Proposta di legge n. 348/9^

RELAZIONE

 

La complessa realtà sportiva ed in particolare la valorizzazione del patrimonio edilizio sportivo connesso merita da parte delle Istituzioni pubbliche una particolare attenzione.

Il Consiglio Regionale ha avviato negli ultimi due anni una profonda e radicale riforma dell'intero sistema sportivo attraverso un coinvolgimento delle federazioni ed associazionismo sportivo che ha portato allo storico risultato di consegnare ai calabresi una legge di riordino fortemente innovativa.

Ciò è stato possibile grazie soprattutto alle sollecitazioni ed all'impegno profuso da tutto il mondo sportivo interessato.

E' necessario, in questa ottica, dare attuazione alla Legge 289/2002 che, all'art. 25 prevede una specifica regolamentazione delle modalità di affidamento degli impianti sportivi pubblici da parte degli enti pubblici territoriali.

La legge introduce profonde innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, con la finalità di riformare la disciplina del settore sportivo e rispondere alle molteplici istanze di cambiamento avanzate dagli operatori nel corso degli anni.

Gli obiettivi di fondo di tale azione sono tesi a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, agevolando l'affidamento a società sportive caratterizzate dall'elemento volontario con un utilizzo dell'impianto per tutto l'anno sportivo.

E' evidente l'interesse di tutti ad una disciplina della materia dal parte della Regione Calabria, al pari delle altre Regioni ,e soprattutto al ruolo di governance che devono assumere, nell'impostazione di un testo legislativo ad hoc, i Comuni e le Province, che sono i necessari interlocutori dell'intero associazionismo sportivo.

La presente proposta di legge, arriva in realtà dopo ben 10 anni dalla legislazione nazionale in materia, e colma un vuoto normativa consistente per lo svolgimento dell'attività sportiva, rafforzando il rapporto tra le istituzioni pubbliche e lo sport, e definendo chiaramente diritti e doveri di entrambi.

Il luogo dove svolgere l'attività sportiva infatti deve essere caratterizzato da principi di funzionalità sportiva ; di sicurezza ;l'impianto sportivo pubblico deve garantire, inoltre la massima partecipazione e fruizione possibile.

Al contempo si propone tra gli obiettivi di miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica, nonché favorire l'avviamento al lavoro dei giovani in cerca di primo impiego.

Il testo, composto da soli 7 articoli, è molto snello, per non provocare un'ingerenza nell'autonomia degli enti locali, ma contestualmente disciplina dettagliatamente le modalità di concessione e di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non vengono gestiti direttamente dagli stessi, al fine salvaguardare le strutture sportive pubbliche e migliorare la qualità razionalizzando e ottimizzando nel contempo i relativi costi di gestione

Gli Enti pubblici territoriali devono individuare gli affidatari degli impianti attraverso procedure di evidenza pubblica, differenziata asseconda la tipologia dell'impianto nel rispetto dei criteri di garanzia di imparzialità e rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, attraverso l'utilizzo dello strumento dell' avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

 

Art. l

Oggetto e Finalità

 

1. La presente legge disciplina le modalità di concessione e di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non vengono gestiti direttamente dagli stessi, in attuazione dell' art. 90 comma 24, 25 e 26 della Legge 289 del 27/12/2002, al fine di migliorare la qualità delle strutture sportive pubbliche, razionalizzare ottimizzare i relativi costi gestionali

2. La Regione con la seguente legge Intende valorizzare, tutelare e salvaguardare il patrimonio dell' edilizia sportiva e le strutture ad esse annesse, favorendo la concessione degli impianti sportivi allo associazionismo sportivo ,espressione del territorio, che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro, nel rispetto dei requisiti e dei criteri e indicati nei successivi articoli.

3. Gli impianti sportivi devono essere fruibili dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalle federazioni ed enti di promozione sportiva, dalle scuole, cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato adottando criteri di trasparenza razionalità, obiettività ed economicità.

4. Ai fini della presente legge si distinguono gli impianti sportivi nelle seguenti tipologie:

 

a) impianti sportivi di esercizio senza rilevanza economica che per dimensioni, caratteristiche tecniche, ubicazione ed utenza, possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività sportiva organizzata dalle Fsn e Dsa, attività di allenamento , attività di addestramento, attività agonistica, attività promozionale, attività ricreativa ed amatoriale e risultano improduttivi di utili o producono introiti esigui insufficienti a coprire i costi di gestione;

b) impianti agonistici ufficiali delle Fsn e Dsa sono di rilevanza economica ed atti a produrre utili.

 

Art. 2

Soggetti affidatari

 

1. Gli Enti pubblici territoriali, che non intendono gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà, possono affidare la gestione in via preferenziale alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla Fsn, Dsa e Eps regolarmente iscritte nel Registro nazionale del Coni anche in forma associativa.

2. In caso di affidamento di impianti sportivi che per dimensioni e che per altre caratteristiche sono da considerarsi di rilevanza economica, i soggetti indicati al comma precedente devono dimostrare di possedere di requisiti imprenditoriali e capacità tecniche, organizzative e finanziarie per poter garantire una sana e corretta gestione dell' impianto.

3.  Nel caso di impianto sportivo che per caratteristiche, destinazione ed uso può essere utilizzato da una o più discipline sportive, saranno considerate, la dove vi siano più richieste, in ordine preferenziale, le domande delle società o associazioni sportive dilettantistiche e successivamente gli enti sportivi che praticano la disciplina sportiva relativa all' impianto.

4.  Nel caso in cui siano presentate più domande da parte di più associazioni e/o società sportive dilettantistiche, 1' affidamento dell' impianto sportivo deve essere concesso in via preferenziale in base ai requisiti riportati nel successivo articolo.

5. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui allo articolo successivo; in questo caso 1' affidamento è consentito a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

 

Art. 3

Criteri di affidamento degli impianti

 

1. Gli Enti pubblici territoriali individuano gli affidatari degli impianti attraverso procedure di evidenza pubblica, differenziata asseconda la tipologia dell'impianto nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) garanzia di imparzialità e rispetto dei principi di trasparenza e correttezza;

b) utilizzo dell' avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica e non dell' impianto;

 

2. La scelta della proposta più vantaggiosa avviene attraverso la valutazione dei seguenti requisiti:

 

a) anzianità della Società con riferimento all'anno di fondazione e affiliazione alle Fsn, Dsa, Eps;

b) attività svolta negli ultimi due anni;

c) numero di iscritti e tesserati cui ha contato 1' affidatario con riferimento nello anno precedente alla selezione pubblica, comprovata da idonea documentazione, con riferimento all' attività praticabile nell' impianto;

d) compatibilità della disciplina sportività praticata dalla Società o Ente Sportivo e la tipologia tecnica sportiva dell' impianto;

e) esperienza maturata nella gestione degli impianti sportivi;

f) consistenza economica della società o Ente sportivo e proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell' impianto;

g ) piano organizzativo, conduzione e funzionamento dell' impianto;

h) piano annuale di utilizzazione dell' impianto;

i) eventuale piano di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti e la ottimizzazione delle spese di gestione dello stesso.

 

3. La Società, Associazione ed Ente sportivo che antecedentemente alla approvazione della Legge ha in essere rapporti di gestione dell' impianto sportivo ha titolo preferenziale nell' affidamento dello stesso, a parità di valutazione.

4. Possono essere ammessi nella valutazione della gestione raggruppamenti temporanei fra società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici.

5. Al fine di una valutazione delle richieste gli Enti pubblici proprietari degli impianti possono individuare ulteriori criteri ed elementi di ammissione.

 

Art. 4

Convenzioni

 

1. Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto affidatario dell' impianto sportivo apposita convenzione che stabilisce la durata.

2. Nella convenzione devono essere definiti i criteri per 1' uso dell' impianto e delle attrezzature annesse, le condizioni giuridiche, economiche della gestione e sono stabiliti altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici dell' impianto.

3. La convenzione persegue le finalità di salvaguardare l'impianto sportivo e le attrezzature annesse, di utilizzare l'impianto per l'attività del soggetto gestore, migliorare 1'impianto ed ottimizzare l'uso anche per altre attività promozionali e sociali.

4. Alla convenzione devono essere allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti conformemente alle seguenti indicazioni:

 

a) il piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell' utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell' impianto. Il gestore può modificare ed aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell' ente proprietario dell' impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contenente le descrizioni delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, di vigilanza nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell' impianto sportivo.

 

5. Nel corso dell' anno il gestore può apportare variazioni ai piani, che devono essere comunicati all' Ente proprietario e dallo stesso approvate.

6. Qualsiasi miglioramento da apportare all' impianto sportivo deve essere concordato ed approvato dall' Ente proprietario.

7. La convenzione può essere revocata con preavviso di tre mesi, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioramento, apportate dall' ente gestore ed approvate dell' Ente proprietario.

8. Nella convenzione deve essere previsto il canone annuale di affidamento dell'impianto che deve essere determinato in relazione alla tipologia dello stesso.

9. L'ente gestore può stipulare dei rapporti di convenzione d'uso con altri soggetti per singole manifestazioni, allenamenti od altre eventi che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto.

10. L'Ente gestore che intende affidare in gestione alcuni servizi inerenti 1' impianto e che garantiscono una migliore fruibilità deve essere autorizzato del Ente proprietario.

11. L'Ente gestore può stabilire tariffe d' uso dell' impianto a terzi, che devono essere approvate dall' Ente proprietario. Gli introiti delle tariffe sono a favore dell' ente gestore

12. Nel piano di utilizzo l'Ente proprietario può riservarsi l'uso dell' impianto per proprie manifestazioni, da indicare espressamente al momento della stipula della  convenzione, oppure  nei casi di particolari esigenze da concordare con l'Ente gestore.

13. Ente gestore non può effettuare modifiche e migliorie strutturali all' impianto.

14. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti affidatari, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extrascolastici.

15. Per particolari esigenze, l'Ente proprietario potrà inserire ulteriori criteri e condizioni.

 

Art. 5

Esclusione e deroghe

 

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.

2. Gli Enti pubblici territoriali possono procedere all' affidamento diretto dell' incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso 1' affidamento diretto dell' incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.

 

Art. 6

Vigilanza e controlli

 

Gli Enti pubblici territoriali possono procedere al controllo e alla verifica dell' impianto sportivo con personale addetto nel rispetto della normativa vigente ed delle disposizioni previste dalla convenzione.

 

Art. 7

Norma transitoria

 

Le convenzioni ed altri accordi di gestione stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.