Proposta di legge n. 501/9^

Relazione di accompagnamento

 

L'agricoltura sociale è una nuova pratica che attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole ma anche cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. L'agricoltura sociale trova il proprio fondamento nei valori della Carta costituzionale e, in particolare, nell'art. 3 che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; e nell'art. 44 che finalizza l'intervento pubblico in agricoltura alla cura della qualità del territorio e al perseguimento della giustizia sociale. Il suo valore etico si iscrive, dunque, nel carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e, in particolare, di quelli riferiti all'inclusione sociale di tutti, senza distinzione, e all'accesso equo alle risorse della Terra, ora e in futuro, per fare in modo che ognuno sia libero di poter contribuire al bene comune E'uno strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali — in maniera diretta o attraverso associazioni preposte — possono applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini. La forma di aggregazione finalizzata all'applicazione di tali politiche è la cosiddetta fattoria sociale che svolge la propria attività agricola in modo integrato a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con istituzioni pubbliche. Oggi l'Unione Europea definisce l'agricoltura sociale come "il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile,sicurezza alimentare,equilibrio territoriale,conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare" e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare dei suoi stati membri.

La proposta di legge si compone di sei articoli e si muove nel solco della legge regionale 14/2009 attraverso delle modifiche ed integrazioni. In particolare si tende con il nuovo articolato normativo, alla luce delle esperienze pregresse, di spostare in tema di agricoltura sociale e fattorie sociali l'asse degli interventi nel campo delle politiche sociali valorizzando il quadro normativo previsto dalla legge regionale 23/2003. Infatti solo prevedendo strumenti di programmazione più ampi e inseriti nel campo delle politiche sociali, come ad esempio i piani di zona, si potrà sperare che tali interventi possano essere resi fattibili; in caso contrario, ci troveremmo solo di fronte a mere affermazioni di principio senza alcun riscontro concreto.

In questo contesto all'art. 1 sono indicati i requisiti aziendali delle fattorie sociali e l'approvazione di un regolamento per la iscrizione al registro regionale che prevede, fra l'altro, al successivo art. 3 la rete regionale delle fattorie sociali e il coinvolgimento di un loro rappresentante all'interno della Consulta del terzo settore. L'articolo 2 individua le modalità operative, prevedendo che le attività relative alla agricoltura sociale sono attuate mediante gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 23/2003. All'art. 4 si prevede la promozione della conoscenza del ruolo delle fattorie sociali nonché apposite misure tese alla valorizzazione ed al sostegno delle stesse, prevedendo la concessione di beni del patrimonio regionale e la sensibilizzazione degli enti locali nell'affidamento di beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché la promozione per la somministrazione dei prodotti agricoli delle fattorie sociali. Infine l'articolo 5, in materia di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione delle iniziative di agricoltura sociale, che rappresenta I' occasione per approfondire la conoscenza delle realtà esistenti sul territorio e delle relative caratteristiche, per la raccolta delle risultanze anche scientifiche dell'impatto sociale derivante dall'uso delle risorse agro-rurali nelle politiche attive del lavoro, nelle politiche sociali e nei processi riabilitativi.

 

Relazione finanziaria

 

Sotto il profilo finanziario non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Gli interventi previsti sono a cura del personale in organico ai vari dipartimenti regionali interessati.

 

Art.1

Modifica all'art. 27 della legge regionale 14/2009

 

L'art. 27 della legge regionale 14/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 27

(Requisiti aziendali delle fattorie sociali)

1. Con apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale,da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui al successivo art.28 bis , le modalità di controllo, il funzionamento e l'organizzazione delle rete regionale delle fattorie sociali.

2. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle aziende che estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche e che rispondano alle seguenti categorie:

 

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328 che presentino i requisiti prescritti dall'art. 2135 c.c., (purché nelle loro attività abbia prevalenza la componente agricola) anche in forma associata fra loro;

b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.

 

Art. 2

(Inserimento nella I.r.14/2009 dell'articolo 27 bis)

 

Dopo l'art. 27 della legge regionale 14/2009 è inserito il seguente:

Art. 27 bis

(Modalità operative)

1. Gli interventi messi in atto dalle fattorie sociali sono realizzati attraverso il  coinvolgimento delle istituzioni del terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali sono attivate in conformità alla normativa e individuate nell'ambito del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge regionale 23/2003.

3.La proposta di servizi ,all'interno del piano regionale prevede il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona.

 

Art.3

(Inserimento nella 1.r.14/2009 dell'articolo 28 bis)

 

Dopo l'art. 28 della legge regionale 14/2009 è inserito il seguente:

Articolo 28 bis

(Registro e rete delle fattorie sociali)

 

1. La Regione istituisce presso il Dipartimento regionale politiche sociali il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie operanti in Calabria che rispettano i requisiti previsti dal precedente art. 27 bis. Il registro è aggiornato annualmente.

2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale. La rete regionale delle fattorie sociali ha funzioni di promozione, coordinamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima, nonché promuove la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni dei territori interessati e indica gli obiettivi per un potenziamento dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

3. La rete regionale nomina al proprio interno un rappresentante che partecipa di diritto alla Consulta del terzo settore prevista dall'art. 29 della legge regionale 23/2003.

 

Art.4

(Inserimento nella 1.r.14/2009 dell'articolo 28 ter)

 

Dopo (l'art. 28 bis della legge regionale 14/2009 è inserito il seguente:

Art.28 ter

(Misure di valorizzazione, qualificazione e sostegno)

 

1. La Regione Calabria sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale.

2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti e risorse.

3. La Regione favorisce la concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali e si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati possano dare in concessione alle fattorie sociali propri beni patrimoniali e in particolare beni oggetto di confisca alla criminalità organizzata .

4. La Regione si impegna a promuovere la somministrazione di prodotti agro alimentari provenienti dalle fattorie sociali nelle mense pubbliche particolarmente in quelle scolastiche e delle aziende sanitarie.

 

Art.5

(Inserimento nella I.r.14/2009 dell'articolo 28 quater)

 

Dopo l'art. 28 ter della legge regionale 14/2009 è inserito il seguente:

Art. 28 quater

(Monitoraggio e valutazione)

 

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione del Consiglio regionale con una relazione nella quale sono riportate in particolare:

 

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'art. 28 bis;

b) gli interventi regionali programmati e attuati nell'ambito della legge regionale 23/2003;

c) le misure di sostegno diretto di cui all'art. 28 ter attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

 

Art.6

Norma finanziaria

 

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Calabria

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria