Proposta di legge n. 483/9^

Relazione di accompagnamento

 

Cenni storici

Dai tempi dei Bizantini, a Gerocarne (Vibo Valentia) esiste una grande tradizione artigiana, quella dei maestri vasai. Tant'è che della produzione di "pignatte" (così si chiamano i vasi a Gerocarne) si trova traccia già nella letteratura Medievale (vedi "De antiquitate et situ Calabriae" di Gabriele Barrio del 1571, che narra : "...Meliamo, Ceano, dove si ricava dalla terra il gesso del quale si servono i vasai per ricoprire i vasi; e Gerocarne...". N.B. Ciano è una frazione di Gerocarne).

Nel Catasto Onciario del Regno di Napoli, inoltre si trova un lungo elenco di cittadini di Gerocarne che svolgevano il mestiere di mastro vasaio, mastro `pignataro', mastro 'argagnaro' e 'mastro piattaro'.

Il centro di Gerocarne da sempre è noto per la produzione di caolino (una specie di gesso) che si estrae dalle due cave che si trovano nella frazione Ciano ed in quella di Ariola. La cava di Ciano veniva sfruttata già nel 600' dai vasai del luogo che estraevano il gesso. Infatti i cittadini di Gerocarne venivano denominati "Argagnari", termine derivante da! greco che significa artigiano che lavora la creta bianca, come fa notare il glottologo Gerard Rohlfs nel Dizionario dialettale delle tre Calabrie.

Anche l'argilla, la materia prima delle pignatte, viene estratta in loco, nella frazione Sant'Angelo di Gerocarne.

 

Situazione attuale

Ancor oggi a Gerocarne è situato il Borgo dei Vasai, dove lavorano una decina di artigiani con cinque antichissimi forni artigianali (quelli che servono per la prima cottura; la seconda avviene nei forni moderni).

I vasi di argilla sono ancora modellati con il vecchio tornio a pedali. Una tecnica che corrisponde a quella usata da secoli e descritta nello studio di Simonetta Valtieri (2002): "La bottega (potiha) del maestro vasaio si presenta con pochissimi ferri ingegnosamente ricavati per aiutare l'artigiano a rendere concrete le sue idee, attraverso le sue abilissime mani".

A Gerocarne si realizzano ancora vasi dalle forme tradizionali come le caratteristiche "lagane" screziate di verde e i "salaturi", recipienti in cotto per conservare gli alimenti sotto sale e sott'olio. Infatti, i maestri vasai di Gerocarne oltre alla produzione artistico-decorativa fabbricano ancora oggi utensili adatti a cuocere piatti tipici della cucina calabrese.

Nel 2007 il Comune di Gerocarne è stato ribattezzato "Città dei Maestri Vasai". Il settimanale "Enti Locali" del gruppo, numero 29 del 18 luglio 2009, ha dedicato la sua copertina proprio alla "Città dei Vasai, mentre il 30 settembre successivo il Consiglio Comunale di Gerocarne ha deliberato l'istituzione del marchio DECOP (denominazione controllata di provenienza).

 

Il progetto

I fini della presente proposta sono molteplici: evitare l'estinzione di una tradizione che si tramanda da secoli; creare una scuola dove, oltre ad insegnare questo mestiere che ha una resa economica (i maestri vasai di Gerocarne hanno un buon fatturato ed esportano i prodotti in diverse regioni italiane e fino alla Germania), si studi la secolare tradizione dei vasai e si sperimentino nuove forme di creazione artistica dalle materie prime di cui il luogo è ricco; valorizzare il borgo dei vasai come luogo di turismo culturale, non solo nazionale, ma anche internazionale con particolare riguardo al turismo etnico-identitario.

La proposta di legge si compone di 19 articoli.

L'art. 1 istituisce la scuola. Gli art. 2 e 3 ne esplicitano i compiti e le finalità didattico-formative. Agli articoli da 4 a 11 sono normati l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di gestione e controllo della scuola. Gli articoli da 12 a 15 disciplinano l'organizzazione ed i compiti del corpo docente della scuola. Gli articoli 16-17 riguardano le dotazioni patrimoniali e finanziarie della scuola. L'art. 18 contiene la norma finanziaria, l'art. 19 riguarda le norme transitorie per garantire l'avvio della scuola. Il finanziamento di 100mila euro annui si stima essere sufficiente dal momento che: A) il costo del personale della scuola e del consiglio di amministrazione sarà contenuto; B) il costo della materia prima sarà altrettanto contenuto, poiché essa si reperisce in loco; C) si prevedono entrate derivanti dal flusso turistico, dalle tasse scolastiche e dalla produzione di pignatte; D) a Gerocarne esiste un immobile di proprietà della disciolta Comunità Montana Alto Mesima che potrà quindi essere utilizzabile come sede della scuola "Terra e Fuoco".

 

ARTICOLO 1

(Costituzione)

 

1. La Regione promuove la costituzione della scuola regionale internazionale "Terra e Fuoco-Dal Kèramos all'Anforèas", avente sede legale nel comune Gerocarne con le funzioni di cui alla presente legge.

2. La scuola è un'associazione dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 2

(Compiti e funzioni)

 

1. La scuola promuove l'attività di istruzione, formazione, ricerca, sperimentazione artistica e scientifica, internazionalizzazione del prodotto, nonché assistenza alle imprese del settore .

 

ARTICOLO 3

(Attività della Scuola)

 

1. La scuola si occupa:

 

a) dell'istruzione e formazione di artisti vasai;

b) di organizzare scambi culturali e di buone pratiche con l'Estero negli ambiti del turismo etnico-identitario e dell'artigianato artistico;

c) della tutela delle opere d'arte realizzate in terracotta;

d) dello studio della storia dell'arte e dell'antiquariato, nella fattispecie delle caratteristiche estetiche e tipologiche dei vasi;

e) dello studio delle materie prime e dei sistemi di lavorazione dell'argilla;

 

ARTICOLO 4

(Organizzazione della scuola)

 

1. Sono organi della scuola:

 

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione

c) il revisore unico dei conti;

 

ARTICOLO 5

(Consiglio di amministrazione)

 

1. Il consiglio di amministrazione della scuola è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da:

 

a) il presidente dell'istituto che lo presiede;

b) tre esperti , di cui uno scelto fra dirigenti o docenti abilitati in storia dell'arte o educazione artistica , uno in materie giuridico-economiche ed uno in materie tecniche.

 

2. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

 

ARTICOLO 6

(Compiti e funzioni del consiglio di amministrazione)

 

1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della vigente legislazione regionale, entro un anno dal suo insediamento delibera:

 

a) il proprio regolamento;

b) il regolamento per il funzionamento degli organi della scuola;

c) il regolamento del personale;

d) il regolamento di contabilità nonché gli altri regolamenti previsti dalla presente legge in materia di gestione finanziaria e patrimoniale.

e) la nomina del responsabile del centro scolastico-formativo, scelto fra docenti abilitati in materie di storia dell'arte o economiche;

f) il programma triennale di attività ed i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazioni; il conto consuntivo.

 

ARTICOLO 7

(Presidente)

 

1. Il presidente del CdA ha la rappresentanza legale della scuola, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone il relativo ordine del giorno.

2. Il presidente assicura il regolare funzionamento della scuola e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente.

 

ARTICOLO 8

(Revisore unico dei conti)

 

1. Il revisore dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio regionale, al quale è tenuto a fornire le informazioni da questa richieste.

2. Il revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

3. Il revisore, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

4. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

 

ARTICOLO 9

(Indennità dei membri del Consiglio d'Amministrazione)

 

1. Al Presidente dell'istituto, ai membri del consiglio d'amministrazione nonché al revisore unico spetta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale. Ai medesimi compete, altresì, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita con apposito regolamento.

 

ARTICOLO 10

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

 

1. Il consiglio di amministrazione della scuola può essere sciolto per gravi violazioni di legge, in caso di grave irregolarità di funzionamento ovvero in casi di persistente inattività o impossibilità di funzionare.

2. Con il procedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario cui sono affidati i poteri del consiglio di amministrazione. Il Commissario straordinario cessa dalla carica dopo 60 giorni dalla sua nomina e non è prorogabile.

 

ARTICOLO 11

(compiti della scuola)

 

1. La scuola "Terra e Fuoco-Dal Kéramas all'Anforèas" organizza le attività culturali, di istruzione, formazione e laboratorio; i laboratori, le attrezzature, le sedi e le attività afferenti ai suoi compiti di istituto; la consulenza e l'assistenza tecnica a favore delle imprese artigiane; i progetti di scambi professionali e culturali con l'Estero, la produzione, le mostre e la divulgazione delle attività.

 

ARTICOLO 12

(responsabile della scuola)

 

1. Il responsabile, nominato ai sensi dell'art. 6, lett. E) dirige la scuola, provvede alla gestione tecnico-scientifica, amministrativa e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e provvede inoltre alla gestione didattica del centro.

2. Il responsabile della scuola è nominato dal Consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del CdA senza diritto di voto.

3. Le competenze economiche del responsabile sono parametrate alla retribuzione lorda stabilita dal contratto nazionale per i docenti della scuola superiore.

 

ARTICOLO 13

(Personale della scuola)

 

1. Il rapporto di lavoro del personale della scuola e degli esperti è regolato contrattualmente, ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico è determinato, per il personale docente e non docente, mediante contratti di lavoro subordinato, a progetto o occasionale dal Consiglio di amministrazione

3. Al personale docente sono affidati, dal responsabile della scuola, gli incarichi didattici, di ricerca e di assistenza tecnica.

 

ARTICOLO 14

(strumenti di programmazione)

 

1. La scuola adotta quali strumenti di programmazione:

 

a) il bilancio triennale di attività;

b) il bilancio annuale di attività.

 

2. Il programma triennale di attività è lo strumento di programmazione generale, è elaborato in funzione delle risorse previste che individua gli obiettivi primari da perseguire nel periodo di riferimento.

 

ARTICOLO 15

(gestione economico-finanziaria e contabile)

 

1. La scuola adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma triennale di attività, un bilancio pluriennale il quale viene approvato insieme al bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno.

2. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione, ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma triennale dì attività e dei relativi progetti, è approvato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

 

ARTICOLO 16

(entrate della scuola)

 

1 . Le entrate della scuola sono costituite da finanziamenti disposti:

 

a) dalla Giunta Regionale;

b) dallo Stato, dagli enti locali e dagli organismi comunitari;

c) dalla partecipazione a bandi o progetti in ambito nazionale e comunitario;

d) attraverso contributi o sovvenzioni di enti pubblici o privati;

e) da eventuali donazioni, lasciti e proventi derivanti dalle cessioni dei beni;

f) dalla produzione e commercializzazione dei prodotti;

g) da convenzioni ed ogni altra entrata riguardante le finalità della scuola.

 

ARTICOLO 17

(dotazioni patrimoniali)

 

1. Il patrimonio della scuola è costituito dai beni mobili od immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà. I beni devono essere elencati in apposito inventario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione della scuola, gratuitamente, sulla base di specifiche convenzioni, immobili e loro pertinenze, arredi ed attrezzature. Gli oneri di manutenzione dei predetti beni sono posti a carico del bilancio della Regione.

 

ARTICOLO 18

(norma finanziaria)

 

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si provvederà mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 9, quantificati in euro 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 5.6.01.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio anno 2013 inerente a "Spese per il recupero, la qualificazione e la valorizzazione delle particolarità etnoantropologiche, linguistiche, culturali e storiche delle comunità calabresi

3. Agli oneri derivanti dagli artt. 11,12,13 e 17, quantificati in euro 150.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.9.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio anno 2013 inerente a "spese per la promozione, realizzazione e sviluppo di iniziative di reti su base interregionale, trasnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche".

 

ARTICOLO 19

(norme transitorie e finali)

 

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, nomina un commissario con il compito di avviare, entro il termine massimo di mesi sei, la scuola nelle sue articolazioni finanziaria, amministrativa e didattica.

2. La scuola inizia a funzionare alla data di insediamento del consiglio di amministrazione .Sino a tale data continua ad operare il commissario.

3. In sede di prima applicazione la scuola adotta un bilancio di previsione semplificato redatto in termini di competenza e di cassa.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo: Legge regionale" Istituzione della scuola regionale internazionale Terra e Fuoco-Dal Kèramos all'Anforèas

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

Carattere Temporale AoP

Importo

2

Spesa acquisizione materiali per la sperimentazione artistica; spese per la promozione ed internazionaliz-zazione del prodotto

c

p

          40.000

3

spese per attivare scambi di buone pratiche con l'estero;

c

p

          80.000

9

Indennità membri del CdA

c

p

          25.000

12

Compenso responsabile della

scuola

c

p

          20,000

13

Compenso personale scuola ed expertise

c

p

          55.000

17

Acquisto Dotazione iniziale beni mobili

i

a

          30.000

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Le spese per l'acquisizione dei materiali sono soltanto quelle di trasporto, quantificabili in € 3000 annue, perché la materia prima si trova allo stato libero. Le spese per la promozione ed internazionalizzazione del prodotto indicano un tetto di spesa annuo.

Le spese per attivare scambi di buone pratiche con l'estero riguardano i viaggi e le trasferte per esportare l'arte dei maestri vasai nel Mondo e per incentivare iniziative di turismo culturale.

 

Tab: 2 Copertura finanziaria

 

N.  UPB

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Totale

5.6.01.01.04

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

4.9.05.01

150.000,00

120.000,00

120.000,00

390.000,00

Totale

250.000,00

220.000,00

220.000,00

690.000,00