Proposta di legge n. 49/9^
RELAZIONE
Il Titolo VI, capo I, del D. Lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ha dettato una nuova disciplina del contratto di apprendistato, un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto ad impartire e/o a fare impartire l'addestramento necessario affinché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato.
Lo scopo è, pertanto, quello di fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sforniti; per i giovani già in possesso di un titolo di studio post obbligo o di un attestato di qualifica professionale è una occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Il decreto legislativo disciplina tre tipologie di apprendistato: all'ari. 48 l'apprendistato per espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, rivolto agli adolescenti che abbiano compiuto i sedici anni di età e finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003; all'art. 49 l'apprendistato professionalizzante, rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro; all'art. 50 l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o dell'alta formazione, nonché per i dottorati di ricerca.
La normativa nazionale ha demandato alle regioni la regolamentazione e la definizione dei profili formativi relativi a tutte e tre le tipologie di apprendistato.
L'obbiettivo di questo progetto di legge è quello di dare attuazione alle deleghe contenute nel D.Lgs 276/2003 per quanto concerne il contratto di apprendistato.
Esso, inoltre, consente di raggiungere altre finalità, prima tra tutte quella di arginare il fenomeno del prematuro abbandono degli studi, che nella nostra Regione ha raggiunto nel 2009 una percentuale del 10% (Fonte: Assessorato Istruzione Formazione ed Alta Ricerca - Regione Calabria) e, secondariamente, consente ai giovani un inserimento nel mondo del lavoro che al contempo offre agli stessi, una opportunità di formazione e specializzazione. Il presente progetto di legge è composto da ventuno articoli: l'articolo 1 stabilisce il fine del progetto nel favorire l'occupazione dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese, nel mondo produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro e prevede il coinvolgimento delle parti sociali per la definizione dei programmi di formazione. L'articolo 2 prevede che la formazione dei contratti di apprendistato si svolga secondo un piano formativo individuale.
Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono in maniera specifica le modalità di definizione degli aspetti formativi rispettivamente nell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
L'articolo 6 delinea i criteri con cui va predisposto il Piano formativo individuale generale ed il successivo articolo 7 stabilisce i criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale, a cura della Commissione Provinciale Tripartita.
L'articolo 8 prevede che il Piano formativo individuale generale venga articolato in un piano formativo individuale di dettaglio da aggiornarsi annualmente, al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell'apprendista. L'articolo 9 definisce il concetto di formazione formale e ne individua i soggetti erogatori. L'articolo 10 stabilisce il monte ore obbligatorio di formazione ed il successivo articolo 11 le modalità di svolgimento della stessa. L'articolo 12 prevede che le imprese interessate possono ottenere il rilascio della dichiarazione di possesso delle capacità formative ai fini dell'erogazione formale interna. L'articolo 13 stabilisce che la Giunta Regionale in collaborazione con le Province adotti un Piano annuale per l'offerta formativa per promuovere gli interventi di formazione inerenti all'apprendistato. L'articolo 14 definisce il concetto di formazione non formale. L'articolo 15 stabilisce le modalità di certificazione dei risultati della formazione e della relativa registrazione di un libretto formativo. L'articolo 16 prevede che gli apprendisti, che ne facciano richiesta, possano essere ammessi agli esami per il conseguimento della qualifica professionale di riferimento e ne definisce le modalità. L'articolo 17 delinea le caratteristiche che deve possedere il tutor aziendale e detta i criteri per la sua formazione. L'articolo 18 stabilisce che la Regione anche in collaborazione con le province e gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro debba provvedere alla verifica ed al controllo degli interventi formativi. L'articolo 19, infine, prevede incentivazioni per le imprese che trasformino il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dalla presente legge viene autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di Euro 3.000.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.01, all'UPB 4.2.02.02, all'UPB 4.3.02.02 e all'U.P.B. 4.9.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli aspetti formativi dell'apprendistato, anche al fine di favorire l'occupazione dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano, in particolare, la formazione concernente:a) l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del D. Lgs n. 276/2003;
b) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 276/2003;
c) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.3. La disciplina della formazione nell'apprendistato professionalizzante di cui alla presente legge, è immediatamente operativa nei soli settori produttivi per i quali è intervenuta la contrattazione collettiva. La Giunta Regionale, previa accordo con le associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello regionale definisce, nel rispetto degli standard minimi ove fissati ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obbiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.
Art. 2
(Formazione dei contratti di apprendistato)1. La formazione dei contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso istruttivo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ed in relazione alle competenze possedute dallo stesso. 2. Per piano formativo si intende l'insieme degli obbiettivi e degli standard formativi relativi ai profili professionali.
Art. 3
(Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto - dovere di istruzione e formazione)l. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.
2. La Giunta Regionale, nel rispetto degli standard di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché, a seguito del processo di concertazione sociale di cui all'art. 1, comma 3, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione.Art. 4
(Formazione per l'apprendistato professionalizzante)1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta Regionale, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 5
(Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione)1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per queste finalità la Giunta Regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, Istituzioni Scolastiche Autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La Giunta Regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce gli standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché i criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.Art. 6
(Piano formativo individuale generale)1. La formazione in apprendistato è svolta secondo un piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competente per materia. Tale piano, sottoscritto dall'apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede il percorso della formazione formale e non formale che l'apprendista deve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto conto della valutazione delle competenze già possedute. Tale percorso deve essere coerente con il profilo formativo di riferimento.
3. Alla comunicazione di assunzione dell'apprendista, inoltrata al competente Centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, va allegato il parere di conformità rilasciato dall'Ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla Commissione Provinciale tripartita, prevista dall'articolo 3 della legge regionale del 19 febbraio 2001 n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo n. 463 del 23 dicembre 1997), nel rispetto dei criteri disciplinati dall'articolo 7, acquisito il parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 28 febbraio 1987.Art. 7
(Criteri per il rilascio del parere di conformità
del piano formativo individuale generale)1. Il parere di conformità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene rilasciato dalla Commissione Provinciale tripartita, prevista dall'articolo 3 della legge regionale del 19 febbraio 2001 n. 5, di seguito denominata Commissione Provinciale.
2. La specifica Commissione costituita- presso l'ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro, secondo le procedure e le modalità definite dalla contrattazione collettiva, fatto salvo quanto disposto dal comma 3. Tale richiesta va presentata al centro per l'impiego competente per territorio, che ne verifica la completezza della documentazione e la trasmette alla commissione provinciale.
Ogni sei mesi l'ente bilaterale territoriale trasmette alla provincia una relazione sul rilascio dei pareri di conformità.
3. Il parere di conformità, rilasciato ai sensi del comma 2 , è espresso previa verifica di coerenza tra il piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa ed il profilo formativo definito ai sensi dell'articolo 2 e viene comunicato all'impresa, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali vale il principio del silenzio-assenso e l'impresa può procedere all'assunzione. Qualora, entro tale termine, vengano rilevati elementi di non conformità, questi vengono segnalati all'impresa per le opportune modifiche.Art. 8
(Piano formativo individuale di dettaglio)1. Il piano formativo individuale generale, al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell'apprendista, viene articolato in un piano formativo individuale di dettaglio, da aggiornare ogni anno a cura dell'impresa, che specifica contenuti, tempi e luoghi della formazione formale. L'impresa nella predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio può avvalersi dell'assistenza di strutture individuate con atto della Direzione Regionale competente in materia di formazione.
2, Il piano di cui al comma 1 è predisposto entro sessanta giorni dalla stipula del contratto; tale piano, sottoscritto dall'apprendista, viene allegato al contratto di apprendistato.Art. 9
(Definizione della formazione formale e soggetti erogatori)1. Per formazione formale si intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.2. La formazione formale è svolta prevalentemente all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e dei centri di formazione accreditati; può essere, altresì, svolta all'interno delle imprese con capacità formativa, purché in luoghi non destinati alla produzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, devono avere la disponibilità di:a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di-riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi del profilo di riferimento;
c) tutor aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.Art. 10
(Monte ore di formazione)1. Per la formazione inerente all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il monte ore di formazione formale è determinato con le modalità di cui all'art. 3 comma 2.
2. Per la formazione inerente l'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue, articolate in contenuti di base e tecnico-professionali, tra cui elementi di normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. Per la formazione inerente l'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il monte ore è determinato con le modalità di cui all'art. 5 comma 2.Art. 11
(Modalità di svolgimento della formazione formale esterna ed interna e della formazione del tutor aziendale)1. La formazione formale di cui agli articoli precedenti si articola in:
a) formazione su contenuti di base e trasversali, come definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 maggio 1999 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), corrispondente al 35 per cento del monte ore complessivo;
b) formazione per l'acquisizione di competenze professionali settoriali, corrispondente al 20 per cento del monte ore complessivo;
c) formazione per l'acquisizione di competenze professionali specialistiche, corrispondente al 45 per cento del monte ore complessivo.2. La formazione formale relativa ai contenuti trasversali deve prevedere tra i moduli iniziali interventi formativi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
3. La formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all'acquisizione di competenze professionali settoriali si svolgono all'esterno dell'impresa.
4. Le imprese con almeno cinquanta dipendenti, che assicurano percorsi formativi integrati con l'esperienza lavorativa da svolgere in strutture formative aziendali, di emanazione aziendale o collegate al gruppo di imprese, possono essere autorizzate dalla direzione regionale competente in materia di formazione, previa verifica del possesso di specifici requisiti previsti dal sistema di accreditamento regionale, ad erogare all'interno la formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali e quella relativa all'acquisizione di competenze professionali settoriali, nonché la formazione del tutor aziendale di cui all'articolo 17. Tale autorizzazione ha durata quinquennale.
5. La formazione formale interna è attestata dall'impresa. In caso di mancata attestazione, la formazione formale interna si presume non svolta, salvo prova contraria.
6. La formazione formale erogata all'interno dell'impresa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.Art. 12
(Rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese per l'erogazione formale interna e dei relativi requisiti)1. Le imprese interessate al riconoscimento della capacità formativa per l'erogazione della formazione formale interna, relativa all'acquisizione di competenze professionali specialistiche, devono presentare al competente centro per l'impiego la dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza in azienda di personale con funzioni formative attinenti alle competenze professionali specialistiche previste dal piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista;
b) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto dall'articolo 17;
c) disponibilità di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi, in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e forniti delle attrezzature e delle strumentazioni adeguate al piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista.2. La dichiarazione riguardante il possesso della capacità formativa dell'impresa è allegata alla comunicazione di assunzione dell'apprendista ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 rientra nell'ambito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 18.Art. 13
(Piano annuale dell'offerta formativa)1. La Giunta Regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione inerenti l'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e di assicurarne la qualità e la diffusione adotta, annualmente, in collaborazione con le Province, un piano per l'offerta formativa, di seguito denominato piano, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e prevedendo eventuali forme di cofmanziamento privato.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare, contiene indirizzi in merito:a) all'integrazione dei sistemi formativi;
b) alla predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutor aziendali e dei tutor e docenti delle strutture formative accreditate;
c) al monitoraggio ed alla valutazione della formazione in apprendistato sul territorio regionale;
d) all'elevamento del monte ore annuo di formazione formale, in relazione alle esigenze delle imprese e dei giovani ed alla capacità di offerta del sistema formativo;
e) all'individuazione di risorse comunitarie da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).Art. 14
(Definizione della formazione non formale)1. Per formazione non formale si intende la formazione:
a) attuata per affiancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutor aziendale;
b) organizzata per obiettivi;
c) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative e, con riferimento all'apprendistato di alta formazione, di conoscenze culturali e scientifiche, definite nei piani formativi individuali;
d) impartita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.Art. 15
(Certificazione dei risultati della formazione
e registrazione nel libretto formativo)1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue:
a) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica;
b) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e delle strutture di formazione esterna ed il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali;
c) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.2. Le competenze e le conoscenze acquisite tramite la formazione formale, esterna ed interna, e non formale sono registrate dai centri per l'impiego, territorialmente competenti, nella scheda professionale del lavoratore prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, a seguito di attestazione da parte dei soggetti erogatori della formazione, secondo le seguenti modalità:
a) al termine del rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione- anticipata o di trasformazione del contratto;
b) in ogni momento su richiesta dell'apprendista.Art. 16
(Esami per il conseguimento della qualifica professionale)l. Gli apprendisti che ne facciamo richiesta sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione.
2. La richiesta di ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale è inoltrata dal giovane che abbia concluso un rapporto di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso, purché abbia partecipato ad almeno duecentoquaranta ore di formazione formale.
3. La richiesta va al competente servizio per la formazione della provincia, che ne verifica, entro sessanta giorni, l'ammissibilità.
4. I criteri per la verifica di ammissibilità sono definiti mediante direttive emanate dalla direzione regionale competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il competente servizio per la formazione della provincia dà comunicazione all'interessato dell'esito della verifica di ammissibilità indicando, in caso di esito positivo, la sede e la data di svolgimento della prova d'esame.Art. 17
(Caratteristiche e formazione del tutor aziendale)1. Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.
3. Il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna previste nel piano formativo individuale di cui agli articoli 6 e 8;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.4. Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.
5. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 13, comma 1, programma specifici interventi formativi peri tutor aziendali al fine di consentirne una adeguata formazione.Art. 18
(Verifica e controllo degli interventi formativi)l. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall'articolo 53, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, collabora, anche attraverso intese, con le Province e con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, in relazione all'effettiva erogazione degli interventi formativi indicati nel piano di cui all'articolo 13.
Art. 19
(Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato)1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato ed a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni contratto di apprendistato professionalizzante trasformato alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato viene riconosciuto all'impresa, un incentivo economico di € 200,00. Tale incentivo è elevato a € 1.000,00 nel caso in cui l'impresa abbia trasformato almeno il 70 per cento dei contratti di apprendistato professionalizzante giunti a scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.
3. Qualora la trasformazione avvenga prima della scadenza del contratto di apprendistato e, comunque, decorsi almeno diciotto mesi dalla stipula dello stesso, l'incentivo economico è determinato come segue:a) € 1.500,00 qualora la trasformazione avvenga tra i ventiquattro e i dodici mesi prima dalla scadenza prevista nel contratto di assunzione dell'apprendista;
b) € 3.000,00 qualora la trasformazione avvenga prima dei venticinque mesi dalla scadenza prevista nel contratto di assunzione dell'apprendista.4. L'incentivo economico è concesso, su richiesta dell'impresa al competente servizio provinciale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura.
5. L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per l'erogazione dell'incentivo economico indicato dal presente articolo è ripartito annualmente fra le Province in quota proporzionale al numero di apprendisti occupati nell'ambito del piano annuale dell'offerta formativa di cui all'articolo 13 della presente legge.
6. L'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
7. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante; esclusi i casi di dimissioni del lavoratore o di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, comportano la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione dell'incentivo di cui al presente articolo.Art. 20
(Disposizioni Finanziaria)1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di Euro 3.000.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.01, all'UPB 4.2.02.02, all'UPB 4.3.02.02 e all'U.P.B. 4.9.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8.
3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.Art. 21
(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.