Proposta di legge n. 477/9^

RELAZIONE

 

Il progetto di legge si propone di sistematizzare l'applicazione dell'offerta integrata fra istruzione e formazione professionale che ha rappresentato la modalità di attuazione in Calabria dell'Accordo Stato-Regioni del giugno 2003 per la sperimentazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Tali percorsi si sono infatti svolti, dall'anno scolastico 2003-2004 fino all'a. s. 2010-2011 attraverso l'integrazione fra i percorsi dell'istruzione, in particolare professionale, e quelli della formazione professionale.

In ragione degli esiti raggiunti con i percorsi integrati (in termini di riduzione/contenimento della dispersione scolastica, di approfondimento delle relazioni fra i diversi soggetti formativi - istituzioni scolastiche ed enti di formazione professionale -, di diversificazione e innovazione della didattica sviluppata attraverso l'interazione progettuale per i percorsi integrati), il progetto di legge tende, anche a fronte delle mutate basi normative nazionali, a rafforzare la strategia dell'integrazione fra i sistemi e dare sistematicità, organicità e stabilità al nuovo sistema di IeFP in continuità con la modalità sperimentata, ferma restando l'esigenza di legiferare nel rispetto dell'autonomia dei soggetti formativi, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, definiti dallo Stato.

Obiettivo principale del progetto di legge è di offrire la possibilità a tutti coloro che lo vogliano di acquisire una qualifica professionale triennale dopo il completamento della scuola secondaria di primo grado. Tale obiettivo assume tuttavia una caratteristica specifica: la nuova offerta, che si rivolge a tutti gli studenti, prevede anche specifiche modalità mirate al rafforzamento delle competenze, generali o professionalizzanti, utili a superare situazioni di difficoltà a continuare gli studi.

Il sistema regionale di IeFP previsto dal progetto di legge viene pertanto impostato ed organizzato (pure nei tempi, analoghi a quelli scolastici), anche in stretta coerenza con le indicazioni europee, mirando al miglioramento dell'accoglienza e ad una composizione flessibile e personalizzata del percorso formativo anche per ridurre l'abbandono scolastico e per accompagnare gli studenti al successo formativo con il completamento del percorso intrapreso.

Secondo i più recenti pronunciamenti dell'Unione Europea in merito alle politiche di contrasto all'abbandono, i giovani che lasciano la scuola costituiscono un gruppo eterogeneo e le ragioni individuali dell'abbandono variano sensibilmente: la famiglia di provenienza e le condizioni socio-economiche generali, come pure l'attrazione esercitata dal mercato del lavoro, sono fattori importanti. Il loro effetto è condizionato dalla struttura del sistema di istruzione e formazione, dalle opportunità formative loro proposte, dall'ambiente formativo in cui vengono inseriti. Si veda in proposito la Proposta 1 febbraio 2011, formulata dalla Commissione Europea, di Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico; nella proposta è evidenziato che "L'istruzione e la formazione professionali possono motivare all'apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani sottolineando come l'abbandono scolastico rappresenta una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia".

Gli interventi formativi di IeFP mirano a contrastare la dispersione attraverso la creazione di un ambiente di apprendimento positivo, il rafforzamento della qualità e dell'innovazione pedagogiche, il miglioramento della capacità dei docenti di far fronte alle diversità sociali e culturali.

Il rafforzamento di percorsi formativi di qualità, della loro attrattiva e della loro flessibilità offre agli studenti a rischio alternative credibili all'abbandono. Un'istruzione e una formazione ben integrate nel sistema generale di IeFP possono offrire percorsi alternativi per l'accesso al mondo del lavoro, ma anche per la prosecuzione nell'istruzione secondaria superiore e nell'istruzione terziaria. L'espressione istruzione e formazione professionale trae origine da una formula usata dal legislatore statale sulla scorta della nota riforma del 2001 al titolo V, parte II, della Costituzione e in particolare all'art. 117 (in particolare del comma terzo, laddove è disposto che la competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ha per oggetto 1' istruzione con esclusione della istruzione e della formazione professionale ).

L' endiadi istruzione e formazione professionale è infatti impiegata - in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 53 del 2003 - dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione .

Il capo III del decreto detta appunto i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale , che devono essere garantiti dallo Stato e assicurati dalle Regioni.

Il rispetto di questi livelli minimi consente agli ordinamenti regionali di creare percorsi formativi di valenza nazionale e preordinati all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione nonché del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Le Regioni, dunque, possono erogare formazione professionale anche agli studenti che si trovano ancora nell'obbligo scolastico. Di conseguenza tutti i titoli e le qualifiche professionali spettano alle Regioni e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema regionale d'istruzione e formazione professionale.

In sintesi, il nuovo ordinamento statale prevede, da un lato, che ogni Regione debba istituire un proprio sistema di istruzione e formazione professionale capace di offrire percorsi e titoli di valenza nazionale, di dignità pari a quella del sistema statale, dall'altro, che gli istituti professionali cessino di rilasciare (in via ordinaria) diplomi di qualifica triennale, che diventano esclusiva regionale.

Il progetto di legge tende, pertanto, a creare il sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria dando una impostazione ed una organizzazione che gli consenta di avere la dignità e le caratteristiche analoghe al sistema scolastico nazionale anche attraverso una selezione di qualità delle Agenzie Formative accreditate che dovranno realizzare i percorsi.

 

Relazione economica- finanziaria

 

La norma finanziaria è contenuta all'articolo 14 della presente proposta. La stessa è strutturata per dare copertura alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, da quantificare annualmente (con previsione triennale) sulla base degli atti di programmazione economico-finanziario relativamente all'ambito dei percorsi per "l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale".

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Con la presente legge la Regione Calabria disciplina il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono, altresì, dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.

2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto dello Statuto Regionale e dell'ordinamento vigente in materia.

 

CAPO II

Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

 

Art. 2

Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

 

1. È istituito il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale inteso quale insieme di percorsi funzionali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale.

2. I percorsi funzionali, di cui al comma 1, sono diretti anche ad elevare le competenze generali delle persone per ampliare le opportunità di acquisizione di una Qualifica professionale, per assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, per fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio, nonché per la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, per la crescita delle conoscenze e delle competenze e per la promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni formative.

3. Il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo  ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53).

4. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

 

Art. 3

Principi e finalità del sistema

 

1. Il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale si ispira ai seguenti principi:

 

• la Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione e della formazione, garantendo ad ognuno l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, e il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo;

• la Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita;

• la Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni;

• la Regione riconosce la funzione educativa della famiglia, la libertà di scelta e la pari opportunità di accesso ai percorsi formativi, nonché la libertà di insegnamento e la valorizzazione delle professioni educative, l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi;

• la Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché all'inserimento nel mondo del lavoro;

• gli interventi della Regione sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione con il conseguimento di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico;

• la Regione sostiene la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna;

• l'offerta formativa è volta a favorire, altresì, le pari opportunità, l'adeguamento delle

competenze professionali, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale;

• gli stranieri immigrati godono dei diritti in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

 

2. Il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale si sostanzia nei seguenti elementi fondamentali:

 

• il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema;

• l'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione favorisce le relazioni tra istituzioni scolastiche ed agenzie formative, persegue la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure;

• la Regione garantisce Io sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni formative;

• la Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'Istruzione e della Formazione Professionale, quali componenti essenziali del sistema educativo, e promuove l'integrazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale con l'Istruzione, l'Università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti;

• la Regione promuove altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni;

• la Regione sostiene i soggetti del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione.

 

3. Le finalità del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

4. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

5. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

6. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e si impegna a costituire, con apposito atto deliberativo della Giunta, la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione quale sede privilegiata per la partecipazione dei rappresentanti dell'Università, dell'Istruzione, delle Agenzie di Formazione Professionale delle autonomie locali e delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

 

Art. 4

Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema

 

1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale prevede:

 

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di III livello europeo che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera b), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

2. L'offerta formativa di cui al comma 1, è articolata per favorire la realizzazione di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è rivolta anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

4. Le Agenzie Formative, di cui all'articolo 5, assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

5. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

6. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, adottate in sede di Conferenza Unificata.

7. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

8. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi del sistema scolastico statale, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

 

Art. 5

Soggetti del sistema

 

1. Possono fare parte del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale le Agenzie Formative accreditate e gli Istituti Professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione dell' Consiglio Regionale e previo confronto con gli organismi rappresentativi delle Agenzie Formative, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma l per fare parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza Unificata e alla disciplina regionale delineata nelle Delibere della Giunta Regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 e n. 67 del 28 febbraio 2011.

3. La Giunta Regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità.

4. I soggetti di cui al comma 1, indipendentemente dalla loro natura giuridica, ammessi a far parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale assumono la denominazione di "Istituzione Formativa" dotata, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 226/2005, di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo 226/2005.

5. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale sono rilasciati esclusivamente dalle Agenzie Formative accreditate e dagli Istituti Professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

 

Art. 6

Percorsi triennali a qualifica

 

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado sia a seguito di orientamento previsto dalle circolari del MIUR e sia a seguito di orientamento autonomo dei soggetti di cui all'articolo 5.

2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.

3. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previo confronto con gli organismi rappresentativi delle Agenzie Formative, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

 

CAPO III

Funzioni e compiti

 

Art. 7

Programmazione del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

 

1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale spetta alla Regione.

2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale spettano alla Regione secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta approva il "piano regionale dei servizi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la programmazione territoriale dell'Istruzione e Formazione Professionale, in modo unitario sull'intero territorio regionale.

4. I servizi del sistema educativo di Istruzione e Formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, sia i servizi connessi e funzionali, quali attività di orientamento, le azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

5. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali delle istituzioni formative e per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale, nonché la individuazione degli ulteriori requisiti necessari e sufficienti per assumere la qualità di istituzione formativa di cui all'articolo 5, comma 4, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 226/2005.

6. Le istituzioni scolastiche, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, istituiscono i percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale inseriti nella programmazione.

7. La programmazione del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione.

 

Art. 8

Standard formativi e criteri di certificazione

 

1. La certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

 

a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;

b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;

c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

 

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

 

a) qualifica di istruzione e formazione professionale di Il livello europeo;

b) attestato di competenza di III livello europeo;

c) attestato di competenza di IV livello europeo.

 

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e per l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Unione europea.

6. AI fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

8. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

9. Le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, approvate con determinazione dirigenziale della competente direzione regionale in materia di istruzione, definiscono:

 

a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;

c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;

d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda;

e) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione;

f) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.

 

Art. 9

Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale

dell'Istruzione e Formazione Professionale

 

1. Il sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 6, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.

2. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

 

a. all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;

b. al proseguimento in percorsi formativi;

c. all'inserimento nel mondo del lavoro;

d. alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale.

 

3. La Giunta presenta alla commissione consiliare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.

4. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

Art. 10

Azione di supporto al sistema

 

1. La Regione, sentiti gli organismi rappresentativi delle agenzie formative accreditate e la Direzione Scolastica Regionale e la Commissione di cui all'art. 3 comma 6, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.

2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'Istruzione e Formazione Professionale.

3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta Regionale.

4. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.

5. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

6. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.

7. Le istituzioni formative di cui all'articolo 5 si raccordano con istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

8. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

9. AI valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:

 

a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;

b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.

 

10. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

11. Con determinazione dirigenziale del competente dipartimento regionale in materia di formazione è adottato il vademecum per le verifiche in itinere e le linee guida per il monitoraggio e valutazione delle attività.

 

Art. 11

Attribuzione delle risorse

 

1. La Regione, in coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per "assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale", provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota unitaria per studente.

2. I1 criterio della quota pro-studente può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa.

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative.

4. Con determinazione dirigenziale della competente direzione regionale in materia di istruzione è adottata la direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione dei percorsi attivati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

 

CAPO IV

Sistema informativo e trattamento dei dati personali

 

Art. 12

Sistema informativo

 

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti e delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta Regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati all'Istruzione e Formazione Professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.

2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

 

a. analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

b. supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;

c. raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;

d. assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

e. gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;

f. raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;

g. analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

 

3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti e di realizzare le azioni di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.

4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso Decreto.

5. La Giunta Regionale può comunicare all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:

 

a. i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;

b. i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;

c. i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;

d. i dati personali anagrafici dei residenti in Calabria in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.

 

6. La Giunta Regionale può comunicare alle Istituzioni Formative, di cui al comma 4 dell'articolo 5, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale:

 

a. i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;

b. i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.

 

7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 13

Norma transitoria

 

1. Il Consiglio Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale dei servizi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

2. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 1, trovano applicazione le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 28 febbraio 2011, nonché le circolari del Ministero del Lavoro sulla gestione e sulla rendicontazione delle attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

 

Art. 14

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale in materia.

2. La Regione si riserva di finanziare le attività previste nella presente legge nell'ambito del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo trattandosi di azioni finalizzate al contrasto del fenomeno della dispersione e all'arricchimento professionalizzante dei curricoli scolastici.