Proposta di legge n. 451/9^

Relazione

 

Negli ultimi anni si è sempre più affermata la convinzione che la relazione uomo-animale possa apportare giovamento alle persone affette da disagi psichici e fisici, in particolare ai bambini e agli anziani.

Gli animali da compagnia possono costituire un valido supporto terapeutico svolgendo una funzione importante di mediatori nei processi educativi e riabilitativi.

Il diffondersi di interventi assistiti con gli animali pone l'esigenza di regolamentare la materia al fine di evitare interventi frutto di improvvisazioni con possibili conseguenze negative per gli animali e per gli utilizzatori.

La materia delle attività e terapie assistite dagli animali non trova in Italia una disciplina

organica. Un primo riconoscimento legislativo della pet therapy è avvenuto con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 che recepisce l'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. L'accordo fissa alcuni principi fondamentali e prevede che il Governo e le regioni valutino, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di iniziative in materia di interventi assistiti con gli animali.

In sintonia con il predetto DPCM e con iniziative analoghe adottate da altre regioni, la presente proposta di legge riconosce, su tutto il territorio regionale, il valore terapeutico e riabilitativo della pet therapy definendo gli interventi assistiti con animali, suddividendo le terapie effettuate con l'ausilio di animali, quali interventi terapeutici finalizzati a migliorare le condizioni di salute di un paziente; le attività svolte con l'ausilio di animali, quali interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati; le attività educative assistite con l'ausilio degli animali quali interventi che grazie alla didattica hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento.

Il testo disciplina gli ambiti applicativi ed introduce il carattere innovativo dell'accessibilità degli animali al seguito del proprietario o del detentore nelle strutture attrezzate.

Vengono posti i criteri di scelta degli animali ammessi agli interventi di pet therapy e si prevede l'istituzione di una Commissione regionale per le terapie e le attività assistite dagli animali, disciplinandone composizione e funzioni, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che formano equipes multidisciplinari di lavoro.

 

SCHEDA ECONOMICO/FINANZIARIA:

 

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 5 che disciplina la composizione della commissione regionale prevede espressamente la gratuità delle prestazioni rese da parte dei componenti designati.

L'art. 6 che prevede l'istituzione di equipes multidisciplinari di lavoro rinvia alle strutture interessate il compito di sostenere con proprie risorse di bilancio un'iniziativa progettuale di sviluppo della pet therapy.

L'art. 8 riassume gli elementi di giudizio che portano a sostenere l'invarianza della spesa della presente proposta.

 

Allegati :

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2013

2. Carta dei valori e dei principi sulla pet relationship

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria con la presente legge intende definire e promuovere le terapie assistite con gli animali (TAA), le attività assistite con gli animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo; ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento, stabilendo i parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute ed il benessere degli animali coinvolti al fine di evitare azioni che possano arrecare danni a carico dei fruitori e degli animali.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Le TAA, le AAA e le EAA rappresentano un metodo co-terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato sia a livello motorio che psicologico, assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Per TAA si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o problematiche psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.

3. Per AAA si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

4. Per EAA si intendono interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con la natura per istituti scolastici e centri riabilitativi.

5. L'insieme dei predetti interventi costituiscono gli Interventi Assistiti con Animali (IAA).

 

Art. 3

(Ambiti Applicativi e accessibilità)

 

1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione o in altri luoghi idonei.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determinerà criteri e le modalità per consentire l'erogazione degli interventi di cui all'art. 2 nonché le modalità per permettere l'accesso degli animali di affezione del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio Sanitario Regionale.

 

Art. 4

(Scelta degli animali ammessi)

 

1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi solo animali appartenenti a specie domestiche di età non inferiore a dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto; i cani ospitati nei canili possono essere eventualmente impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione coordinati da un medico veterinario esperto in comportamento animale e formati in coppia con l'operatore con il quale formano il binomio.

2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere;

3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA , AAA ed EAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi gentili, senza alcuna coercizione o maltrattamento e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto, senza l'utilizzo di stimoli avversativi al fine di garantire l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.

 

Art. 5

(Commissione regionale)

 

1. Per poter realizzare le finalità della presente legge con deliberazione di Giunta regionale si istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per le terapie e le attività assistite con gli animali.

La commissione deve essere composta da:

 

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un medico con specializzazione in neurologia o psichiatria;

c) uno psicologo;

d) un medico veterinario zooiatra;

e) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;

f) un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapista occupazionale, etc) con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;

g) un educatore professionale con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA.

 

Per i soggetti di cui al presente comma, se dipendenti con rapporto di pubblico impiego, la partecipazione è a titolo gratuito.

2. La commissione ha funzione di:

 

a) verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA , AAA e EAA sul territorio regionale;

b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione delle figure di cui al precedente punto a);

c) verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA , AAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;

d) valutare i requisiti professionali del personale addetto e coinvolto nei progetti di TAA, AAA e EAA;

e) creare un registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di servizi di TAA , AAA e EAA da tenersi presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;

f) definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA , AAA e EAA;

g) valutare i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA , AAA e EAA.

 

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonchè la durata in carica dei componenti della commissione.

 

Art. 6

(Equipes multidisciplinari di lavoro)

 

1. Le TAA le AAA e le EAA necessitano nella fase progettuale e di monitoraggio di equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.

2. Nell'equipe di cui al comma 1, è sempre prevista la figura di un medico specializzato in neurologia o psichiatria, uno psicologo, un medico veterinario zooiatra, un medico veterinario con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate, un operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.

3. Le equipes sono costituite dalle strutture di cui all'art. 3 c. i della presente legge senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Regione Calabria promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui al presente articolo.

 

Art. 7

(Norme di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che individua:

 

a) i requisiti strutturali e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA , AAA ed EAA;

c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA , AAA ed EAA;

d) i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti.

 

Art. 8

(Clausola invarianza oneri)

 

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria

 

ALLEGATI

 

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2013

2. Carta dei valori e dei principi sulla pet relationship

 

D.P.C.M. 28 febbraio 2003.

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265

Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1994, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

 

1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.

2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

a) assicurare il benessere degli animali;

b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;

c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;

d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

 

Acc. 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'àmbito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni princìpi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

Rilevato che, con nota 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

 

1. Finalità e definizioni.

 

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

 

2. Responsabilità e doveri del detentore.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

 

3. Controllo della riproduzione.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

 

4. Sistema di identificazione dei cani.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;

c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

 

5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;

b) le generalità della persona responsabile dell'attività;

c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;

d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;

e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;

f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;

g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

 

6. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico

a favore del benessere animale.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.

2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

 

7. Programmi di informazione e di educazione.

 

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei princìpi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;

c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

d) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

 

8. Manifestazioni popolari.

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

 

9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri.

 

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della «pet-therapy», le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la «pet therapy»;

b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

 

Allegato A

 

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

 

Peso del cane

in kg

Superficie minima

del pavimento del

box coperto/cane

in mq

Superficie minima adiacente al box

per il movimento del cane

 

 

 

 

meno di 10

da 11 a 30

più di 30

 

 

 

1,0

1,5

2,0

Fino a 3 cani m2 per ciascun cane

Oltre 3 cani m2 per ciascun cane

 

1,5

2,0

2,5

 

1,0

1,5

2,0

 

          

CARTA MODENA 2002

 

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI SULLA PET

RELATIONSHIP

 

Con il patrocinio di:

Ministero della Salute

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)

Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SC1VAC)

Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA)

Alma Master Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria

Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" -

Teramo

 

• Considerando la notevole mole di esperienze e di ricerche che da alcuni decenni si sono andate accumulando sugli effetti specifici dell'interazione uomo -animale in termini di benessere e di salute per l'uomo;

• considerando l'importanza dell'interazione con l'animale domestico e l'articolazione dei segmenti applicativi che utilizzano le diverse aree e tipologie di interazione nelle valenze emozionali, formative e assistenziali;

• considerando la necessità di inquadrare all'interno di una cornice disciplinare le diverse esperienze applicative dell'interazione uomo-animale realizzate in ambito psicologico, formativo e sanitario;

• considerando lo sviluppo della zooantro-pologia teorica a livello internazionale e la definizione - all'interno di questo ambito disciplinare - di una precisa e specifica valenza referenziate attribuibile al partner animale;

• considerando la necessità di circoscrivere l'apporto dell'animale a un contesto di interazione e non di sfruttamento e di definire la precisa area di operatività dell'intervento assistenziale da parte dell'animale;

• considerando la necessità di tutelare gli animali nella loro integrità psicofisica, nonché nei loro bisogni di welfare all'interno dei progetti applicativi e di ricerca tesi a valorizzare il portato della partnership animale;

• considerando la necessità di tutelare altresì i fruitori dei progetti di assistenza animale attraverso l'istituzione di una Carta dei Servizi che indichi i requisiti che il fruitore ha il diritto di aspettarsi da tali progetti;

• considerando la necessità di individuare delle prassi di controllo e di validazione delle inferenze e delle presentazioni dei protocolli di ricerca e di intervento nei progetti di assistenza condivisibili dalla comunità scientifica;

• considerando la necessità di istituire dei parametri curriculari per gli operatori pet-partner, nonché i requisiti professionali e di Equipe dei team prescrittivi in ordine allo specifico segmento di operatività;

• considerando la necessità di istruire un Codice di buone pratiche, sia di ordine tecnico-scientifico che di ordine bioetico, applicabile atte istanze requisitive - strutturali e professionali - e alle prassi;

• considerando la necessità di individuare un organo di controllo che valuti le proposte di ricerca, le evidenze ricavate e Le proposte di pubblicazione, i singoli protocolli e le linee guida, i progetti di intervento;

• considerando l'importanza di migliorare i progetti di comunicazione e di informazione riferibili alle prassi di pet-partnership, anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e definizione inequivocabile dei termini di riferimento;

• considerando la necessità di individuare livelli di intervento che commisurino valenze socio -assistenziali e valenze sanitarie, proponendo requisiti differenti di ordine e grado a seconda del profilo del fruitore;

• considerando la necessità di una ridefinizione del training animale riferito alle aree assistenziali e formative, nonché della definizione di precisi parametri valutativi e di specifici requisiti performativi degli animali;

• considerando la necessità di una definizione molto precisa e puntuale dei parametri sanitari medico-veterinari, di prevenzione delle zoonosi, di tutela della salute dell'animale, di tutela del benessere animale;

• considerando la necessità di fondare una comunità scientifica specifica che possa dare origine a comitati di pari nella valutazione delle evidenze e nella presentazione dei casi cimici e avviare un dibattito sulle esperienze;

• considerando l'assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di intervenire nel merito in alcun momento della filiera con il rischio di gravi danni a carico dei pazienti e degli animali;

• considerando la necessità di passare da una fase pionieristica priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo a una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale:

 

Premesse

 

Art. 1

Si riconosce il debito ontologico dell'uomo nei confronti dell'alterità animale; in particolare si ribadisce la necessità di preservare tale referenza. il rapporto con l'animale domestico costituisce un valore fondamentale per l'uomo e il processo di domesticazione da riconoscersi come patrimonio dell'umanità.

 

Art. 2

L'interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all'interno della società.

Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità.

La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.

 

Art. 3

Oggetto detta presente Carta è stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo -animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni che vengono implementate dalla presenza e dall'interazione con l'animate e non tanto dalla sua espressione performativa.

 

Art. 4

I protocolli di ricerca, di intervento e le relative applicazioni riferite all'interazione uomo-animali (progetti operativi) si riconoscono nelle acquisizioni della zooantropologia teorica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze.

 

Titolo 1 - La tutela degli animali

 

Art. 5 Bioetica animate

Ogni progetto operativo deve riconoscere l'animale come paziente morale nel rispetto di alcuni interessi specifici e imprescindibili riferibili alla senzienza, al benessere, all'espressione delle preferenze, all'integrità genetica.

L'animale non va considerato né in modo reificatorio né attraverso proiezione antropomorfica. Agli animali coinvolti nei progetti di pet therapy dovrà essere assicurata una corretta tutela del benessere a fine carriera.

 

Art. 6 Scelta degli animali

La scelta degli animali dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. L'animale cooperatore deve essere certificato in buono stato di salute psico¬fisico e funzionale.

 

Art. 7 Ruolo dell'animale

L'animale va inteso come cooperatore che, senza essere necessariamente presente in tutte le fasi di attuazione del progetto, possa comunque esprimere un ruolo diretto e indiretto nei confronti del fruitore, tale da far risaltare la referenza animale e il valore della relazione uomo-animale.

 

Art. 8 Salute e aspetti zooiatrici

Il buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle situazioni di stress derivanti dal lavoro.

 

Art. 9 Benessere animale

L'animale va mantenuto nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e psichico. Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall'attuazione dell'attività svolta.

 

Art. 10 Preparazione

Partendo dalle attitudini e predisposizioni specie-specifiche e individuali dell'animale deve essere realizzato un programma educativo e distruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico. Tale programma deve essere realizzato senza l'utilizzo di stimoli avversativi e deve avere come obiettivi l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.

 

Titolo 2 -Il fruitore

 

Art. 11 Definizione del fruitore

Il fruitore è la persona alla quale è destinato il progetto relazionale con l'animale attraverso l'attuazione degli obiettivi psico-fisici di cui all'art. 3

 

Art. 12 Diritti del fruitore

Il fruitore ha diritto a:

• relazionarsi con l'animale presso strutture idonee e attrezzate in modo adeguat o;

• usufruire di un progetto che sia costruito sulle sue specifiche necessità, nel rispetto dei principi generali della Carta Modena 2002;

• rapportarsi con animali che rispondano ai requisiti di cui al titolo 1; avvalersi di un servizio offerto da un'Equipe professionalmente qualificata nel rispetto dei singoli ruoli successivamente indicati al titolo 4.

 

Art. 13 Diritti all'informazione

E' diritto del fruitore e del suo tutore, qualora venga nominato ai sensi di legge, di:

• essere informato sugli obiettivi della programmazione e su eventuali rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento;

• poter valutare il livello di servizio offerto e ogni momento della filiera attraverso una Carta dei Servizi;

• poter accedere a informazioni relative a tipologie analoghe di progetti ed eventuali casistiche;

• conoscere i contenuti o il carattere sperimentale del progetto;

• vedere rispettate le norme della privacy.

 

Titolo 3 - L' interazione Uomo-Animale

 

Art. 14 Definizione di rapporto nel progetto operativo

Nell'ambito del progetto operativo il soggetto animate e il soggetto fruitore vengono posti in una relazione definente la partnership, ovvero di rapporto cooperativo.

 

Art. 15 Tutela della partnership

La partnership è tutelata dalla presenza di figure professionali specifiche responsabili che valutano costantemente l'interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell'interazione stessa.

 

Art. 16 Specificità dell'interazione

La tipologia ditale relazione va definita e programmata nell'ambito progettuale, tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni dei soggetti coinvolti e comunque monitorata e rivisitata durante tutti i momenti operativi.

 

Art. 17 Qualità dell'interazione

Per garantire uno stato di qualità dell'interazione, anche in termini di sicurezza, efficacia e congruità, le condizioni ambientali e temporali devono essere adattate di volta in volta sulla base delle caratteristiche dei partner e della situazione contingente n cui si interagisce.

 

Titolo 4 - Le prassi

 

Si ribadisce l'importanza dell'adeguatez-za delle competenze professionali rispetto alle caratteristiche dell'utenza.

 

Art. 18 Definizione dell'Equipe progettuale

Nella fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un' Equipe costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative al progetto.

 

Art. 19 Definizione del team prescrittivo

Nell'ambito dell'Equipe devono essere sempre presenti alcune figure professionali definite team prescrittivo, comprendenti:

• psicologo;

• medico veterinario zooiatra;

• medico veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate;

• operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.

Alcune delle competenze professionali succitate possono anche essere assunte da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.

Si raccomanda comunque di allargare il team a quante più possibili figure professionali per poter cogliere e sviluppare tutte le potenzialità dell'intervento.

 

Art. 20 Criteri di validazione per i progetti di ricerca

Nell'ambito della ricerca si ritiene indispensabile. applicare criteri di controllo e validazione riconosciuti dalla comunità scientifica nell'ambito delle scienze comportamentali applicate, nella ricerca psicosociale o nella scienza biomedica.

 

Art. 21 Criteri procedurali

Nella definizione dei progetti di intervento si ribadisce:

l'importanza di potersi avvalere del contributo specifico e contingente di ciascun operatore, la necessità di definire delle aree protocollari di intervento che consentano la riproducibilità dell'esperienza anche con l'obiettivo di definire delle linee guida riferite alle specifiche esigenze dei fruitori;

• la centralità del benessere del fruitore rispetto agli obiettivi del progetto;

• l'importanza di un bilanciamento tra l'iniziativa e le capacità professionali e personali degli operatori e le prassi metodologiche accreditate.

 

Art. 22 Istituzione della commissione

Si provvede ad istituire una commissione che si faccia carico di attuare e promuovere i principi ispiratori della carta attraverso:

• una banca dati sulle ricerche, evidenze, protocolli relativi a progetti operativi;

• la consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;

• la definizione di linee guida relative ai campi di applicazione;

• la raccolta delle notifiche dei progetti di ricerca con verifica della corrispondenza ai principi della carta e successiva certificazione su richiesta degli interessati (Enti e/o professionisti erogatori dei servizi).

 

Art. 23 Carta dei Servizi

 

Ci si impegna alta costituzione di una Carta dei Servizi che renda espliciti i requisiti minimi e i processi di qualitàtotale nell'erogazione del servizio.