Proposta di legge n. 476/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge ha lo scopo di disciplinare un'attività, quella di onicotecnico, di natura artistica ed artigianale che non ha attualmente una normativa specifica, e che trova una disciplina in quanto attività assimilata all'estetica.

Il mestiere di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali, ovvero nella sovrapposizione alle unghie naturali di protesi preconfezionate, a scopo decorativo, ma rimuovibili in qualsiasi momento e senza conseguenti effetti invasivi sul corpo umano.

I trattamenti eseguiti avvengono esclusivamente sulle unghie artificiali, lasciando inalterate le unghie naturali. Anche se la prima fase dell'attività di onicotecnico, consistente nell'applicazione della resina sull'unghia del cliente, potrebbe essere intesa come prestazione sulla superficie del corpo umano, in realtà non si determina alcuna modifica dell'unghia naturale, né si elimina o si attenuano eventuali inestetismi in quanto non si modifica la fisionomia del dito e dell'unghia, ma i trattamenti eseguiti si configurano semplicemente come un adeguamento dell'estetica ai canoni della moda corrente e del costume. Nonostante ciò le regole che disciplinano questo settore, stabiliscono la necessità di avere la qualifica professionale di estetista, ossia di chi agisce sul corpo anche con attività molto vicina alla fisiologia. La questione sorprende se si considera che altre attività sono regolate autonomamente, pur essendo molto più invasive della decorazione ed applicazione delle unghie: i tatuatori ad esempio sono figure professionali che hanno una loro formazione, distinta e separata dall'estetista. Anche i parrucchieri possono esercitare la loro attività con una formazione apposita e non con la formazione di estetista . Il mestiere di estetista, infatti, trova propria disciplina nella legge 4 gennaio 1990, n.1, nel cui articolo 1, comma 1, si afferma che «l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti». Risulta quindi evidente che la figura professionale dell'onicotecnico esula dal campo di applicazione della predetta legge.

Non si comprende il motivo che richiede agli onicotecnici la preparazione dell'estetista se, da un lato, quella preparazione non è necessaria per lo svolgimento della professione e, dall'altro, altre attività anche più invasive hanno una loro autonoma disciplina.

A sostegno di quanto appena affermato, si riporta la sentenza del TAR del Veneto, sezione III, n.4327 del 21 dicembre 2001, nella quale si afferma che l'attività di ricostruzione e applicazione di unghie artificiali (onicotecnica) non è assimilabile a quella di estetista di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n.1, e deve quindi ritenersi attività libera, soggetta esclusivamente all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Con la seguente proposta di legge si vuole regolamentare l'attività di onicotecnico distinguendola da quella di estetista.

L'art. 1 definisce l'attività di onicotecnico. L'attività di onicotecnico è di tipo artigianale (art. 2), pertanto necessita di regolare iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il suo regolare esercizio. L'articolo 3 definisce i requisiti necessari per poter svolgere l'attività di onicotecnico, prevedendo un corso specifico di 450 ore, corredato da un corso di 200 ore di teoria e da un esame finale. Le materie fondamentali di insegnamento teorico pratico sono indicate nell'articolo 4. L'esercizio dell'attività di onicotecnico è disciplinato dall'art. 5, ed essendo un attività artigianale, non è consentito vendere prodotti cosmetici salvo iscrizione al registro degli esercenti il commercio (art. 6). L'articolo 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 per coloro che esercitano l'attività senza il superamento dell'esame teorico-pratico. L'art. 8, infine, indica le attrezzature e i materiali che possono essere utilizzati per l'esercizio di tale attività.

La relazione finanziaria per la presente proposta di legge non necessita in quanto non presenta ulteriori costi per la regione.

 

Art. 1

(Attività di onicotecnico)

 

1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse, con prodotti non cosmetici quali gel, polveri acriliche ed altri prodotti fra quelli elencati all'articolo 8. L'attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

2. L'attività di onicotecnico si distingue dall'attività di estetista, non consistendo nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea, ma limitandosi alla sola limatura dell'unghia naturale, senza utilizzo di attrezzi da taglio, senza che venga in alcun modo trattata o alterata l'unghia naturale, e senza alcun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

3. In quanto attività non rivolta a eseguire prestazioni sulla superficie del corpo umano al fine di migliorarne l'aspetto estetico, l'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

 

Art. 2

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

 

1. L'esercizio professionale dell'attività di onicotecnico richiede, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

 

Art. 3

(Requisiti dell'attività di onicotecnico)

 

1. L'esercizio dell'attività di onicotecnico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

 

a) aver adempiuto all'obbligo di istruzione e formazione;

b) aver superato un corso regionale di onicotecnico, comprendente 450 ore di formazione con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico e, aver svolto tre mesi di praticantato presso imprese di onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico esercente l'attività, oppure aver svolto tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di onicotecnico dipendente a tempo pieno presso un'impresa di onicotecnica regolarmente esercitante l'attività, corredati da 200 ore di teoria e dallo svolgimento di un esame finale teorico-pratico, espletati dopo il conseguimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

 

2. Lo svolgimento del periodo di praticantato è condizione essenziale per maturare i requisiti per svolgere l'attività di onicotecnico.

 

Art. 4

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)

 

1. I programmi e gli itinerari formativi per l'esercizio dell'attività di onicotecnico sono predisposti secondo i principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una Commissione tecnica con la presenza dell'Assessorato regionale alla Formazione Professionale, delle Amministrazioni Provinciali delegate, dell'Agenzia per l'Impiego della Calabria, dell'Ufficio Regionale del Lavoro, dell'Ispettorato regionale del Lavoro e delle Organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di "Onicotecnico" il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della Giunta regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Tra le materie oggetto del programma, che prevede comunque esercitazioni pratiche in laboratorio, sono previste:

 

a) nozioni generali di anatomia, fisiologia e dermatologia;

b) nozioni di chimica sui materiali d'uso;

c) nozioni di igiene e profilassi;

d) tecniche di ricostruzione in gel e in acrilico;

e) lessico inglese inerente all'attività di onicotecnico;

f) nozioni generali di cosmetologia;

g) nozioni di psicologia della comunicazione e marketing;

h) nozioni di contabilità e organizzazione aziendale;

i) nozioni di legislazione sociale ed etica professionale;

1) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro.

 

Art.5

(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

 

1. Lo svolgimento dell'attività di onicotecnico, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

2. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o di società, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver superato l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti edilizi e igienici sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

5. L'attività di onicotecnico può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle tipologie societarie previste dall' articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni. I singoli soci e dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico devono aver superato l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

 

Art. 6

(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

 

1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di onicotecnico non possono vendere al loro interno prodotti cosmetici, salvo se iscritte al registro degli esercenti il commercio.

2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3.

 

Art. 7

(Violazioni e sanzioni)

 

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 8

(Attrezzature e materiali consentiti)

 

1. Sono consentiti come materiali d'uso per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: gel fotoindurenti, polveri acriliche o resine, alcool denaturato o isopropanolo, acetoni con percentuale di acqua per uso topico, unghie artificiali in abs preformate, colle a base di cianoacrilato, formine di carta o rigide in gomma o plastica, quadratini di cellulosa, glitter, stickers.

2. Sono consentiti come attrezzature per l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali: pennelli di peli animali ed acrilici, lime in cartone, con grana massimo 90, fresa elettrica, aspiratore polveri, lampada fotoindurente a raggi UV di massimo 36 W, bastoncini di arancio, tronchesina per unghie artificiali, spazzolina di plastica con setole artificiali per pulizia.