Proposta di legge n. 347/9^

RELAZIONE

 

La Comunità Europea, allo scopo di perseguire, con la prevenzione, obiettivi di tutela ambientale finalizzati al miglioramento della Salute Umana, ha ribadito l'importanza e l'urgenza per ogni Stato Membro di dotarsi di un Piano Nazionale di prevenzione ed ha sottolineato la necessità che all'interno di tali piani venga dato particolare rilievo agli inquinanti presenti negli ambienti confinati, quali il radon.

Il radon e i suoi prodotti di decadimento sono stati classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro¹ [IARC/OMS] come agenti cancerogeni di gruppo 1 - agenti di accertata cancerogenicità per l'uomo. Le indagini finora condotte stimano che il rischio individuale sull'intera vita di essere colpiti da neoplasia polmonare dovuta all'esposizione continua a 75 Bq/ sia dell'ordine dell'1% (tra i non fumatori) e del 15% (tra i fumatori).

In ambito europeo, pertanto, con la Raccomandazione 90/143/Euratom del 21/02/1990" tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi", la Comunità Europea ha dettato una serie di disposizioni intese non solo a promuovere presso gli Stati Membri una maggiore sensibilità al problema, ma anche a stimolare l'adozione di provvedimenti atti a ridurre l'esposizione della popolazione a tale inquinante. Detta Raccomandazione individua in 400 Bq/ il livello di concentrazione media annua di gas radon oltre la quale è necessario intraprendere un'azione di bonifica per gli edifici già esistenti, mentre per quelli da costruire il livello di concentrazione da non superare è di 200 Bq/.

Risulta, quindi, necessario includere tra gli obiettivi di prevenzione per la tutela dell'ambiente e della salute anche il miglioramento del contesto ambientale, prevedendo in particolare tra gli obiettivi realisticamente perseguibili nel contesto italiano, la riduzione del rischio di tumore polmonare derivante dall'esposizione a radon mediante la riduzione della sua concentrazione nelle abitazioni ed in altri luoghi chiusi.

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¹1. WHO-IARC (World Health Organization - International Agency for Research on Cancer). IARC Monograph on the Evaluation of Carcinogenic risks to Humans: man-made minerai fibers and Radon. IARC Monograph Vol.43, Lyon, France: 1988.

2. NRPB (National Radiologica) Protection Board). Health Risks from Radon, ISBN O-85951-449-8; 2000.

3. BEIR-VI (Committee on Health Risks of Exposure to Radon National Research Council). Health Effects of Exposure to Radon. National Academy Press, Washington D.C.; 1999.

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A tale proposito, il problema può essere affrontato mirando ad individuare le situazioni caratterizzate da elevate concentrazione di radon e le relative fonti di provenienza, oltre che attraverso la predisposizione di norme specifiche, lo studio degli interventi correttivi, la corretta informazione della popolazione e la definizione degli obiettivi formativi delle categorie professionali interessate.

Con l'intento di aderire a questa iniziativa e sulla scorta delle linee tracciate dalla raccomandazione europea, ma soprattutto tenuto conto della rilevanza ambientale del problema, la Regione Calabria, con il Progetto di Legge Regionale "Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon" intende prevenire e limitare i rischi connessi all'esposizione al gas radon nei luoghi di vita e di lavoro. Altresì, intende realizzare il miglioramento del livello di protezione della popolazione e dei lavoratori dall'esposizione ai radioisotopi di origine naturale, con particolare riguardo al gas radon.

A questo scopo intende intraprendere azioni atte a potenziare e coordinare la rete di rilevazione regionale della radioattività, acquisendo, elaborando, valutando, utilizzando e diffondendo i dati rilevati.

 

Relazione Economico — Finanziaria

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in Euro 150.000,00 si provvederà con le risorse disponibili all' UPB 3.01.01.02 (Ambiente) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Interventi per il monitoraggio ed il controllo ambientale, comprendenti il supporto alla cooperazione e allo sviluppo delle strutture pubbliche Anpa ed Arpacal, la realizzazione di censimenti su scala regionale, lo sviluppo della rete di controllo e monitoraggio, la realizzazione di laboratori integrati, nonché per il sostegno di iniziative di prevenzione dell'inquinamento (Misura 1.9)", capitolo 2512203 - Risorse Vincolate - (UPB 3.01.01 - Capitolo: 2329201 della entrata).

La Giunta Regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui agli art. 22 e 23 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, recante norme in tema di "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria".

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio che verrà istituito con la denominazione "Spese per la prevenzione e la salvaguardia dai rischi derivanti da esposizione a gas radon".

 

ARTICOLO 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon proponendosi la determinazione dei livelli di concentrazione di attività del gas radon sul territorio regionale, anche al fine di migliorare l'attuale, debole e poco coordinata conoscenza dello stato dell'Ambiente in Calabria.

L'obiettivo è il miglioramento del livello di protezione della popolazione e dei lavoratori dall'esposizione a radioisotopi di origine naturale presenti nelle matrici alimentari, ambientali, nelle acque e nelle matrici di origine antropica utilizzate come materiali da costruzione. A questo scopo devono essere intraprese azioni atte a potenziare e coordinare la rete di rilevazione regionale della radioattività, favorendo l'acquisizione, l'elaborazione, la valutazione, l'utilizzo e la diffusione dei dati rilevati. Quanto sopra in ottemperanza alla normativa vigente che richiede alle Regioni di realizzare una mappa per l'individuazione delle radon prone areas (lettera b del Capo III-bis, del D.Lgs. 241/00), zone ad elevato rischio radon, ed alle Raccomandazioni dell'Unione Europea.

 

ARTICOLO 2

(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi

connessi all'esposizione al gas radon)

 

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, adotta dalla data di entrata in vigore della presente legge il "Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon", di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPACal), ai sensi della Legge Regionale n.20/99 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACal)" e della collaborazione di enti istituzionali quali Università pubblica, CNR, INFN ed altri soggetti con essi convenzionati.

3. Il Piano, tenendo conto anche delle disposizioni di cui al Capo III bis del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), dovrà prevedere, preliminarmente, la redazione di una "Carta della Suscettibilità alle Emissioni di Gas Radon" a scala regionale, finalizzata all'individuazione di aree più esposte alla contaminazione da Radon in funzione dei diversi contesti geologici locali. Per le aree definite nella suddetta carta, nel Piano dovranno essere previste le seguenti azioni:

 

a. definizione dei criteri e metodi del monitoraggio del Radon nel suolo, nelle acque e negli edifici (protocolli di misura, ubicazione e frequenza delle misure, etc.);

b. misura dei livelli di concentrazione di gas radon, da rappresentare anche in una specifica carta tematica a scala regionale (di maggiore dettaglio rispetto alla "Carta della Suscettibilità..."), con riferimento alle principali caratteristiche geologiche del territorio;

c. individuazione, sulla cartografia menzionata al punto b), delle aree a maggior rischio radiologico da Radon per la salute;

d. indicazione di criteri, prescrizioni e modalità per la predisposizione di azioni di rimedio per il recupero e il risanamento degli ambienti di vita e di lavoro;

e. indicazione dei criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare per le nuove edificazioni in aree a rischio (con priorità per quelle di cui alla lettera c), e delle azioni di rimedio per le strutture già esistenti e che mostrino un rilevante rischio radiologico da Radon;

f. individuazione tra le aree a rischio (con priorità per quelle di cui alla lettera c) di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico;

g. definizione delle modalità di formazione di figure professionali capaci di misurare le concentrazioni di Radon, effettuare l'analisi dei rischi connessi, ed individuare le relative misure di mitigazione;

h. definizione delle modalità di informazione e divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, e di applicazione delle misure di prevenzione;

i. indicazione delle misure di prevenzione e di riduzione del rischio connesso all'emissione di gas radon;

j. indicazione delle modalità per la realizzazione, a cura dell'Azienda Sanitaria (ASP) di cui alla legge regionale 11 maggio 2007 n.9, di uno studio epidemiologico della popolazione.

 

4.  Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, piani stralcio (a scala di maggior dettaglio rispetto alle mappe previste al comma 3) limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon superiori ai livelli d'azione definiti dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

6. Il piano, i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.

8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.

9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera d-e), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.

 

ARTICOLO 3

(Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevato rischio radon)

 

1. Ai sensi dell'articolo 10-sexies del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito delle aree identificate dal piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati a norma dell'articolo 10-septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

2. In attesa di specifiche linee guida, che saranno emanate secondo le procedure previste dalla normativa (art.10-septies del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) da una apposita "Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni", da attivare nell'ambito della "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria" già istituita presso l'ANPA, possono costituire un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza le "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" contenute nel documento della "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome" del 06/02/03.

3. L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ARTICOLO 4

(Organismi di misura)

 

1. Nelle more della definizione degli elenchi di organismi propriamente riconosciuti ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., la Regione Calabria, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPACAL e delle istituzioni di cui all'art. 2 della presente legge, predispone un elenco di organismi di misura del radon sulla base dei più recenti requisiti minimi individuati su scala nazionale;

2. Gli organismi pubblici e privati presenti in elenco sono censiti mediante avviso pubblico diretto a soggetti pubblici e privati che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti nel capitolo 3 del documento "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" emanato nell'anno 2003 dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sopra citato, riconosciuto a livello nazionale;

3. Al fine della costituzione degli elenchi di cui al comma 2, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza al Dipartimento Politiche dell'Ambiente, opportunamente documentata;

4. Si sottolinea che tale elenco viene predisposto ed aggiornato periodicamente allo scopo di fornire un utile servizio ai propri cittadini e soprattutto di uniformare i criteri di misura e le azioni di caratterizzazione delle misure, in accordo ai migliori standard nazionali. Tale elenco non ha alcuna valenza di accreditamento per i soggetti, in quanto le regioni non sono istituti abilitati al riconoscimento degli organismi di misura;

5. Sulla scorta di un approfondito esame dei requisiti tecnici posseduti da coloro che ne avranno fatto richiesta, ai sensi del comma 3, sarà elaborato un elenco dei soggetti autorizzati alle misure ed al monitoraggio del radon;

6. Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente elaborerà un documento con il quale verranno definite le tecniche di misurazione del radon e le azioni di rimedio e di mitigazione nelle costruzioni;

7. Accanto all'attività di accertamento, misurazione e lettura delle rilevazioni che verrà svolta dagli organismi riconosciuti, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente svilupperà una serie di iniziative per la prevenzione dal rischio radon negli ambienti di vita e di lavoro.

In particolare, la Regione Calabria, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’ARPACAL e delle istituzioni di cui all’art. 2, assicurerà:

 

a) l'approfondimento metrologico e metodologico delle aree ad alto potenziale di radon;

b) la gestione di una banca dati regionale delle misure e delle bonifiche per monitorare nel tempo lo stato dell'ambiente in materia di inquinamento da gas radon;

c) l'attivazione di un numero verde;

d) la redazione di una guida pratica per la comunicazione del rischio radon;

e) la predisposizione di una campagna informativa di educazione sanitaria ed ambientale in tema di prevenzione dei rischi da esposizione a gas radon.

 

ARTICOLO 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di Euro 150.000,00, con allocazione all' UPB 3.01.01.02 (Ambiente) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Interventi per il monitoraggio ed il controllo ambientale, comprendenti il supporto alla cooperazione e allo sviluppo delle strutture pubbliche Anpa ed Arpacal, la realizzazione di censimenti su scala regionale, lo sviluppo della rete di controllo e monitoraggio, la realizzazione di laboratori integrati, nonché per il sostegno di iniziative di prevenzione dell'inquinamento (Misura 1.9)"

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.