Proposta di legge n. 48/9^

Relazione

La Consulta regionale dei Giovani, organismo già istituito ed operante presso altri Consigli regionali; è uno strumento importante per l'apertura democratica e partecipata delle istituzioni regionali alla vita democratica calabrese ed è altresì un efficace mezzo per il miglioramento della qualità legislativa nei riguardi del mondo giovanile.
La Consulta regionale dei Giovani, infatti, si pone l'obiettivo di favorire il raccordo e il confronto tra i giovani calabresi e le loro istituzioni superando lo scollamento che sovente, fra di essi, si viene a creare.
La Consulta regionale dei giovani è quindi uno strumento di democrazia partecipativa, il più aperto possibile alle istanze della società, che avvicina le istituzioni e la politica alle realtà associative giovanili e ai movimenti studenteschi presenti sul territorio calabrese.
La Consulta svolge attività di proposizione e di consultazione nell'elaborazione degli atti e delle leggi regionali riguardanti il mondo giovanile, esprime parere obbligatorio sui piani regionali relativi alle politiche per l'istruzione, per il lavoro e la formazione professionale, e per la cultura, a loro favore. Inoltre collabora con le consulte e i forum a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di creare una rete di scambio e confronto interculturale fra territori.
La Consulta Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile, il diritto allo studio, i servizi, la cultura, il diritto al lavoro, la condizione dei migranti, gli spazi sociali, il disagio sociale, la differenza di genere ecc..
L'istituzione della Consulta regionale dei Giovani sarà regolamentata dallo Statuto di seguito riportato e non graverà nulla sui costi del Consiglio regionale.

ART. 1
Costituzione della Consulta

l. E' istituita la Consulta regionale dei Giovani quale organismo permanente propositivo e consultivo della Regione Calabria sulla condizione giovanile.

ART. 2
Finalità della Consulta

1. La Consulta regionale dei Giovani è strumento di conoscenza delle realtà giovanili;
2. Promuove rapporti permanenti con le Consulte presenti nel territorio regionale, con le Consulte presenti nelle altre Regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
3. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
4. Contribuisce all'elaborazione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle leggi regionali, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro dei giovani;
5. Promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile;
6. Propone al Consiglio regionale e alla Giunta regionale progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
7. Esprime il proprio parere in merito ai Piani regionali per l'istruzione, il lavoro e la formazione professionale, e la cultura.

ART. 3
Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta regionale dei Giovani:

a) il Presidente del Consiglio Regionale che la presiede o un Vice Presidente delegato;
b) un consigliere regionale per ogni gruppo politico presente in Consiglio Regionale;
c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Giovanili a carattere regionale individuate ai sensi del successivo art. 4;
d) un solo rappresentante dei movimenti giovanili di ciascun partito o di altre formazioni rappresentati in Consiglio Regionale;
e) un rappresentante designato dalla Consulta dell'Immigrazione ;
f) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali regionali e per ogni organizzazione regionale di categoria nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione che abbiano al proprio interno riconosciute strutture specifiche giovanili;
g) quattro rappresentanti delle Università presenti in Calabria: uno per l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, uno per l'Università della Calabria di Cosenza, uno per l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, e uno per l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. I quattro rappresentanti, ciascuno per ogni Università, verranno eletti, dai rappresentanti in seno ai Consigli di Facoltà, tra gli studenti iscritti alle suddette Università, che al momento della convocazione da parte dei Rettori delle distinte assemblee di ateneo, non ricoprano ruoli rappresentativi di alcun genere e ottengano la maggioranza assoluta dei voti;
h) i cinque presidenti delle consulte provinciali degli studenti.

2. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere compresi nella fascia di età tra i 15 e i 27 anni.
3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, conformemente alle designazioni pervenute.
4. All'interno della Consulta, nel rispetto della differenza di genere, il rapporto fra i sessi deve garantire la rappresentanza di almeno il 40% di donne sul totale dei componenti la Consulta.

ART. 4
Registro Regionale delle Associazioni Giovanili

l. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili. Per l'iscrizione nel Registro le associazioni giovanili sono tenute, in modo cumulativo, ad avere:

a) sede legale in Calabria, essere costitute e operare da almeno sei mesi oppure avere almeno una sede operativa in Calabria, attiva da almeno sei mesi;
b) per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro e compatibili con le finalità della Consulta;
c) uno Statuto ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza.

2. Non è ammessa l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 delle seguenti formazioni sociali:

a) partiti e movimenti politici,
b) organizzazioni sindacali,
c) associazioni dei datori di lavoro,
d) associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati,
e) associazioni comunque denominate che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valuta il possesso dei requisiti da parte delle associazioni giovanili e ne delibera l'iscrizione nel Registro dandone contestuale comunicazione alla Provincia e al Comune dove hanno sede le Associazioni stesse, al fine di consentirne l'inserimento nei registri provinciali o comunali istituiti con finalità corrispondenti.

ART. 5
Insediamento e durata in carica

1. La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio Regionale all'inizio di ogni legislatura; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova consulta.
2. Il componente della Consulta regionale dei Giovani perde la sua carica se si assenta per più di due volte in seduta plenaria senza giustificato motivo. In tal caso si procede alla sostituzione con un componente indicato dalla stessa area di appartenenza, tra quelle previste all'ART. 3. La certificazione e la verifica dell'assenza per giustificato motivo viene relegata all'Ufficio di Presidenza.

ART. 6
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Regionale dei Giovani:

a) L'Assemblea composta dai membri di cui all'art. 3;
b) L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio Regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

ART. 7
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria, che la convoca e la presiede, da due Vice Presidenti e da due Segretari.
2. Ogni componente della Consulta regionale dei Giovani ha il diritto di candidarsi alle cariche di Vice Presidenti e Segretario.
3. L'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente componente di diritto, viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione. L'Ufficio di Presidenza è eletto, in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice e rimane in carica per l'intera legislatura.
4. Sono eletti vice Presidenti i due componenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane
5. Nella successiva votazione saranno eletti i due segretari, con le stesse modalità dei due Vice Presidenti.
6. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di sei mesi, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
7. L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento; assicura l'esercizio dei diritti dei componenti della Consulta dei Giovani, tutelandone le prerogative; cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni; mantiene i rapporti con queste.
8. I segretari hanno il dovere di procedere alla stesura del verbale e di inviarlo alle Consulte Provinciali.
9. I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota dei componenti che hanno chiesto la parola, fanno l'appello nominale, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota, accertano il risultato delle votazioni; verificano il testo delle proposte di legge e delle decisioni della Consulta regionale dei Giovani.
10. In caso di impedimento di entrambi i Segretari, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal componente più giovane presente in Aula.

ART. 8
Modalità di votazione

Le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza si svolgono con voto segreto attraverso schede.
1. Ogni componente della Consulta regionale dei Giovani ha diritto ad una sola preferenza.
2. Lo spoglio delle schede viene effettuato nella stessa seduta, successivamente alla votazione, dal Presidente e dal Segretario provvisorio .

ART. 9
Regolamento

1. La Consulta adotta a maggioranza relativa, un Regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al Regolamento.

ART. 10
Le Commissioni

1. All'interno della consulta sono istituite tre Commissioni che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:

· Commissione I: Spazi sociali, ambiente, territorio.
· Commissione II: Scuola, Università, formazione, lavoro, migranti, differenza di genere.
· Commissione III: Cittadinanza attiva e democrazia partecipata, arte e cultura, Sport.

ART. 11
Composizione e competenze delle Commissioni

l. Ogni componente della Consulta regionale dei Giovani, compresi i componenti l'Ufficio di Presidenza, è assegnato dal Presidente ad una Commissione, a seconda della propria dichiarata propensione alla trattazione dei relativi argomenti.
2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.
3. Il Presidente di ogni Commissione sarà eletto a maggioranza dai componenti della Commissione di appartenenza.
4. Ciascuna Commissione provvede ad elaborare una o più proposte di legge sulle materie di propria competenza, per il successivo esame da parte della Consulta regionale dei Giovani.
5. Ciascuna Commissione è convocata dal proprio Presidente.
6. Le decisioni delle Commissioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

ART. 12
Convocazioni della Consulta

1. Nella prima seduta i ruoli di Segretario sono assegnati ai componenti di età più giovane.
2. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilievi la necessità.
3. La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa.
4. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, la Commissione consiliare competente, ed almeno un terzo dei membri della Consulta.
5. La Consulta può altresì decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti ed Associazioni, rappresentanti del mondo universitario della ricerca e della cultura calabrese ecc...
6. La Consulta regionale dei Giovani non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.
7. La seduta inizia con la lettura del verbale della seduta precedente. 8. Il Presidente, dopo la lettura del verbale della seduta precedente:

· comunica le assenze;
· legge alla Consulta regionale dei Giovani eventuali comunicazioni pervenute; comunica eventuali decisioni relative all'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti ed altri argomenti proposti da un minimo di otto componenti della Consulta regionale dei Giovani.

9. Dopo le comunicazioni elencate, se non viene richiesta alcuna modifica all'ordine del giorno, esso si intende approvato.
10. Ogni componente della Consulta può tuttavia proporne la modifica dopo la lettura delle comunicazioni e illustrare la sua richiesta in massimo 10 minuti.

ART. 13
Ordine dei lavori

l. Il Presidente stabilisce la durata degli interventi e l'ordine dei lavori.
2. Ciascuno membro della consulta può fare la propria dichiarazione di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.

ART. 14
Votazione e validità delle delibere

1. La Consulta regionale dei Giovani vota a scrutinio palese, cioè per alzata di mano.
2. Le deliberazioni della Consulta regionale dei Giovani sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei componenti della Consulta.
3. Ogni deliberazione della Consulta regionale dei Giovani è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
4. In caso di parità di voti, si riapre la discussione e si rivota per un'altra sola volta. In caso di seconda parità la proposta viene bocciata.
5. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione con le formule «La Consulta regionale dei Giovani approva» ovvero «La Consulta regionale dei Giovani non approva».

ART. 15
Sede

l. La Consulta ha sede presso il Consiglio Regionale della Calabria.
2. Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
3. La Consulta regionale dei Giovani può dialogare giornalmente con il pubblico tramite un apposito link istituito sulla home page del Sito internet ufficiale del Consiglio regionale della Calabria e tramite un apposito forum curato dalla Consulta.
4. Nei principi della massima trasparenza tutti i resoconti delle discussioni e delle proposte della Consulta sono messi in rete a disposizione del pubblico.

ART. 16
Modifica dello Statuto

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte della Consulta regionale dei Giovani.
2. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale.
3. La Consulta Regionale dei Giovani può altresì proporre al Consiglio Regionale la modifica dello statuto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

ART. 17
Norma finanziaria

1. L'istituzione della Consulta regionale dei giovani non grava nulla sui costi del Consiglio Regionale della Calabria.

ART. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.