Proposta di legge n. 504/9^

Relazione di accompagnamento

 

La L.R. 36 dell' 11/08/1986, salutata a suo tempo come strumento legislativo fondamentale per gli uremici della nostra regione, alla luce del tempo trascorso e delle necessarie verifiche di questi anni, presenta aspetti che necessitano di integrazioni per rendere più adeguati i servizi resi e garantire così i livelli essenziali di assistenza.

In questa direzione si è sviluppato un articolato normativo, composto da 6 articoli. Agli articoli 1 e 2 si prevede l'adeguamento del rimborso chilometrico a favore del trasporto privato equiparandolo a quello pubblico,e ciò in linea con i parametri nazionali atti a garantire i livelli essenziali di assistenza e tenendo conto degli oneri economici oggi sopportati dai pazienti. Nel successivo art.3 si prevede la presenza nei centri dialisi di un assistente sociale e di un delegato Aned. La figura dell'assistente sociale può rappresentare un elemento di mediazione tra l'utente ed il personale medico e paramedico, sviluppando un'azione di sostegno materiale consistente nella continua informazione, per esempio di tipo legislativo, associativo o anche rivendicativo (fini pensionistici); ciò oltre a rappresentare un servizio utile per il paziente contribuisce a sgravare il personale medico e paramedico da incombenze burocratiche spesso estranee al loro compito istituzionale o alla loro competenza specifica in materia.

Infine gli artt. 4 e 5 si muovono nell'ottica di rendere più funzionali e ed efficaci i servizi a favore degli uremici privilegiando le categorie meno abbienti.

 

Relazione finanziaria

 

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente proposta di legge sarà coperto con variazione del capitolo di spesa già esistente nel bilancio di previsione anno 2014.

 

Art. 1

Modifica all'art. 3 della legge regionale n 36/86

 

A partire dall'1/01/2014 la lettera b) comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale n°36 dell'11/08/1986 è cosi sostituita:

"Il rimborso di 1/5 del costo della benzina, per ogni Km percorso, per il trasporto a domicilio del materiale d'uso , secondo la periodicità stabilita dal Centro di dialisi di riferimento con autovetture abilitate al servizio pubblico o con autovettura privata propria, di familiari o di terzi".

 

Art. 2

Modifica all'art. 4 della legge regionale n 36/86

 

A partire dall'1/01/2014 la lettera b) comma i dell'art. 4 della Legge Regionale n°36 dell'11/08/1986 è cosi sostituita:

"Il rimborso di 1/5 del costo della benzina, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico o con autovettura privata propria, di familiari, di terzi o di accompagnatori".

 

Art. 3

Inserimento nella legge regionale 36/86 dell'art. 5 bis

 

Dopo l'art. 5 della legge regionale 36/86 è aggiunto il seguente:

 

Art. 5 bis

(assistenza sociale)

 

1. In ogni Centro Dialisi deve essere garantita la presenza di un'Assistente Sociale con compiti istituzionali e dei delegati e soci ANED dove presenti, per collaborare fattivamente ai problemi socio-assistenziali dei pazienti, al fine di ampliare la rete di condivisione e solidarietà alle problematiche di ogni paziente dializzato.

2. L'Assistente sociale è individuata fra il personale di ruolo della singola ASP competente per territorio e l'attività prestata dei delegati ANED è a titolo gratuito.

 

Art. 4

Inserimento nella legge regionale 36/86 dell'art. 5 ter

 

Dopo l'art. 5 bis della legge regionale 36/86 è aggiunto il seguente:

 

Art. 5 ter

(invio dei sieri ematici)

 

1. I Centri Dialisi sono tenuti a proprie spese alla preparazione e all'invio dei sieri ematici ed ogni altra documentazione richiesta dai Centri trapianti, per il mantenimento del dializzato in lista attiva per il trapianto.

 

Art. 5

Inserimento nella legge regionale 36/86 dell'art. 5 quater

 

Dopo l'art. 5 ter della legge regionale 36/86 è aggiunto il seguente:

 

Art. 5 quater

(prestazioni a favore dei dializzati)

 

1. Le ASP, tenuto conto delle particolari condizioni sociali, sanitarie ed economiche dei pazienti e delle loro famiglie, dovranno individuare, con la collaborazione dei Centri Dialisi territoriali, percorsi preferenziali presso i loro Presidi per le prenotazioni di prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e terapeutiche, per l'iscrizione e mantenimento dei pazienti nelle liste di attesa per trapianto renale.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la variazione del capitolo di spesa già esistente nel bilancio di previsione 2014.