, ad una più equa distribuzione delle risorse impiegate dalla Regione in questo settore della promozione turistica.

3. Favorire le rappresentazioni significa anche sostenere la crescita del reddito per molti giovani che, quasi sempre, hanno difficoltà ad approcciarsi a questa materia e poi continuare sul terreno dell'iniziativa artistica.

Nonostante non poche difficoltà, in Calabria è nato un importante movimento dal basso, consolidatosi negli anni, che è stato copiato e riproposto in altre regioni che hanno avuto la lungimiranza di intuire la potenza attrattiva e la dimensione economica del fenomeno.

Il festival di Tarantella Power di Caulonia, il festival Radicazioni di Alessandria del Carretto, il Joggiavant Folk di Joggi nel comune di Santa Caterina Albanese, il festival della Canzone Arbreshe di San Demetrio Corone, i vari appuntamenti sonori del vibonese, dell'area grecanica e dell'Aspromonte, sono stati anticipatori di eventi musicali come quello della Notte della Taranta di Melpignano in Puglia.

La Regione Calabria può trasformare, grazie all'attuazione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, questa ricchezza in una attività di reddito, diffusa in tutto il territorio e distribuita in tutti i mesi dell'anno, nonchè recuperare attraverso tali forme musicali l'identità della calabresità anche nei luoghi dell'emigrazione dei nostri corregionali nel mondo.

La presente proposta di legge regionale (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Calabria: canto, musica e danza popolare), è composta di 11 articoli.

Con l'art. 1 (Oggetto della legge) la Regione Calabria attua la convenzione dell'UNESCO, ratificata dalla Legge 27 Settembre 2007, n. 167, riconosce come patrimonio culturale immateriale i vari dialetti locali regionali, gli strumenti musicali e le danze popolari, le musiche e i canti popolari eseguiti nelle diverse parlate dialettali, nonché nelle parlate albanesi, grecaniche, occitaniche e della popolazione Rom. Si impegna a promuove la loro tutela e individua le forme della loro valorizzazione.

L'art. 2 (Finalità) individua le finalità della legge tra cui l'incentivazione della formazione artistica dei singoli e dei gruppi artistici calabresi. In particolare impegna la Regione Calabria ad incentivare la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli strumenti musicali della tradizione popolare, a favorire il recupero e la tutela del patrimonio canoro, musicale e strumentale ed a promuovere incontri di studio, meeting, gemellaggi con artisti, gruppi e complessi orchestrali similari con le altre regioni d'Italia, i Paesi di area balcanica, le associa-zioni dei Calabresi nel mondo.

L'articolo 3 (Archivio regionale della musica popolare) promuove la Fondazione per l'Archivio Calabrese della Musica Popolare (ACMP) come luogo preposto alla raccolta dei materiali prodotti con i Progetti finanziati dalla Regione.

L'articolo 4 (Programma pluriennale di intervento) impegna la Giunta Regionale ad approvare un programma triennale di intervento nel settore della musica popolare indicando le risorse finanziarie.

L'articolo 5 (Albo regionale) istituisce l'Albo dello spettacolo a cui possono iscriversi i soggetti che svolgono attività di musica e di danza popolare.

L'articolo 6 (Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni) prevede la concessione di contributi regionali a favore dei soggetti iscritti all'Albo regionale.

L'articolo 7 (Contributi a favore di Enti Locali) prevede la concessione di contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati.

L'articolo 8 (Contributi a favore dell'editoria specializzata) prevede la concessione di contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche.

L'articolo 9 (Adempimenti per l'assegnazione dei contributi) individua gli adem-pimenti della Giunta Regionale e dei soggetti beneficiari per l'assegnazione dei contributi regionali

L'articolo 10 (Finanziamento degli interventi) individua le risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla presente legge.

L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Guagliardi recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Calabria: Canto, musica e danza popolare"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

2 co.1

Incentivi per la formazione artistica

I

P

70.000,00

6

Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni

I

A

50.000,00

7

Contributi a favore di  enti locali

I

A

70.000,00

8

Contributi per l'editoria specializzati

I

A

30.000,00

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione dei suddetti oneri finanziari si sono assunti come parametri di riferimento gli importi previsti dalla Regione Puglia che ha emanato una legge similare

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi previsti nei capitoli di nuova istituzione all'interno della UPB 5.6.01

n. UPB/Capitolo

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Totale

52010261 "Fondo unico pel' la Cultura"

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

5.6.01

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

5.6.01

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

5.6.01

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

Totale

 

 

 

660.000,00

 

Art. 1

(Oggetto della legge)

 

1. La Regione Calabria, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 167 del 27 settembre 2007, riconosce quale patrimonio culturale immateriale i propri dialetti locali, i canti popolari eseguiti nei diversi dialetti locali, nonché in lingua albanese, grecanica, occitanica e della popolazione Rom, le musiche e le danzi popolari di tutto il territorio regionale.

2. Tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

3. Le attività di spettacolo e concertistiche di musica, di canto e danza popolare, nonché le rappresentazioni teatrali nei dialetti calabresi rientrano nei programmi della promozione turistica e sono inseriti tra gli attrattoti del turismo sostenibile.

Art. 2

(Finalità)

 

1. La Regione incentiva la formazione artistica dei singoli e dei gruppi artistici calabresi, sostenendo, in particolare, l'associazionismo culturale giovanile rivolto a recuperare e valorizzare il patrimonio antropologico, etnografico, folklorico della popolazione calabrese.

2. In particolare l'intervento della Regione Calabria è proteso a:

 

a) incentivare la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli strumenti musicali della tradizione popolare attraverso Corsi di conoscenza e di formazione artistica;

b) favorire il recupero e la tutela del patrimonio canoro, musicale e strumentale;

c) promuovere la conoscenza della musica, del canto, della danza calabrese incentivando e sostenendo la nascita di gruppi artistici locali;

d) promuovere incontri di studio, meeting, gemellaggi con artisti, gruppi e complessi orchestrali similari con le altre regioni d'Italia, i Paesi di area balcanica, le associazioni dei Calabresi nel mondo.

 

Art. 3

(Archivio regionale della musica popolare)

 

La Regione promuove la Fondazione per l'Archivio Calabrese della Musica Po-polare (ACMP).

La Fondazione-ACMP è il luogo preposto alla raccolta dei materiali prodotti con i Progetti finanziati dalla Regione a partire dai bandi realizzati con il Por Calabria 2000-2007.

La Fondazione-ACMP opera in collaborazione con Associazioni, Istituti pubblici e privati, Fondazioni ed altro, nella costruzione della Rete regionale della musica e della danza popolare di cui all'art. 1 della presente legge.

 

Art. 4

(Programma pluriennale di intervento)

 

Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

 

Art. 5

(Albo regionale)

 

La Regione provvede ad istituire l'Albo dello spettacolo a cui possono iscriversi soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di musica e di danza popolare di cui al precedente articolo 1.

I requisiti e le procedure di iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell'Albo Regionale saranno definiti da apposito Regolamento regionale.

 

Art. 6

(Contributi a favore di gruppi e orchestre, associazioni e fondazioni)

 

La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui al precedente articolo 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di orchestre e gruppi musicali, di associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 e di fondazioni:

 

a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;

c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;

d) per la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

 

Art. 7

(Contributi a favore di Enti Locali)

 

La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui al precedente articolo 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli Enti Locali singoli o associati:

 

a) per la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il Sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;

b) per la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile;

c) per l'attività di cui al presente articolo è destinato il quaranta per cento (40%) del capitolo 3132104 "Spese per interventi alla promozione e al sostegno dell'attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche".

 

Art. 8

(Contributi a favore dell'editoria specializzata)

 

La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'art. 4, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Calabria, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l'ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.

Per l'attività di cui al presente articolo è destinato il quaranta per cento (40%) del capitolo 3132104 "Spese per interventi alla promozione e al sostegno dell'attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche".

 

Art. 9

(Adempimenti per l'assegnazione dei contributi)

 

Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui al precedente art 7, in base alle risorse disponibili.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività i soggetti iscritti all'Albo regionale di cui al precedente art. 5 devono presentare al Servizio regionale competente apposita richiesta.

La Regione, attraverso i propri Uffici o delegando tale incarico ai Comuni, svol¬ge la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

I soggetti iscritti all'Albo dello Spettacolo, di cui al precedente articolo 5, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo erogati, anche a valere su fondi statali e comunitari, non possono fruire dei benefici di cui alla presente legge.

I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui ai precedenti articoli e non possono essere utilizzati per altre finalità.

I soggetti beneficiari, entro il 30 giugno dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.

La Giunta Regionale provvederà ad emanare i Regolamenti attuativi della presente legge.

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

 

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2014, nell'ambito dell'U.P.B. 5.6.01. "Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattività territoriale e migliorare la qualità della vita, alla istituzione dei seguenti capitoli di spesa:

 

• capitolo denominato "Contributi in favore di gruppi, associazioni e fondazioni per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, art. 6 l.r. n. ___/201__ .", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50.000,00 (cinquantamila);

• capitolo denominato "Contributi in favore di enti locali per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, art. 7 l.r. n. ____/201__.", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 70.000,00 (settan-tamila);

• capitolo denominato "Contributi in favore dell'editoria specializzata per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 8 l.r. n. ____/2014.", con una dotazione finanziaria per  l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 30.000,00 (trentamila).

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.