Proposta di legge n. 419/9^

RELAZIONE

 

Le associazioni Pro Loco sono associazioni private senza scopo di lucro, che svolgono attività di interesse turistico, previste dagli art. 14, 15, 16 della Legge Regionale n. 8 del 5 aprile 2008. In Calabria sono operative circa 35o associazioni Pro Loco, con circa 30.000 volontari, che hanno saputo creare sinergie e collaborazioni tra di loro, nonché con altri enti del territorio, con l'intento di promuoverlo e valorizzarlo.

Le Pro Loco operano a livello comunale, ma l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) è articolata, a livello regionale della Calabria, in un Comitato Regionale e in cinque Comitati Provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione.

Il Comitato Regionale della Calabria è la struttura periferica dell'Unpli che riunisce le associazioni Pro Loco della Calabria iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, oltre che nel campo di attività proprio di tutte le Pro Loco - ossia in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili - anche in quello dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco medesime.

Nel corso degli anni, le Pro Loco sono diventate degli interlocutori importanti tra i soggetti del comparto turistico, proprio perché sono capaci di attrarre non solo residenti, ma anche e sempre più turisti, grazie alla qualità degli eventi proposti e alla loro crescente professionalizzazione.

Nel 2012 le Pro Loco aderenti all'UNPLI Calabria hanno organizzato numerose manifestazioni dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rievocazioni storiche, mostre d'arte e di fotografia, convegni e appuntamenti culturali, concerti e spettacoli folkloristici.

Il quadro normativo e le finalità del disegno di legge.

La sopra ricordata Legge Regionale n. 8/2008, dedica attualmente alle Pro Loco un'apposita sezione (capo terzo - articoli 14, 15 e i6), riconoscendone già il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale.

Con il presente disegno di legge si intende in particolare :

1. implementare la vigente disciplina, coordinandola con altre disposizioni di legge statale e regionale; si ricorda, a titolo di esempio:

a) la previsione della possibilità per le Pro Loco di svolgere attività nel settore sociale e del volontariato, in coerenza con il fatto che le Pro Loco possono iscriversi al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" (articolo 3 del DDL);

b) la previsione (articolo 4 del DDL) che il Comitato regionale della Calabria dell'UNPLI curi, con particolare riferimento alle attività relative a feste e sagre, l'elaborazione e la diffusione tra le Pro Loco di buone pratiche finalizzate, oltre che alla valorizzazione delle risorse locali:

1. all'orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti;

2. alla sostenibilità delle sagre;

3. ridefinire le relazioni delle Pro Loco con la Regione:

a) attraverso il riconoscimento della loro più importante struttura associativa (UNPLI) (articolo 4del DDL);

b) con la previsione di un unico Albo regionale invece che di cinque Albi provinciali (articolo 5 del DDL);

c) mediante la distinzione degli ambiti di attività, a seconda che siano esclusivamente locali (svolte dalle singole Pro Loco) o di livello regionale, provinciale o sovra comunale (effettuate tramite i Comitati regionale e provinciali dell'UNPLI o tramite i consorzi delle Pro Loco) e con il coerente ripensamento delle agevolazioni regionali in un'ottica più coordinata ed efficace, volta a premiare le migliori pratiche e a riservare le agevolazioni regionali a qualificati programmi di attività di ambito regionale, provinciale o sovra comunale (articoli 8 e 9 del DDL);

3. rimodulare le relazioni con gli enti locali, anche in considerazione della evoluzione normativa in materia: si pensi ad esempio al più marcato ruolo dei Comuni in campo turistico a seguito del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" (che tra l'altro introduce a favore dei Comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, l'imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo) e alla conseguente opportunità di prevedere che i Comuni possano, con risorse proprie, concedere contributi alle Pro Loco iscritte nell'Albo Regionale che presentino qualificati programmi di attività nell'ambito del territorio comunale (articolo io del DDL).

Commento ai singoli articoli.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva quanto segue. Il disegno di legge in primo luogo definisce le Pro Loco quali associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le loro attività nel territorio comunale in cui hanno sede, ma che possono, tramite i loro consorzi e previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti (o direttamente con i Comuni coinvolti, se nei territori di questi non operano Pro Loco) realizzare progetti e interventi riguardanti il territorio di più Comuni (articolo i del DDL).

Con gli articoli 2 e 3, il disegno di legge precisa poi le finalità, il ruolo e le attività delle Pro Loco quali strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale, ed in particolare di quelle relative :

a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;

b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione degli utenti del turismo;

c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;

d) allo sviluppo della conoscenza dell'identità calabrese;

e) alla informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, in convenzione con gli enti locali. L'articolo 4 prevede :

a) il riconoscimento dell'Unpli Calabria e dei relativi Comitati provinciali dell'UNPLI, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione;

b) una qualificata attività del Comitato regionale per la diffusione di buone pratiche tra le Pro Loco in tema di valorizzazione delle risorse locali, di orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti, nonché di sostenibilità delle sagre;

c) l'iscrizione d'ufficio all'Albo Regionale del Comitato Regionale Unpli e dei Comitati Provinciali dell'UNPLI.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano l'istituzione dell'Albo Regionale delle Pro Loco, i requisiti di iscrizione e le cause di cancellazione.

Con l'articolo 8 il disegno di legge prevede che:

a) le Pro Loco, per il perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei settori delle loro attività, possono stabilire rapporti di collaborazione, oltre che con altri organismi interessati, anche con gli enti locali e le autonomie funzionali competenti per territorio.

b) la Giunta Regionale può definire accordi di collaborazione con l'Unpli Calabria per lo svolgimento di qualificate attività in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità calabrese e allo sviluppo rurale.

L'articolo 9 prevede che la Giunta Regionale disciplini i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi per qualificati programmi di attività provinciale (a favore dei Comitati provinciali dell'Unpli), con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità calabrese e allo sviluppo rurale.

La norma finanziaria relativa alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 è all'articolo 11.

L'articolo 10 prevede che i Comuni possano, con risorse proprie, concedere contributi alle Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività nell'ambito del territorio comunale.

L'articolo 12 rimanda a provvedimento della Giunta Regionale la definizione delle disposizioni integrative e attuative della legge.

L'articolo 13 abroga espressamente le norme della Legge Regionale n. 8/2008, oggetto della presente novellazione.

Con l'articolo 14 si dispongono le procedure per il raccordo tra i soppressi Albi Provinciali e il previsto Albo Regionale e si danno disposizioni per la salvezza dei procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco che fossero in corso alla data di entrata in vigore della legge.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 9, quantificati complessivamente in euro ________________ e allocati nell'upb "________________", si fa fronte:

a) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

b) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "cultura" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

c) per euro ________________ con le risorse allocate nell'upb ________________ "identità calabrese" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

d) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "sviluppo rurale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014.

 

Articolo 1

Associazioni Pro Loco

 

1. Sono associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.

2. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, tramite i loro consorzi, in presenza di progetti ed interventi sovra comunali, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, per la realizzazione di progetti ed interventi riguardanti il territorio di più Comuni.

3. Nel Comuni in cui non operano Pro Loco, gli accordi sono conclusi con i Comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

 

Articolo 2

Finalità

 

1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio in cui hanno sede, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale, ed in particolare quelle relative:

 

a) alle peculiarità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico, delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;

b) all'animazione delle località turistiche e all'attrazione degli utenti del turismo;

c) all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare;

d) allo sviluppo della conoscenza dell'identità calabrese;

e) alla informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica in convenzione con gli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

 

Articolo 3

Attività delle Pro Loco

 

1. L'attività delle Pro Loco si svolge principalmente mediante:

 

a) iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico ed ambientale della località;

b) iniziative volte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, volte a fornire agli utenti del turismo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti, dell'offerta del territorio, delle occasioni di intrattenimento e di ogni altra attività legata alla cultura, ai prodotti agroalimentari ed artigianali e al tempo libero;

e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo;

f) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;

g) attività ricreative.

 2. Le attività di cui alla lettera d) del comma 1, sono svolte, anche avvalendosi dei moderni sistemi informativi e delle innovative tecnologie di comunicazione, secondo criteri di imparzialità, omogeneità e trasparenza e possono essere gestite dalle Pro Loco in convenzione con gli enti locali competenti, nel rispetto degli standard e delle modalità di coordinamento fra i soggetti del territorio definiti dalla Giunta Regionale.

 

Articolo 4

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)

 

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato Regionale della Calabria e in Comitati Provinciali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte a tale Unione.

2. Il Comitato regionale della Calabria è la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le Pro Loco della Calabria iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle Pro Loco e in quelli degli articoli 2 e 3.

3. L'Unpli Calabria cura altresì, con particolare riferimento alle attività relative a feste e sagre, l'elaborazione e la diffusione tra le Pro Loco di buone pratiche finalizzate, oltre che alla valorizzazione delle risorse locali, all'orientamento al consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti, nonché alla sostenibilità delle sagre .

4. L'Unpli Calabria indirizza, coordina e controlla l'attività dei Comitati Provinciali, rappresenta l'UNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni Pro Loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

5. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali dell'UNPLI sono iscritti d'ufficio all'albo regionale con le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 12-

 

Articolo 5

Albo regionale

 

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Albo Regionale delle Pro Loco.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale va presentata alla Giunta regionale, tramite il Comitato regionale dell'UNPLI di cui all'articolo 4, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco.

3. L'iscrizione all'Albo Regionale costituisce requisito per:

 

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;

b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

 

4. L'Albo Regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, nonché nel portale internet della Regione.

 

Articolo 6

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

 

1. Può essere iscritta all'Albo Regionale la Pro Loco che svolga le attività previste dall'articolo 3 da almeno un anno e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

 

a) svolgere la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'albo regionale; nei Comuni con una popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, secondo i dati disponibili del più recente censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), o che siano capoluogo di Provincia, previo parere favorevole delle Pro Loco già esistenti nel Comune, possono essere riconosciute anche più Pro Loco, purché non operanti nella medesima località;

b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 7.

 

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Giunta Regionale tramite l'Unpli Calabria di cui all'articolo 4.

3. La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unpli Calabria di cui all'articolo 4, da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, delibera la cancellazione dall'Albo Regionale della Pro Loco che si sciolga volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma i o che svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3.

 

Articolo 7

Statuto delle Pro Loco

 

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale lo statuto della Pro Loco deve prevedere:

 

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel Comune e per coloro che, non residenti, operino nel Comune per le finalità e attività di cui agli articoli 2 e 3;

d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui la Pro Loco ha sede.

 

Articolo 8

Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI

 

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nei settori delle loro attività, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione, oltre che con altri organismi interessati, anche con gli enti locali e le autonomie funzionali competenti per territorio.

2. La Giunta Regionale può definire accordi di collaborazione con l'Unpli Calabria di cui all'articolo 4 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità calabrese e allo sviluppo rurale.

 

Articolo 9

Bandi per i contributi regionali

 

1. La Giunta Regionale, per le finalità previste dall'articolo 2, disciplina con il provvedimento di cui all'articolo 12 i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità calabrese e allo sviluppo rurale ai Comitati Provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;

 

Articolo 10

Contributi comunali

 

1. Il Comune, con risorse proprie, può concedere contributi alle Pro Loco iscritte nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività di cui all'articolo 3 nell'ambito del territorio comunale.

 

Articolo 11

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 9, quantificati complessivamente in euro ________________ e allocati nell'upb "________________", si fa fronte:

 

a) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb  ________________  "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

b) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

c) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014;

d) per euro ________________, con le risorse allocate nell'upb ________________ "sviluppo rurale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2012-2014.

 

Articolo 12

Disposizioni integrative e attuative

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, detta disposizioni integrative e applicative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui agli articoli 8 e 9.

 

Articolo 13

Abrogazioni

 

1. Gli articoli 14, 15 e i6 della Legge Regionale n. 8/2008 sono abrogati.

 

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

 

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali, non iscritte all'Unpli, soppressi dall'articolo 3 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, devono seguire l'iter di iscrizione di cui all'art. 5 e 6.

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

 

SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO IAT

 

Il Progetto SIT IAT è un'iniziativa che ha l'obiettivo di realizzare una rete regionale degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica ove turisti e residenti possano incontrare l'intera offerta calabrese.

Le cinque province della Calabria, previa convenzione con il Comitato Regionale Unpli Calabria, su finanziamento della Regione Calabria, esprimeranno volontà di aderire in modo congiunto al PROGETTO SIT IAT per la realizzazione di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT a valenza regionale.

Ad ogni Provincia è data facoltà, entro 6o giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, di individuare, in linea con le deliberazioni della Regione, da due a quattro uffici IAT di interesse regionale, collocati presso snodi strategici.

Il progetto prevede diversi ambiti d'intervento :

1. Formazione del personale IAT - Realizzazione di un percorso formativo che integri le conoscenze già acquisite con quelle derivanti dai territori contigui  

2. Monitoraggio dei flussi turistici negli uffici IAT - Adozione di una metodologia unificata ed avanzata di rilevazione statistica degli utenti; diffusione in tempo reale di dati inerenti la tipologia di informazioni richieste, mediante utilizzo di questionari informatizzati.

3. IAT in rete - Implementazione dell'infrastruttura tecnologica a supporto di un Network Iat, in grado di razionalizzare, standardizzare e coordinare l'informazione complessiva della destinazione, nonché di velocizzare lo scambio informativo tra operatori, assicurando l'interoperabilità dei sistemi informatici già in uso. Le attività di coordinamento, dell'intero Progetto IAT, saranno affidate all'Ufficio IAT di Larnezia Terme che dispone del necessario ed indispensabile know how.

4. Comunicazione ed identità della rete IAT - Assicurare immediata riconoscibilità sia esterna che interna allo Iat e agli operatori, creando uno spazio espositivo dedicato; redigere pubblicazioni utili al turista in Calabria; coordinamento materiale informativo -promozionale edito dalle province.

5. Istituzione numero verde "informazioni turistiche" - Istituire e gestire un numero verde di informazioni turistiche a livello regionale,      

 

Art. 1

 

1. La Regione in collaborazione con l'Unpli Calabria realizza il Sistema Informativo Turistico IAT utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma i, l'Unpli Calabria in sinergia con la struttura regionale competente per il turismo:

 

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico.

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali.

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

 

3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, alla Giunta Regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

4. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

 

a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale.

b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico.

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione.

d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIT LAT.

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

 

5. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

6. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la Regione previa apposita convenzione con l'Unpli            gestire gli stessi in collaborazione con :

 

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo io;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale n. ______ del _______________ aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.