Proposta di legge n. 470/9^

Relazione di accompagnamento

 

Ogni giorno in Italia si consumano più di 100 ettari di suolo, un trend negativo e continuo che, dagli anni 70 a oggi, ha fatto registrare la perdita di 5 milioni ettari di terreno agricolo. Le cause di questa continua diminuzione dei terreni agricoli sono da rintracciare in due principali fenomeni : l'abbandono delle terre coltivabili e l'aumento delle aree edificate.

La cementificazione, in particolare, è un fenomeno preoccupante che sottrae all'agricoltura i terreni migliori sia in termini di produttività sia di localizzazione

Dagli anni 70 al 2010 la Sau (Superficie agricola utilizzata) è diminuita del 28% pari a 5 milioni di ettari. L'evoluzione della Sau registra una tendenza inversa rispetto all'andamento demografico: la Sau diminuisce mentre la popolazione aumenta. La popolazione dal 1950 ad oggi è cresciuta del 28% mentre la cementificazione è cresciuta del 166%.

Le superfici edificate sono concentrate nelle aree pianeggianti (aree costiere, frange urbane, pianure), che sono anche le più adatte all'uso agricolo.

Analizzando,invece, i dati del territorio calabrese, negli ultimi 30 anni, secondo uno studio della Coldiretti su dati Istat la Calabria ha perso il 23,9 % della propria Superficie Agricola Utilizzata (SAU), prima tra le regioni del sud e sopra la media nazionale che è del 18,8%. I dati in Calabria:

Anno 1982 Superficie Agricola Utilizzata ettari 721.775,95

Anno 1990 Superficie Agricola Utilizzata ettari 660.933,70

Anno 2000 Superficie Agricola Utilizzata ettari 554.515,85

Anno 2010 Superficie Agricola Utilizzata ettari 549.253,64

Variazione % 1982-200 meno 23,9%

Variazione % 1990-2010 meno 16,9%

Variazione % 2000-2010 meno 1,0%

Lo sviluppo della Calabria, regione agricola e turistica, è strettamente legato al rispetto del territorio alla sua corretta gestione e coinvolge le imprese agricole. Alcuni passaggi di questa nuova visione si rintracciano nel "quadro territoriale regionale paesaggistico" approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con delibera n. 773 del 22 agosto 2012 e in fase di approvazione definitiva da parte del consiglio regionale . Gli aspetti fondamentali del 'Quadro' sono proprio il rafforzamento ulteriore dei principi di recupero, conservazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio, finalizzati ad una crescita sostenibile dei centri urbani, con un sostanziale risparmio di territorio.

La proposta di legge, con 8 articoli, detta una serie di disposizioni destinati al contenimento dell'uso del suolo agricolo.

L'articolo 1 enuclea le finalità della Pdl : la Regione Calabria riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile, riconoscendone, altresì, come lo spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

L'articolo 2 provvede a definire la superficie agricola (i terreni agricoli sono tutti quelli che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, hanno destinazione agricola, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola), il consumo del suolo e gli strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 3 individua le competenze della Regione per l'elaborazione di politiche per il contenimento del suolo agricolo attraverso:

a) una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso,nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;

b) stabilendo forme e criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo;

c) introducendo metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

L'articolo 4 introduce meccanismi di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale, al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, invece che l'attività di edificazione e costruzione di nuove aree urbane.

L'articolo 5 istituisce il registro degli enti locali virtuosi che tutelano il suolo agricolo e che conseguentemente sono avvantaggiati nei finanziamenti regionali

L'art.6 prevede , nell'ambito della pianificazione territoriale, che la Giunta regionale  determini l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio  regionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli  rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture ed opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.

L'art. 7 prevede l'istituzione del Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola sul territorio regionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli

L'art. 8 introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Per un periodo massimo di venti anni è vietato il mutamento della destinazione dei terreni su cui è stata esercitata attività agricola e che, per essa, hanno beneficiato di aiuto di Stato. Si vuole garantire la conservazione della vocazione agricola dei terreni in questione, evitando che, dopo aver usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola, i terreni vengano, mediante un mutamento della loro destinazione d'uso, sottratti all'attività agricola e investiti da un processo di urbanizzazione.

 

Relazione finanziaria

 

La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale atteso che la normativa,ove individua strumenti per finanziare attività di recupero dei centri storici o altre tipologie di finanziamento, fa riferimento ad interventi la cui copertura finanziaria è già assicurata da altre leggi regionali individuando semplicemente dei criteri di premialità nella l'elaborazione delle graduatorie previste nei singoli bandi.

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Calabria riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile , quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

2. La Regione Calabria , in coerenza con gli articoli 44, 117 della Cost. e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, per contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici tutelando il paesaggio in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'art. 9 della Costituzione

 

Art 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende

 

a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli e forestali indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola; sono fatte salve le aree per le quali sono stati rilasciati titoli edilizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;

c) per strumenti di pianificazione territoriale l'insieme degli atti disciplinati dalla legislazione regionale, volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione.

 

Art. 3

Competenze della regione

 

1. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale.

A tal fine:

 

a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;

b) redige periodicamente un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;

c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento;

d) valorizza il territorio e il paesaggio della Calabria, riconoscendoli come patrimonio comune della società regionale frutto delle trasformazioni prodotte sull'ambiente dall'attività antropica e componente della vita e dell'esperienza quotidiana dei cittadini.

 

Art. 4

Misure di incentivazione

 

1. La Regione Calabria attribuisce ai Comuni e alle Province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio priorità nella concessione di finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali mediante gli interventi di cui al comma 1.

 

Art. 5

Registro degli Enti Locali

 

1. Con delibera della Giunta regionale è istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili.

2. La Giunta Regionale adotta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge un regolamento nel quale vengono indicati i criteri minimi per l'iscrizione al registro da parte dei comuni che tengano conto di pratiche urbanistiche virtuose e finalizzate alla riduzione del consumo di suolo.

3. I comuni iscritti al registro, oltre alle misure previste dall'art.4, beneficiano di priorità nell'erogazione di trasferimenti per la redazione di piani di recupero dei centri e nuclei abitati, ovvero di accesso a fondi istituiti ad hoc in materia di manutenzione del territorio.

 

Art. 6

Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori

 

1. Con delibera della Giunta regionale è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio regionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture ed opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta Regionale suddivide la superficie agricola edificabile sul territorio regionale ripartendola tra i Comuni esistenti sul territorio regionale anche in considerazione della popolazione residente su ciascuno di essi.

3. La delibera di cui al comma 1 è adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 3 anni.

4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non è consentito il consumo di superficie agricola

5.  Sono fatte salve le aree per le quali sono stati rilasciati titoli edilizi alla data di

entrata in vigore della presente legge

 

Art. 7

Istituzione del Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola sul territorio regionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli

 

1. Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale ed il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale, che la Giunta regionale deve presentare, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale.

2. Il Comitato di cui al comma 4 è così composto:

 

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca;

b) un   rappresentante            dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

d) un rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;

e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale delle imprese agricole;

f) due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale delle imprese edili.

g) un rappresentante di Legambiente

h) un rappresentante di Italia Nostra

 

Art. 8

Divieto di mutamento di destinazione

 

1. I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno venti anni dall'ultima erogazione salve più restrittive disposizioni esistenti. Fino alla realizzazione dell'intervento edilizio, sui terreni oggetto di trasformazione urbanistica sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelle funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agricoli.

2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1.

3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore .ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente comma sono destinati agli interventi regionali per la bonifica ambientale e la messa in sicurezza del territorio.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge dalla regione Calabria