Proposta di legge n. 468/9^

RELAZIONE

 

La presente normativa regionale relativa al settore della distribuzione carburanti è stata redatta in funzione delle norme dettate dal Decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge con l'approvazione dell'articolo 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n.133, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", entrata in vigore il 22 agosto 2008.

In tal modo il Governo Italiano, provvedeva a riformare il sistema di distribuzione dei carburanti allo scopo, tra l'altro, di semplificare le procedure e stimolare le attività commerciali, anche per evitare la prosecuzione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea che ravvisava nella disciplina in vigore nel nostro Paese, una serie di restrizioni in materia di concorrenza e di disposizioni che conferivano eccesiva gravosità ai requisiti richiesti per l'apertura di nuove stazioni di servizio e fra queste, in particolare, quelle relative agli obblighi di superfici minime e di attività commerciali integrative, c.d. "non oil", nonché quelle che dettavano distanze minime tra impianti e che ponevano restrizioni agli orari di apertura.

Il sopracitato articolo 83 bis, ai commi 17 e 22, rafforza il processo di liberalizzazione del settore, provvedendo all'eliminazione dei contingenti numerici, delle distanze minime tra impianti. dell'obbligo delle superfici minime commerciali nonché dell'obbligo di presenza delle attività commerciali e dei servizi integrativi all'interno degli impianti.

Vanno segnalate infine le successive approvazioni del Decreto Legislativo 26 marzo 201° n.59 recante l'attuazione della c.d. "Direttiva Bolkstein" (Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e delle Leggi 15 luglio 2011 n. 111 e 24 marzo 2012 n.27.

Tali provvedimenti introducono importanti innovazioni in materia, prevedendo per i nuovi impianti ,situati fuori dai centri abitati , la presenza di dispositivi automatici per il pagamento dei carburanti e l'adeguamento di quelli esistenti con le medesime apparecchiature. Viene ampliata la possibilità di commercializzare prodotti non oil e si ribadisce la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità degli impianti che presentano evidenti elementi che contrastano con le vigenti normative di sicurezza.

Alla luce di quanto sopra riportato, si comprende la necessità di procedere all'adeguamento della normativa regionale alla normativa statale e comunitaria, operando, nel contempo, una riforma del settore che incontri maggiormente le mutate esigenze di un mercato sempre più flessibile ed aperto a nuove istanze concorrenziali.

Il progetto di legge, che per grandi linee ripercorre con le dovute correzioni, il testo di provvedimenti legislativi analoghi proposti e/o adottati in altre regioni, propone, dunque, una disciplina programmatica orientata al contemperamento dei vari interessi pubblici, anche di rilievo costituzionale, coinvolti dal settore, quali la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del territorio, della sicurezza, del consumatore, con la tutela della concorrenza, la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e la parità di accesso al mercato.

La normativa attraverso la ponderazione e la sintesi dei predetti interessi pubblici in gioco persegue la finalità ultima di migliorare la qualità del servizio offerto dalla rete distributiva dei carburanti, innanzitutto sotto il profilo della sicurezza, ma anche quella di consentire una maggiore concorrenza e dunque lo sviluppo di condizioni commerciali più favorevoli ai consumatori.

Tale finalità trova realizzazione mediante una pluralità di azioni sinergiche, tra le quali un costante monitoraggio sulla evoluzione della presenza del servizio sul territorio calabrese e sulla qualità delle prestazioni rese all'utente in termini di offerta commerciale per il non oil. In particolare, nell'ottica di favorire lo sviluppo qualitativo della rete, la norma si ripromette di aumentare, liberamente, le attività integrative individuate dalla legge, inserendole sull'impianto carburanti e concorrendo in tal modo a formare una realtà economica complessa ed unitaria, dando in tal modo alla rete calabrese una connotazione di profilo europeo.

 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In attuazione del Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, nonché dell'articolo 19 legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. i della legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, 111, e del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del territorio, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti con le seguenti finalità:

 

a) migliorare l'efficienza e l'adeguatezza complessiva del sistema distributivo;

b) favorire il contenimento dei prezzi attraverso l'attuazione di procedure snelle e trasparenti improntate all'alleggerimento dei costi del sistema distributivo;

c) garantire la continuità del servizio pubblico;

d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

e) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili;

f) eliminare gli impianti che, per la loro ubicazione, rechino pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

g) chiudere gli impianti che costituiscano intralcio al traffico o pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai sensi della presente legge, per "rete" si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per autotrazione in commercio, di qualsiasi natura essi siano, tra quelli consentiti dalla legge, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale ed i punti vendita siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati ad esclusivo uso degli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per "carburanti" per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

 

a) benzine;

b) gasoli;

c) gpl;

d) gas naturale -metano;

e) idrogeno;

f) miscele metano-idrogeno;

g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.

 

3. Per 'impianto" si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, nonché costituito dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, nonché costituito dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

4. Ai soli fini del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "chiosco" si intende un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o post-payrnent situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, servizi igienici degli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. E' prevista la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;

5. Ai soli finì costituito del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "stazione di rifornimento" si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi forniti di un locale per il ricovero, i servizi igienici degli addetti ed all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service, pre-payment, o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

6. Ai soli finì costituito del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "stazione di servizio" si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Inoltre, essa comprende attrezzature per lavaggio e grassaggio e altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.

7. Per "erogatore" si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:

 

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore ed un misuratore;

c) una pistola con una valvola di intercettazione;

d) tubazioni di connessione;

e) dispositivi di sicurezza previsti ila normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui al D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

 

8. Per "colonnina" si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per "colonnina multi dispenser" si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

9. Per "self-service pre-payment" si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

10. Per "self-service post-payment" si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.

11. Per "gestore" si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie, nonché alla vigilanza e controllo dell'intera area di servizio.

12. Per "impianto ad uso privato" si intendono:

 

a) per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile;

b) gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse.

 

13. Per "contenitore-distributore mobile ad uso privato" si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agro meccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore — distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 31 luglio 1934.

l4. Per "erogato di impianto" si intendono i prodotte benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto "metano".

15. Per "ristrutturazione totale" si intende il completo rifacimento dell'impianto così come definito al precedente comma 3, comprendente la totale sostituzione e il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

 

Art. 3

Funzioni dei Comuni

 

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

 

a) per l'installazione e l'esercizio di distributori stradali di carburante per uso commerciale;

b) per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di unità da diporto;

d) alla modifica degli impianti pubblici stradali, ad uso privato e per unità da diporto;

e) al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali;

f) per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

 

2. Ai Comuni compete inoltre:

 

a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione e verificare se il nuovo titolare è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 15;

b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti;

c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 17 della presente legge

d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori per le violazioni accertate ovvero per le inadempienze determinatesi presso gli impianti di loro competenza;

f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;

g) trasmettere all'ufficio della Regione con funzioni di Osservatorio, di cui al comma 1 dell'articolo 7, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, modifiche e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.

 

Art.4

Programmazione regionale in materia di carburanti

 

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle Organizzazioni sindacali, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'art. 5, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione dei carburanti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

 

Art.5

Commissione consultiva regionale carburanti

 

1. E' istituita presso la struttura regionale competente la Commissione Consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

 

a) l'Assessore regionale di riferimento, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;

d) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;

e) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione — DI.STRA.GAS o un suo delegato;

f) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

g) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

h) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;

i) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

j) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

k) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

1) tre esperti del settore impianti di distribuzione carburanti;

m) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;

 

3. Gli esperti previsti dalla lettera 1), del comma 2 devono rilasciare, all'atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella Commissione consultiva regionale

4. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.

5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni. rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni. Ai componenti ed al segretario della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

6. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo. Il componente che, senza adeguata giustificazione, si assenta per tre volte di seguito, decade dal diritto ed è sostituito entro 60 giorni.

7. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. I voti degli astenuti sono considerati voti a favore. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 6

Compiti della commissione

 

1. La Commissione di cui all'articolo 5 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete.

2. La Commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

 

a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti;

b) la elaborazione di proposte, studi od iniziative inerenti le finalità di cui alla presente legge;

c) quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale.

 

3. La Commissione viene sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 9.

 

Art. 7

Osservatorio e sistemi informativi

 

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio, attingendo a personale già alle dipendenze della Regione, che allo scopo svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo, con l'ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:

 

a) al monitoraggio annuale, ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articolo 3, comma 9;

b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;

c) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

 

2. La Regione Calabria, in attuazione di quanto previsto al comma 1 ed al fine di esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza di cui all'art. 8, aventi caratteristiche territoriali omogenee, monitorandone le dinamiche evolutive in di qualità e di ammodernamento degli impianti.

 

Art. 8

Bacini di utenza

 

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il Regolamento di cui all'art. 21, appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:

 

a) erogato medio degli impianti calcolato su base annua;

b) densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);

c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;

d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;

e) sistemi locali del lavoro;

f) presenza di attività turistiche;

g) presenza di attrattori commerciali;

h) altitudine media del comune.

 

2. Con le modalità indicate dal Regolamento di cui al comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti nonché specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

 

Art. 9

Attività soggette ad autorizzazione

 

1. Sono soggetti ad autorizzazione:

 

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;

c) la ristrutturazione totale dell'impianto;

d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;

e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 22.

 

2. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 15.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli elementi indicati nel Regolamento di cui all'articolo 21, e redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Nel regolamento di cui all'articolo 21 è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.

4. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sanitaria e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai competenti Uffici delle Dogane e al proprietario della strada.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

7. L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nell'impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente, la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

 

Art. 10

Attività soggette a comunicazione

 

1. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui all'art. 9 è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada o alla società titolare modifiche della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettino le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

 

Art. 11

Incompatibilità territoriale

 

1. E' considerato incompatibile l'impianto che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:

 

a) sia situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) sia localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci ad Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

c) sia localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;

d) sia privo di sede propria e il rifornimento al veicolo o all'impianto avvenga sulla sede stradale. Il Comune può derogare a tale disposizione sempreché sia garantita la sicurezza della circolazione stradale;

e) sia localizzato a distanza non regolamentare da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non sia possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

 

Art. 12

Programmi di adeguamento o di chiusura

degli impianti incompatibili con il territorio

 

1. I Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) verificano i casi di incompatibilità territoriale previsti dall'art. 11. Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile presenta, entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza della verifica, un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento o rilocalizzazione dell'impianto medesimo ai sensi della vigente normativa, articolato in rispondenza alle comunicazioni di cui al successivo comma 3.

2. Il Comune verifica l'adeguatezza del programma entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, scaduto il quale la verifica si intende positiva.

3. Qualora la verifica di cui al comma 2 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di trenta giorni.

4. Il Comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.

5. Il mancato invio della comunicazione da parte del titolare dell'impianto nel termine previsto dal comma 1, ovvero la mancata effettuazione degli adeguamenti o rilocalizzazioni previste e verificate ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione di tutte le attrezzature e/o impianti situati sopra e sotto il suolo, ivi compresa la bonifica ambientale, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni a cura e spese del titolare dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

 

Art. 13

Deroga per gli impianti di pubblica utilità

 

1. Un impianto è considerato di pubblica utilità in presenza delle seguenti condizioni:

 

a) costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune;

b) l'impianto più vicino dista oltre 7 chilometri.

 

2. Il Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità che, ai sensi dell'art. 11, risulti incompatibile, fino all'entrata in esercizio di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

3. Il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

 

Art. 14

Attività complementari e servizi integrativi

 

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici a uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

 

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 15;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno ditali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

 

3. Le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 15, lo svolgimento delle predette attività.

4. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. In nessun caso può essere autorizzata negli impianti di distribuzione carburante, l'installazione di slot machine, Video Lottery Terminal e di qualsiasi altro tipo di congegno che assegnino in modo aleatorio vincite di premi in natura o in denaro, compresi gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS

6. Le slot machine, le Video Lottery Terminal e gli altri tipi di congegni di cui al comma 5 in funzione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge devono essere disattivati e rimossi entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 15

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

 

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010, non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti:

 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività per delitti di frode nella preparazione e alimenti previsti da leggi speciali; coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

 

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 3 giugno 1998, n. 252. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali:

 

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o somministrazione presso imprese esercenti l'attività nei settore alimentare o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materia attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

 

6. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

 

Art. 16

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

 

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane competente ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 15.

 

Art. 17

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

 

1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:

 

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 15;

b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;

c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;

e) nel caso di mancato rispetto di quanto prescritto dal comma 6 dell'articolo 14.

 

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.

 

Art. 18

Collaudo — Commissione di collaudo

 

1. Il collaudo dei nuovi impianti nonché delle modifiche previste all'art. 9, comma 6, e all'art. 24, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

 

a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio;

d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario;

 

3. La Regione convoca la Commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

4. La Commissione accerta:

 

a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;

c) la funzionalità dell'impianto;

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;

e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.

 

5. Gli esiti del collaudo dovranno essere comunicati entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione del collaudo stesso_ Se sono accertate irregolarità, la Commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti la Commissione ed al segretario spetta un rimborso spese omni comprensivo di 150,00 euro. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, all'Agenzia delle Dogane ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

 

Art. 19

Disciplina urbanistica

 

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, in tutte le zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività commerciali integrative, di cui all'articolo 14 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sotto zone del Piano Regolatore Generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998 sono adeguati dal Comune stesso alle disposizioni della presente legge e del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, se non conformi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione non abbiano fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2, o non abbiano provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito al comma 3, si applicano le norme vigenti.

3. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

4. I Comuni individuano la cubatura necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previste all'articolo 14, secondo quanto previsto dalla presente legge dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 21. In attesa dell'emanazione del Regolamento di attuazione di cui all'articolo. 21, si applica quanto stabilito al riguardo dalle norme vigenti.

 

Art. 20

Qualificazione e ammodernamento della rete esistente

 

1. Allo scopo di perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le Amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata la realizzazione, fino a 25 mq, di strutture destinate ai suddetti usi, laddove possibile.

3. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i Comuni sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria e ambientale gli impianti esistenti, e ne consentono, ove necessario, l'adeguamento.

4. I Comuni, qualora non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001, provvedono ai sensi della Legge 133/2008 e della Legge 27/2012.

 

Art. 21

Regolamento di attuazione

 

1. La Regione Calabria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, adotta il regolamento contenente:

 

a) l'individuazione dei bacini di utenza, di cui all'articolo 8, ai fini del monitoraggio della rete distributiva dei carburanti sul territorio regionale;

b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione;

c) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge;

d) misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

e) gli indirizzi in materia di orari e turni per gli impianti della rete ordinaria; 0 indicazioni ai Comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti sulla rete ordinaria.

 

Art. 22

Orari di apertura

 

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori.

3. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

4. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a 12 mesi.

5. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

6. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

7. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

 

IMPIANTI AUTOSTRADALI

 

Art. 23

Nuove concessioni

 

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Calabria ed è subordinata:

 

a) al rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge.

La dichiarazione di assenso si intende acquisita in caso di mancata risposta entro 90 giorni dalla richiesta. L'eventuale diniego dovrà essere corredato da apposita motivazione.

2. Nel caso in cui l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e al relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4.  La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

 

Art. 24

Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

 

1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio.

2. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'articolo 18.

 

Art. 25

Modifiche degli impianti

 

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio.

 

Art. 26

Trasferimento della titolarità della concessione

 

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 15.

2. Il trasferimento della titolarità della concessione non produce effetti sui termini di scadenza della concessione stessa

 

Art. 27

Rinnovo della concessione

 

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 34.

3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 18.

 

Art. 28

Decadenza dalla concessione

 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1296, qualora il titolare della medesima concessione non ottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta, la Regione Calabria dichiara la decadenza dalla concessione.

 

IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

 

Art. 29

Impianti ad uso privato

 

1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di certificati di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 18.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è rilasciata corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il numero degli autoveicoli di cui all'art. 2 comma 12 lettera a), intestati al richiedente.

4. La Regione svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all'articolo 5.

5. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto all'articolo 34.

6. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10.

 

Art. 30

Contenitori-distributori mobili ad uso privato

 

1. L'attivazione i contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 legge 7 agosto 1990 n.241, al Comune competente per territorio, il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

 

Art. 31

Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

 

1. Il prelievo di carburanti in idonei recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

 

Art. 32

Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

 

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da Diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli impianti di rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 18.

 

Art. 33

Vigilanza e controllo

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata da funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.

2. La violazione delle norme di cui alla presente legge, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative riportate all'articolo 34, è accertata dai soggetti di cui al comma precedente. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati alla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, la tutela della sicurezza e dell'Agenzia delle Dogane e del comando dei Vigili del Fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di segnalare alle autorità ed amministrazioni competenti, ogni anomalia di natura fiscale e quelle inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, qualora dovessero riscontrarne la presenza.

 

Art. 34

Sanzioni

 

1.  E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

 

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'art. 18;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato dalla lettera a), del comma 12, dell'articolo 2.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

 

a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 9 e 10;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione, ovvero pratica prezzi superiori rispetto a quelli esposti e pubblicizzati;

f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

 

4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

5. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

 

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'articolo 27, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

 

6. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1,2,3,4 spettano al comune, ove è istallato l'impianto. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 spettano alla Regione Calabria.

7. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 21

 

Art. 35

Norme transitorie ed abrogazioni

 

1. Se compatibili con la normativa vigente, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanza complete degli atti endo procedimentali previsti, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' data comunque facoltà agli interessati di adeguare la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire alle norme introdotte dalla presente legge.