Proposta di legge n. 341/9^

RELAZIONE

 

Secondo l'Istituto nazionale di statistica , separazione e divorzi sono aumentati nel 2002 rispettivamente del 4,9% e 4,5% rispetto all'anno precedente, e del 52,2% e 54,7% rispetto al 1995. Nel 2002 le separazioni sono state 79.642 e i divorzi 41.835.

La propensione a ricorrere a separazione e divorzio è più alta al Nord che non nel Mezzogiorno: se nel 2002 si rilevano al Nord 6,3 separazioni e 3,7 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate, al Sud si registrano 3,7 separazioni e 1,6 divorzi. A livello regionale, i valori massimi si raggiungono in Valle d'Aosta (8,7 separazioni e 5,9 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate) e in Lombardia (6,4 separazioni e 3,5 divorzi); i valori più bassi si riscontrano in Basilicata (1,3 separazioni e 1 divorzio) e Calabria (2,6 separazioni 1,2 divorzi).

Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e 1'89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre.

Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre,il soggetto erogatore dell'assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi. Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%.

Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l'uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%).

Nel 2003 l'importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,50 euro per i divorzi. L'ammontare del contributo mensile varia ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,60 euro nelle separazioni con minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori.

Scopo della presente legge è quello di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, agevolando il coniuge debole nell'accesso al credito.

Spesso, infatti, lo stesso non è solvibile per cui gli istituti di credito sono impossibilitati a concedere i prestiti richiesti.

Con questa legge regionale si dà, pertanto, la possibilità nonché l'opportunità al coniuge debole separato o divorziato di poter ottenere un prestito, sebbene contenuto entro un certo tetto.

Spesso si ha la necessità del prestito bancario per cure mediche, per sé o per i figli, per lavori da eseguire presso la propria abitazione, per l'acquisto di una autovettura, per fini lavorativi o familiari e quant'altro.

Ciò comporta, quindi, un importantissimo passo avanti sul fronte della democrazia paritaria tra i coniugi nonché tra uomo e donna.

Se si tiene conto, poi, che il coniuge debole nel 90% dei casi è la donna, in caso di separazione o divorzio, economicamente è proprio colei che subisce le conseguenze peggiori per cui il rinserimento in società è molto più difficile.

Dunque con questa legge si tende a ridare dignità, alla persona che si trova a iniziare un nuovo percorso di vita dopo una esperienza devastante quale è quella della separazione o del divorzio, contribuendo ad un concreto ed effettivo rinserimento sociale.

La proposta di legge evidenzia che gli istituti di credito presso i quali ricercarne l'accesso debbano essere aziende di credito a carattere regionale e pertanto tale materia rientra nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Nella materia di legislazione concorrente spetta alla Regione la potestà legislativa.

Le leggi Regionali rimuovono come già detto ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale e culturale ed economica.

Pertanto lo spirito di questa legge è quello di far sì che in seguito ad una separazione o ad un divorzio non si cada nel baratro totale della disperazione ma si possa intravedere in quell'assegno di mantenimento anche una piccolissima autonomia decisionale e gestionale.

Pertanto è una disposizione normativa che andrebbe ad incidere positivamente nella sfera relazionale ed economica di soggetti deboli, svantaggiati economicamente.

 

Articolo 1

 

In caso di separazione consensuale omologata o giudiziale con sentenza passata in giudicato, nonché divorzio consensuale omologato o giudiziale con sentenza passata in giudicato. il coniuge debole, può. presso gli istituti bancari a carattere regionale accedere al credito, ponendo in garanzia rassegno di mantenimento economico dovuto dall'ex coniuge nei confronti dei tigli o di se stesso.

 

Articolo 2

 

Gli istituti bancari potranno considerare l'assegno di mantenimento una valida garanzia solo dopo aver attentamente visionato la documentazione presentata dal coniuge debole titolare di assegno) di mantenimento per sé o per i propri figli

 

Articolo 3

 

L'accesso al credito presso gli istituti bancari a carattere regionale garantito dall'assegno di mantenimento economico da parte dell'ex coniuge ai tigli o al coniuge debole per una somma pari ad € 25.000,00 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

 

Articolo 4

 

Il coniuge debole, nei confronti del quale è stato predisposto assegno di mantenimento per sé o per i propri figli. ha diritto ad estrapolare documentazione relativa alla situazione lavorativa dell'ex coniuge presso gli uffici del lavoro o gli istituti previdenziali. necessaria agli istituti bancari per elargire il prestito richiesto.

 

Articolo 5

 

Il coniuge debole deve accedere al credito ponendo in garanzia l’assegno di mantenimento per sé o per i propri tigli solo in mancanza di altri strumenti di solvibilità.

 

Articolo 6

 

L'istituto bancario non appena il coniuge debole titolare di assegno di mantenimento per sé o per i propri figli lo pone in garanzia per accedere al credito. deve informare con lettere A/R il coniuge obbligato.

 

Articolo 7

 

In caso di mancato pagamento di una o più rate da parte del coniuge che ha richiesto l'accesso al credito all'Istituto Bancario, quest'ultimo deve richiedere tutte le informazioni necessarie sul mancato pagamento al coniuge obbligato ed al coniuge richiedente.

 

Articolo 8

 

Il coniuge richiedente deve aprire un CCB presso la Banca e l'assegno di mantenimento da quel momento dovrà essere accreditato su CCB.

 

Articolo 9

 

In caso di mancato pagamento di una o più rate da parte del coniuge richiedente, la Banca può automaticamente trattenersi la somma non pagata dall'assegno di mantenimento accreditato.

 

Articolo 10

 

Al contrario qualora il coniuge obbligato non elargisce [assegno di mantenimento al coniuge richiedente quest’ultimo deve mettere in atto le procedure previste dalla legge per il recupero coatto delle somme.