Proposta di legge n. 453/9^

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge intende regolamentare uniformemente il sistema di trasporto di soccorso ed emergenza territoriale a valenza intrinsecamente sanitaria valorizzando il ruolo svolto dagli enti sanitari in tale ambito.

L'attività di trasporto sanitario è a tutti gli effetti un'attività economica e, come tale, deve sottostare alle direttive comunitarie, in particolare alle norme sulla concorrenza contenute nell'articolo 86 -trattato CE, oggi 106 del TFUE - e la normativa comunitaria relativa agli appalti ed in particolare ai modi di selezione dei soggetti affidatari prevista dalla direttiva 2004/18/CE recepita in Italia dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006).

La direttiva appalti distingue i servizi a cui si applicano le sue norme in due distinti allegati ove nei servizi elencati nel primo allegato vi è l'obbligo dell'applicazione integrale delle procedure previste dalla direttiva stessa, mentre nel secondo sono elencati i servizi a cui si applicano solo i principi di pubblicità, di trasparenza e non discriminazione. I servizi sanitari sono ricompresi in questo secondo allegato.

La Corte europea ha operato una distinzione tra i servizi di ambulanza distinguendoli a seconda che negli stessi assumano particolare rilievo gli aspetti medici dell'attività o meno, mentre la Commissione europea ha qualificato i servizi di ambulanza effettuati con assistenza medica o infermieristica come servizi sanitari (vedi Regolamento CE 213/2008 - e, precedentemente, Regolamento CE 2195/2002 - che all'allegato I inserisce i "servizi di ambulanza" al codice CPV 85143000-3 di cui alla categoria 25 "servizi sanitari").

La distinzione del trasporto sanitario da quello non prevalentemente sanitario rileva al fine di stabilire attraverso quale procedura sia possibile affidare lo svolgimento dell'attività a terzi. Infatti, mentre il servizio di trasporto di natura sanitaria può essere trasferito con affidamento diretto (attraverso la sottoscrizione di convenzioni rese pubbliche una volta concluse), a condizione che non vada oltre al costo effettivamente sostenuto, l'affidamento del trasporto non prevalentemente sanitario deve essere effettuato mediante procedure di evidenza pubblica che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

La presente proposta tiene conto di tale distinzione ed elenca esplicitamente le attività di soccorso con ambulanza nelle quali la parte "sanitaria" è preponderante e prevale su quella di trasporto, attività che sono oggetto del presente intervento normativo.

Una volta individuata esattamente l'attività di trasporto di emergenza urgenza, il progetto stabilisce che la stessa sia svolta dal Servizio sanitario regionale con l'ausilio degli enti sanitari a ciò autorizzati ed accreditati secondo le disposizioni della legge regionale n. 24 del 2008.

Tramite il presente intervento normativo, gli enti suddetti diventano pertanto, a pieno titolo, soggetti del sistema territoriale di soccorso e come tali inseriti nel circuito di programmazione regionale ed aziendale attraverso il sistema dell' accreditamento regionale, in modo da garantire ai cittadini calabresi il rispetto di predeterminati e specifici standard di qualità, uniformi in tutto il territorio regionale ed assicurare che gli enti a ciò • preposti debbano dimostrare non solo in fase iniziale ma anche per tutta la durata della loro attività il rispetto dei parametri di efficienza previsti.

Il progetto, infatti, prevede l'istituzione di un apposito elenco regionale, nel quale inserire i soggetti deputati ad esercitare l'attività di trasporto sanitario.

Le aziende sanitarie locali potranno quindi rivolgersi agli enti di cui all'elenco medesimo regolando i propri rapporti con le stesse tramite convenzione da stipularsi secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale. La Giunta regionale provvederà altresì a stabilire con cadenza triennale i criteri per la determinazione del corrispettivo da corrispondersi per i servizi resi.

Infine, l'articolo 7 contiene la previsione di speciali sanzioni a carico di chi dovesse effettuare servizi di trasporto sanitario in assenza della richiesta autorizzazione.

 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

La presente legge non contiene alcuna norma finanziaria in quanto il nuovo assetto organizzativo non comporta spese aggiuntive né a carico del bilancio regionale né a carico del servizio sanitario regionale. Si tratta esclusivamente di una rimodulazione nell'assetto organizzativo del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, le cui somme sono già previste nel bilancio di previsione dell'anno in corso all'UPB 6.1.01.01 — Spese inerenti al finanziamento del Sevizio Sanitario Regionale.

 

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

 

1. La Regione Calabria disciplina il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all'espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario calabrese, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

 

ART. 2

DEFINIZIONI

 

1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l'attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell'esercizio delle seguenti funzioni:

 

a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM)

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;

c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure.

 

ART. 3

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

 

1. Le attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all'articolo 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionali, rilasciati ai sensi della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e sociali pubbliche e private" s.m.i.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la Commissione consiliare competente, i requisiti necessari per l'accreditamento regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all'articolo 2.

 

ART. 4

ELENCO REGIONALE

 

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elenco regionale in cui, in fase di prima applicazione, sono iscritti enti sanitari e associazioni già autorizzati che svolgono l'attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza sul territorio regionale da almeno cinque anni.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo comma i comitati della Croce rossa italiana (CRI), a seguito di specifico accordo con il comitato regionale calabrese del medesimo ente, nonché le società e le associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i. e dei requisiti indicati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nel rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

3. L'elenco regionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, con nuovi enti sanitari e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.

4. I soggetti iscritti nell'elenco regionale sono sottoposti a verifiche periodiche, finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.

 

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

DI SOCCORSO ED EMERGENZA

 

1. L'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché dai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.

2. I rapporti con le ASP, nonché le modalità con le quali i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 concorrono all'attività di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono un sistema di budget definito secondo criteri basati sulla applicazione di costi standard individuati dalla Giunta regionale ed aggiornati con cadenza triennale.

4. In accordo con i soggetti convenzionati, sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità.

5. Qualora l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 4, le ASP possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio.

 

ART. 6

NORMA TRANSITORIA

 

1. I contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tra le ASP e i soggetti eroganti servizi di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conservano validità ed efficacia fino alla relativa scadenza. Qualora i contratti scadano in data antecedente l'approvazione dell'elenco regionale di cui all'articolo 4 e/o l'approvazione dello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, questi vengono prorogati, laddove possibile, fino al compimento degli atti necessari perché il successivo incarico venga affidato secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

ART. 7

SANZIONI

 

1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all'applicazione della sanzione.

2. L'utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.