Proposta di legge n. 457/9^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La proposta di legge tende alla liberalizzazione degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, lasciando al titolare la discrezionalità nella programmazione dell'orario e del calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi previsti dall'autorità sulla base di una programmazione annuale concordata.

Detta impostazione è adottata in perfetta aderenza con l'art. 11, comma 8, del decreto-legge 1/2012, ai sensi del quale i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

Peraltro, la proposta è pure ispirata ad analoga legge della Regione Liguria (l.r. 35/2012), nelle parti in cui quest'ultima ha superato il vaglio governativo di legittimità.

L'impostazione liberale, tendente ad assecondare la discrezionalità della programmazione del lavoro delle farmacie, lasciando impregiudicato il diritto alla salute della popolazione attraverso la garanzia alla generalità degli utenti della reperibilità di una farmacia aperta e accessibile, entro un ragionevole margine di distanza, è proposta nell'intero articolato.

In particolare, l'art. 1 fissa l'orario minimo settimanale garantito in 40 ore, distribuito su almeno cinque giorni e una fascia oraria obbligatoria per far fronte alle su citate esigenze di tutela della salute della popolazione.

Rispetto all'art. 1 della l.r. 2/1984, non sì distingue tra farmacie urbane, tenute a un orario ordinario di apertura di 40 ore, e rurali, tenute, invece, ad una apertura di 35 ore diurne settimanali. Si è mantenuta, invece, quanto a queste ultime, la possibilità di un orario ridotto in misura corrispondente all'apertura del dispensario farmaceutico e si è previsto un ampliamento della fascia obbligatoria nelle località turistiche, ovvero quando lo richiedano.

Si garantisce, poi, il servizio diurno e notturno, nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie (artt. 2 e 3 della proposta), con capillarità almeno invariata rispetto a quella di cui alla I.r. 2/1984, nonché la possibilità di usufruire di ferie per un numero massimo di 30 giorni annuali, senza che siano più obbligatoriamente imposte dall'autorità la chiusura settimanale, l'intervallo /pomeridiano o le ferie.

Inoltre, la proposta assegna alla programmazione del servizio farmaceutico, effettuata dall'ASP territorialmente competente, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti di riferimento, un ampio spazio, rinviando all'autorità sindacale la previsione dell'apertura delle farmacie al di fuori del calendario approvato, per rispondere, in maniera più puntuale, ad eventi imprevedibili o situazioni peculiari che dovessero presentarsi nel corso dell'annualità del calendario adottato.

Rimangono pressoché invariate le norme relative alla pubblicità degli orari e dei turni.

Infine, quale ulteriore novità rispetto al testo della l.r. 2/1984, della quale si prevede l'abrogazione, è introdotto un apparato sanzionatorio che punisce le violazioni delle norme poste a salvaguardia dei livelli minimi di attività e di servizio, a garanzia del migliore rispetto delle previsioni.

 

RELAZIONE TECNICO CONTABILE

 

Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri finanziari a carico della Regione Calabria.

 

Art. 1

(Orario diurno obbligatorio)

 

1. Le farmacie urbane garantiscono un orario minimo settimanale di apertura diurna non inferiore a 40 ore, distribuite su almeno cinque giorni, e obbligatoriamente nelle fasce orarie comprese dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

2. Le farmacie rurali garantiscono un orario minimo settimanale di apertura diurna obbligatoria non inferiore a 35 ore, distribuite su almeno cinque giorni.

3. Se il titolare di una farmacia rurale o unica gestisce un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), può essere autorizzato a un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

4. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali, il sindaco del comune, sentiti l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, può estendere la fascia oraria obbligatoria di cui al comma 1 fino alle ore 22,00.

 

Art. 2

(Servizio farmaceutico diurno)

 

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie, il servizio diurno è così assicurato:

 

a) nei comuni o frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata, tramite reperibilità, entro trenta minuti;

b) nei comuni e frazioni con popolazione fino a sessantamila abitanti, a turno da una farmacia e a chiamata, tramite reperibilità, entro trenta minuti;

c) nei comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a sessantamila abitanti, a turno e a battenti aperti nel rapporto di una farmacia ogni sessantamila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

 

Art. 3

(Servizio farmaceutico notturno)

 

1. L'orario notturno delle farmacie inizia al temine dell'orario diurno e termina all'inizio dell'orario diurno del giorno successivo.

2. Il servizio notturno è assicurato sulla base di turni stabiliti dall'ASP.

3. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie che si offrono di svolgerlo in modo permanente o a rotazione; se nessuna farmacia si offre, il servizio è assicurato dalla farmacia di turno più vicina, ovvero più facilmente raggiungibile, ed è svolto secondo le seguenti modalità:

 

a) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare;

b) nei comuni con popolazione compresa tra ventimila e sessantamila abitanti, a turno da una farmacia a battenti aperti fino alle ore 21,00 e a chiamata domiciliare dalle ore 21,00 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a sessantamila abitanti, a battenti aperti fino alle ore 21,00 e a battenti chiusi, tramite idoneo varco o sportello, dalle ore 21,00 fino all'apertura mattutina.

 

Art. 4

(Ferie annuali)

 

1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie annuali in uno o più periodi, fino a un periodo massimo di chiusura di trenta giorni lavorativi.

2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie.

3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.

4. Acquisito il parere favorevole dell'ASP e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il sindaco può autorizzare, purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale di cui all'articolo 7.

 

Art. 5

(Programmazione del servizio farmaceutico)

 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna farmacia, tramite le associazioni di categoria, o singolarmente, se non aderente ad esse, comunica all'ASP territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l'anno successivo, nonché le modalità e i termini di espletamento del servizio notturno.

2. In carenza di comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento dell'anno precedente.

3. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3, ciascuna ASP verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

 

Art. 6

(Predisposizione dei calendari annuali)

 

1. L'ASP, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, predispone, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie di ogni comune.

2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza.

 

Art. 7

(Adozione dei calendari annuali)

 

1. I comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano il rispettivo calendario di cui al comma 1 dell'articolo 6, che ha validità annuale.

2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero dei comuni in cui sono presenti zone a scarsa densità abitativa o montane o di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche possono, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico.

3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.

4. Sentiti l'ASP e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l'apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.

5. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti.

 

Art. 8

(Pubblicità degli orari e dei turni)

 

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Nei periodi di chiusura sono, altresì, indicate le farmacie di turno più vicine, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 1, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.

2. Sulla base del calendario di cui all'articolo 7, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le farmacie aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.

3. Nelle ore serali e notturne, le farmacie di turno mantengono accesa l'insegna luminosa e, nei casi di servizio a battenti chiusi, dispongono strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia.

4. Le dimensioni dell'insegna, mono o bifacciale, di cui al comma 3, non può essere inferiore a mezzo metro di diametro.

 

Art. 9

(Orari delle farmacie istituite ex art. 1 bis della 1.475/1968)

 

1. Il sindaco del comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell'ASP e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, fissa l'orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).

 

Art. 10

(Sanzioni)

 

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni:

 

a) articolo 1, commi 1 e 2, da euro 200,00 a euro 3.000,00;

b) articolo 4, comma 3, da euro 500,00 a euro 1.500,00;

c) articolo 5, comma 3, da euro 300,00 a euro 900,00;

d) articolo 7, comma 5, da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;

e) articolo 8, commi 1 e 2, da euro 200,00 a euro 600,00;

f) articolo 8, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00.

 

2. Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al sindaco.

3. Le violazioni accertate sono comunicate all'Ordine provinciale dei farmacisti per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

Art. 11

(Abrogazione)

 

1. La legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 (Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria) è abrogata.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.