Proposta di legge n. 383/9^

Relazione illustrativa

 

La presente proposta ha l'obiettivo di riformulare alcune disposizioni contenute nella legge sul termalismo che potrebbero, nel testo attualmente vigente, rappresentare potenziali punti critici in vista della valutazione governativa sulla legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in riferimento in particolare ai commi. 1 e 2 dell'articolo 1.

Il comma 2 recita: "La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n, 323, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle necessarie qualifiche relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali operatore termale, massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e similari, disciplinandone profili e il percorso formativo." A tal riguardo, si deve sottolineare che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono disciplinate a livello statale dalla legge 23 giugno 1927 n. 1264, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. In particolare, quest'ultimo prevede solo la figura professionale del "massaggiatore e capo bagnino negli stabilimenti idroterapici", (art. 1) mentre non contempla né la professione dell'operatore termale, né altre professioni "similari'; come invece previsto dalla citata disposizione regionale. La costante giurisprudenza costituzionale, ha precisato, inequivocabilmente, che "non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine,  che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005)". Appare pertanto che l'articolo 1, comma 2 della legge regionale in esame, nella parte in cui prevede la professione dell'operatore termale o di professioni similari, si ponga contrasto con i principi fondamentali della richiamata legislazione statale in materia di "professioni" e di "tutela della salute", e conseguente violi l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

In merito al secondo comma della proposta se ne propone l'abrogazione per i seguenti motivi. Il comma 4 del medesimo articolo 1 della legge regionale in esame, dispone che "la Regione nell'ambito della promozione delle attività di formazione professionale nel campo dell'idrologia medica adotta un piano di aggiornamento culturale e professionale  del personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e di quello convenzionato", riconoscendo la disciplina dell'idrologia medica come specializzazione utile ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale. Sul punto si deve evidenziare che il D.M. dell'1 agosto 2005, che reca il "riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria", non prevede la disciplina dell'idrologia medica e pertanto la suddetta disciplina non è riconosciuta come specializzazione utile ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Tutto ciò premesso, si propone la seguente proposta di legge composta da un solo articolo, suddiviso in due commi. Il primo comma sostituisce il comma dell'articolo 1 della legge 38/2012; il secondo comma abroga il comma 4 del medesimo articolo.

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 l.r. 38/2012)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 1 (Finalità della legge) della legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria) è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, attiva iniziative di formazione professionale."

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della 1.r. 38/2012 è abrogato.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.