Proposta di legge n. 329/9^

Relazione descrittiva

 

Il profondo mutamento ed il sensibile ampliamento dei compiti degli Enti locali, che emergono dal nuovo quadro normativo e dalle esigenze complessive di gestione ai fini di un ordinato sviluppo, incidono particolarmente sull'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Polizia Locale, che sta assumendo - sempre più -un ruolo fortemente caratterizzato dal concetto di "servizio", con azioni tese a garantire una maggiore efficienza in termini di prevenzione, promozione e controllo al tini di sicurezza.

Nell'esercizio di tale ruolo, la capacità di assumere comportamenti efficaci, funzionali a specifiche quanto diversificate situazioni, è sicuramente il principale fattore di successo, in funzione del quale le crescenti esigenze di qualità nel servizio pubblico e le problematiche dell'utenza impongono una adeguata organizzazione, conoscenze tecniche ed una specifica professionalità nell'area comportamentale.

Il raggiungimento di un’ordinata e civile convivenza tra i cittadini calabresi e l'elevazione degli standard di sicurezza, sono istanze sociali di avanzamento reale della democrazia e dello sviluppo economico-sociale, verso i quali la Regione ed il complesso mondo della autonomie locali devono avere un ruolo attivo, in modo da favorire un maggior livello di coordinamento tra tutte le istituzioni interessate e con ciò aumentare l'efficienza degli interventi tesi a prevenire fenomeni criminosi.

Assicurare la presenza dell'istituzione locale nella vita quotidiana, in modo costante, non tanto repressiva e punitiva, quanto preventiva e collaborativa, è atto di "Governo della sicurezza", è scelta politica responsabile e doverosa.

In tale ottica, la Polizia Locale è lo strumento più efficace per vigilare perché essa, con la sua presenza sul territorio, può monitorare e percepire l'insorgere di fenomeni devianti e attivare i vari soggetti sociali capaci di fare interventi di prevenzione e di assistenza.

Centralità, quindi, degli Enti locali, ma anche esigenza di raccordo ai livelli istituzionali più vasti; un coordinamento, un raccordo, un sostegno che non sia diretto solo verso le Polizie Locali, ma che sia anche di positiva interlocuzione con gli Organi dello Stato e, domani, con quelli della Comunità Europea.

In questo contesto, per la Regione diviene di vitale importanza promuovere una tempestiva riforma a livello regionale che riordini l'azione della ricostruita Polizia amministrativa come funzione servente e strumentale all'organica disciplina delle diverse materie previste dall'art. 117 della Costituzione, pienamente attribuita alla competenza dei Comuni e delle Province, così come affermato negli art. 153 e 154 della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, ed in coerenza non soltanto con le disposizioni contenute nei regolamenti locali, ma anche nella legislazione regionale, (per come delineato dal sistema di competenze attuativo dei nuovi rapporti tra normazione ed amministrazione scaturiti dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Le linee fondamentali dell'articolato proposto si sviluppano secondi la seguente filosofia.

Il Titolo I attiene alle finalità ed alle politiche regionali nell'attività di tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.

Il Titolo II riguarda l'istituzione dei Corpi e Servizi di Polizia Locale ponendo in evidenza l'utilità della modalità associativa dell'esercizio delle funzioni, attraverso l’Unione dei Comuni.

Il Titolo III tratta delle funzioni e dei compiti degli addetti alla Polizia Locale, con innovazione operativa in materia di protezione civile.

E’ previsto, invece, nel Titolo IV il coordinamento delle attività e degli interventi regionali per la sicurezza dei cittadini e del territorio, mettendo in risalto, in particolare

1. L'istituzione dell'ufficio di Coordinamento regionale con compiti di studio, proposte, definizione dei programmi ed assistenza.

2. Il Comitato Regionale per la sicurezza urbana e del territorio con attività di controllo e concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza.

3. La previsione di progetti per la sicurezza finalizzati a più alti standard di sicurezza sul territorio regionale.

Il Titolo V disciplina la collaborazione tra la Polizia Locale e i soggetti privati allo scopo di assicurare alla Polizia Locale un’efficace forma di ausilio nell'attività di presidio del territorio.

Nel Titolo VI, oltre alla determinazione della dotazione organica, viene data fondamentale incidenza all'attività formativa e di aggiornamento che la Regione persegue nel campo della Polizia Locale, individuando tanto i soggetti promotori ed organizzatori quanto i soggetti fruitori.

In tale contesto si è ritenuta necessaria l’istituzione di una Scuola che funzioni da struttura formativa regionale di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia Locale.

Nel progetto di legge l'attività formativa assume una identificazione forte e articolata per favorire l'omogeneizzazione dei comportamenti sul territorio regionale, promuovere intese e relazioni orizzontali, difendere la cultura del servizio pubblico e dell'appartenenza in ordine non solo alla propria città ma anche alle comunità più vaste.

Il Titolo VII tratta significativamente della tutela degli addetti alla Polizia Locale con indirizzo di controllo nell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Titolo VIII è inerente a mezzi, uniformi e strumenti operativi per il disimpegno delle attività di Polizia Locale. Necessaria attenzione è stata riservata ai distintivi di grado sulla base degli effettivi inquadramenti dei posti ricoperti nelle categorie e posizioni economiche determinate da C.C.N.L. dell'1 aprile 1999.

La scelta della simbologia si è resa obbligata per la complessa ed ampia definizione del quadro di conferimento determinato dal riferimento contrattuale e che soddisfa il legittimo orgoglio di tutti gli Operatori di Polizia Locale, oltre ad articolare correttamente le varie posizioni di lavoro.

È da rilevare un diffuso ostracismo al distintivo di grado previsto dalia L.R. 24/90, mai uniformemente applicato.

Il Titolo IX prevede le decorazioni ad uso dei Corpi e Servizi di Polizia Locale. Un riconoscimento doveroso e di equità istituzionale per la figura dell'Operatore "galantuomo" al servizio della Città e del Cittadino, professionalmente e umanamente in sintonia con il ruolo, la funzione positiva del servizio ed il legame sensibile alla "Città".

Infine, il Titolo X riguarda i finanziamenti regionali, specificando quali sono le attività da finanziare e le condizioni di accesso ai finanziamenti.

Il complesso dell'articolato contenuto nel presente progetto si pone, pertanto, lo scopo prioritario di contribuire, attraverso un moderno ordinamento della Polizia Locale, alla crescita di una "cultura della legalità" fondata su un'azione combinata, coordinata ai vari livelli e dove i ruoli della Regione e degli Enti locali, prima non utilizzati appieno nella tutela delle libertà civili e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio, sono determinanti per fare della Calabria una regione sicura e democraticamente evoluta ove prendono corpo nuovi diritti di cittadinanza.

 

Relazione economica finanziaria

 

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in € 300.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all' UPB 8.01.01.01 inerente a "Fondo occorrente a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" che viene ridotta del medesimo importo.

 

 

TITOLO I
SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO

 

Art. 1
(Finalità)

 

1. La Regione Calabria pone la sicurezza dei cittadini e del territorio tra le condizioni essenziali per un ordinato svolgimento della vita associata, assicurando, nei limiti delle proprie competenze e dei conferimenti della legge costituzionale, la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.

2. La presente legge disciplina gli interventi regionali per la tutela e la sicurezza dei cittadini e del territorio, detta le norme generali per l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio di Polizia Locale, stabilisce le modalità di accesso ai Corpi e Servizi della Polizia Locale della Regione ed individua gli interventi per realizzare l'attività formativa e di aggiornamento degli operatori.

Art. 2
(Politiche Regionali)

 

1. La Regione Calabria, nel perseguimento del fine indicato all'art. 1, comma 1, in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle loro competenze, in armonia con le finalità stabilite dalla Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nella protezione della sicurezza, alla incolumità e pacifica convivenza dei cittadini e nella prevenzione ed intervento sulle situazioni di disagio e marginalità sociale, sviluppando adeguate politiche di sicurezza urbana. Allo scopo di rendere più incisivi ed efficaci gli interventi e al fine di assicurare una presenza sinergica o integrata sul territorio, promuove:

 

a) il coordinamento delle attività dei Corpi e servizi di Polizia locale;

b) la collaborazione istituzionale tra Enti territoriali ed organi dello Stato preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma la Regione realizza attività di ricerca e comunicazione, attua forme di collaborazione tra gli Enti locali per la definizione degli ambiti e tipologie d'intervento, realizza progetti pilota finalizzati allo sviluppo di politiche gestionali innovative e di sicurezza, promuove occasioni di confronto e cooperazione istituzionale per una sicurezza integrata sul territorio.

 

TITOLO II
ISTITUZIONE

 

Art. 3
(Istituzione dei Corpi di Polizia Locale)

 

1. I Comuni, nello spirito dell'art. 153, c. 2, della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, ove non sono attivi, costituiscono ed organizzano in forma singola o associata i Corpi di Polizia Locale con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa per l'intero arco della giornata.

Per Corpo di Polizia Locale si intende una struttura complessa costituita stabilmente da un Comandante e da un numero minimo di almeno sette addetti.

L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di Polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.

2. Ai sensi dell'art. 154 della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, le Province possono istituire appositi servizi di Polizia Locale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie attraverso:

 

a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di Polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;

b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di Polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle seguenti funzioni:

1) polizia ambientale e mineraria;

2) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;

3) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

4) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

5) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Le province e i Comuni, anche in forma associata, dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.

 

3. I corpi e servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

4. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono svolgere le relative funzioni in forma associata tramite convenzione o Unione di comuni nel rispetto delle modalità e termini di cui al DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122  modificato dall’art. 16 comma 22 del DL 13 agosto 2011 n. 138, come convertito in legge n. 148/2011 e modificato dal DDL C4865 di conversione del DL 216/2011 “Milleproroghe”. 

Nel caso di Unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, l’Unione o gli enti locali convenzionati adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo. L’organizzazione, il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;

b) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi.

 

5. La Regione finanzia appositi piani operativi e per l'acquisto di attrezzature e mezzi presentati, in via prioritaria, dalle  Unione dei Comuni che realizzano il coordinamento e la complementarietà operativa degli Enti Locali associati nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.

6. La Regione, altresì, concorre alle spese di gestione del servizio di Polizia locale in forma associata, (Unione dei Comuni) attribuendo ai singoli Comuni che aderiscono all'organizzazione, un contributo annuo determinato dalla Giunta Regionale sulla base del consuntivo di spesa presentato, debitamente rendicontato e certificato.

7. La Giunta Regionale definisce ulteriori criteri per promuovere ed incentivare l'assolvimento in forma associata dei servizi di Polizia Locale, nonché ogni altra modalità di collaborazione con gli Enti competenti ai fine di garantire lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità.

 

Art. 4
(Organizzazione operativa e figure professionali della Polizia Municipale)

 

1. La Polizia Locale operativamente è organizzata in:

 

a) Corpi o Servizi di Polizia Municipale;

b) Corpi intercomunali;

c) Corpi o Servizi di Polizia Provinciale.

 

2. La qualifica di Operatore di Polizia Locale ricomprende le figure professionali degli Agenti, degli Addetti al coordinamento e al controllo (Ufficiale di polizia giudiziaria), Vice Comandante e Comandante del Corpo di Polizia Locale.

 

Art. 5
(Regolamenti in materia di Polizia Locale)

 

1.  Agli Enti Locali compete l'emanazione dei regolamenti in materia di Polizia Locale, così individuati:

 

a) Regolamento per l'ordinamento e l'organizzazione dei Corpi di Polizia Locale;

b) Regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;

c) Regolamento per l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale in regime di associazione in convenzione o in Unione dei Comuni;

d) Regolamento sullo stato giuridico degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in regime di associazione (Unione dei Comuni).

 

2. Quando non sia istituito il Corpo:

 

a) Regolamento per il Servizio di Polizia Locale;

b) Regolamento sullo stato giuridico degli addetti al servizio di Polizia Locale.

 

Art. 6
(Presidi decentrati dei Corpi di Polizia Locale)

 

1. I Comandi di Polizia Locale possono prevedere presidi decentrati.

 2. I modelli applicativi di controllo di zona dovranno essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

 

Art. 7
(Esclusività di compiti e mansioni)

 

1. Gli Operatori di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti difformi da quelli espressamente previsti dalla legge.

2. L'esclusività dei compiti di cui al comma 1 deve essere garantita a tutti i ruoli professionali.

 

Art. 8
(Autorità di Polizia Locale)

 

1. Il Sindaco, il Presidente della Unione dei Comuni, quando coordina i servizi associati di Polizia Locale, ed il Presidente della Provincia sono Autorità di Polizia Locale.

2. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, il Sindaco o 1’Assessore delegato alla sicurezza del territorio, il Presidente della Unione dei Comuni o suo delegato, ovvero il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, impartiscono le direttive al Comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento dei compiti e delle funzioni, adottano i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

 

Art. 9
(Attribuzioni e responsabilità del Comandante)

Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale, lo stesso è responsabile verso l'Autorità di cui all'art. 8 dei poteri concernenti l'organizzazione, la disciplina e le modalità d'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; altresì, egli è tenuto ad osservare le direttive impartite dallo stesso Organo istituzionale.                                                                     

Art. 9 bis
(Attribuzioni e responsabilità del Vice Comandante)

1. Il Vice Comandante, in caso di assenza, impedimento e/o specifica delega, assume le funzioni e le responsabilità del Comandante.

2. In via ordinaria, coordina uno o più specifici settori di attività secondo le attribuzioni conferitegli dal Comandante (nonché dal Regolamento) nell’ambito dell’organizzazione del Corpo di Polizia

 

Art. 10
(Prestazioni degli Operatori)

 

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, le prestazioni degli Operatori di Polizia Locale, con riferimento ai profili professionali e alle categoria giuridica di inquadramento, sono individuate dall'Ente di appartenenza.

 

Art. 11
(Autonomia operativa degli appartenenti al Corpi)

 

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'espletamento del servizio d'istituto, sono subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria come Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

 

Art. 12
(Conformazione del Corpo)

 

1. In nessun caso il Corpo di Polizia Locale può essere considerato una struttura intermedia in un settore amministrativo più ampio, né essere posto alle dipendenze del dirigente del settore.
2. Il Comando del Corpo non può essere affidato ad un dirigente e, nelle strutture prive di tale figure, ad un funzionario che non sia appartenente alla Polizia Locale.

 

Art. 13
(Corpo di Polizia Locale intercomunale. Comitato tecnico-politico)

 

1. Presso le Unioni dei Comuni che attivano l'organizzazione e la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale, è costituito il comitato tecnico-politico composto:

 

a) dal Presidente dell’Unione dei Comuni;

b) dai Sindaci o delegati dei Comuni associati;

c) dal Segretario della Unione dei Comuni;

d) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale intercomunale.

 

2. Il Comitato svolge funzioni di programmazione e di controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale intercomunale.

3. L’Unione dei Comuni, costituisce l'ufficio comune dell'Associazione ove ha sede il Comando del Corpo di Polizia Locale intercomunale, che opera con personale distaccato proveniente dai Comuni associati.

 

Art. 14
(Comandante del Corpo di Polizia Locale intercomunale)

 

1. La responsabilità del Corpo di Polizia Locale intercomunale è affidata al Comandante della Polizia Locale del Comune associato più alto in grado o, a parità di grado, con più anzianità di servizio.

 

TITOLO III
FUNZIONI

 

Art. 15
(Compiti degli addetti alle funzioni di Polizia Locale)

 

1. Gli addetti alle funzioni di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, i compiti previsti dalle leggi, nonché dagli statuti e dai regolamenti degli Enti di appartenenza. Tali compiti riguardano in particolare:

 

a) la polizia amministrativa ed il regime autorizzatorio ai sensi del Titolo V della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, relativamente a tutte le materie proprie o delegate agli Enti locali, compresa l'attività posta in essere per prevenire e reprimere i comportamenti e le situazioni che siano di pregiudizio alla convivenza civile, all'integrità dell'ambiente e alla qualità della vita, eccezione fatta per l'attività riservate alle forze di Polizia dello Stato;

b) la Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la Polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza sulla osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

d) La Polizia ambientale, ittico-venatoria e silvo-pastorale.

 

2. La Polizia Locale concorre, altresì, alla sicurezza pubblica urbana e al mantenimento di una ordinata convivenza, svolgendo le funzioni previste ai successivi articoli 16,17,18 e 19.

 

Art. 16
(Funzioni di Polizia Giudiziaria)

 

1. A norma dell'art. 57 C.P.P. gli appartenenti alla Polizia Locale rivestono, fin dal momento dall'assunzione, la qualità di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Nello svolgimento dell'attività di Polizia Giudiziaria i Comandanti dei Corpi ed i Responsabili dei Servizi di Polizia Locale assicurano lo scambio informativo e la massima collaborazione sia con altri Comandi di Polizia Locali che con le Forze di Polizia di Stato.

3. I Corpi della Polizia Locale partecipano, inoltre, alla costituzione dei nuclei di Polizia Giudiziaria operanti presso le Procure Circondariali. A tale scopo gli Enti locali assegnano uno specifico organico contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare agli uffici giudiziari precedentemente indicati, sulla base delle specifiche intese in ambito locale.

 

Art. 17
(Funzioni di pubblica sicurezza)

 

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari e connaturali, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani, va supportata da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare e il loro livello di cronicità.

3. Previa intesa tra il Prefetto e il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Unione dei Comuni, secondo l'Ente di appartenenza, gli Addetti alle funzioni di Polizia Locale svolgono le funzioni di ausiliari di pubblica sicurezza.

 

Art. 18
(Servizi esterni di supporto, soccorso, formazione e rappresentanza)

 

1. La Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini e l'ordinato vivere civile.

2. Laddove le esigenze operative lo consentono, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale e urbana.

3. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

 

Art. 19
(Protezione civile)

 

1. La Polizia Locale, in armonia con le finalità stabilite dalla Legge dello Stato e dalle Leggi Regionali 10 febbraio 1997, n. 4 e 12 agosto 2002, n. 34, concorre alla realizzazione delle attività di protezione civile mediante la predisposizione di appositi servizi. Gli interventi operativi in emergenza e la partecipazione alle attività di soccorso avvengono nel rispetto degli indirizzi contenuti nei piani di emergenza, previsione e prevenzione adottati dalla Regione e dagli Enti locali.

2. Al verificarsi di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile sul territorio regionale, previa intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e le Autorità di Polizia Locale, di cui all'art. 8, il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Calabria può essere attivato con procedura d'urgenza e posto, per il tempo limitato agli interventi di prima emergenza, a disposizione della struttura regionale di protezione civile.

3. Gli Enti locali assicurano l'efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Locale e garantiscono l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti, nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.

4. Agli Enti locali che attivano le forme di concorso alle attività regionali previste negli articoli 28, 29 e 30 della Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4 e dal capo X della Legge Regionale 18 agosto 2002, n. 34, la Giunta Regionale finanzia, previa presentazione di appositi progetti, l'acquisizione dei mezzi, dei beni e delle attrezzature destinati al miglioramento delle potenzialità operative dei Corpi e Servizi di Polizia Locale nel settore della protezione civile.

 

TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' , INTERVENTI
REGIONALI E PROGETTI PER LA SICUREZZA
DEI
CITTADINI E DEL TERRITORIO

 

Art. 20
(Coordinamento
)

 

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, la Giunta Regionale individua, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Regione, la struttura competente per il coordinamento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale, nonché per i raccordi operativi con le strutture organizzative istituite dagli Enti locali per lo svolgimento dei compiti di Polizia Locale.

2. Ove si renda necessario, su richiesta dell'Autorità competente, il Presidente della Giunta Regionale attiva l'intervento della struttura di coordinamento.

3. Allo scopo di potenziare l'operatività della Polizia Locale e di consentire il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione Calabria promuove l'istituzione di un numero verde telefonico unico attraverso il quale attivare il Corpo o Servizio di Polizia Locale del luogo dell'evento.

 

Art. 21
(Compiti e funzioni della Struttura di coordinamento
)

 

1. Alla Struttura di coordinamento, in particolare, competono:

 

a) Lo studio e la formazione di proposte sugli standard organizzativi dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, con particolare riguardo a quanto stabilito dal successivo articolo 22;

b) la elaborazione di criteri da seguire per la gestione in forma associata delle attività di Polizia Locale;

c) la ricerca, lo studio e la raccolta della documentazione giuridica e tecnica al fine di suggerire utili valutazioni e univoca interpretazione in materia di Polizia Locale;

d) la predisposizione, nel rispetto della autonomia degli Enti locali, di indirizzi al fine di uniformare, a livello regionale, le modalità operative delle attività di Polizia Locale;

e) la definizione dei programmi per i corsi di preparazione, qualificazione e aggiornamento rivolti agli aspiranti addetti ed agli Addetti ai Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

f) l'assistenza tecnico-amministrativa al Comitato Regionale per la sicurezza urbana del territorio di cui all'art. 22;

g) il raccordo telematico tra Enti volto ad un efficace scambio di informazioni e di un rapido intervento sul territorio. A tal fine saranno individuate le caratteristiche tecniche alla quali gli Enti locali potranno conformare le proprie centrali operative e la strumentazione accessoria;

h) ogni altra attività richiesta dagli Organi della Regione in materia di Polizia Locale.

 

Art. 22
(Comitato Regionale per la sicurezza urbana e del territorio)

 

1. Presso la Regione Calabria è istituito il Comitato regionale per la sicurezza urbana e del territorio.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato ed è composto dai Presidenti delle Province della Calabria, dai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

3. E' membro del Comitato il Dirigente la Struttura di Coordinamento di cui al precedente art. 20.

4. Il Comitato costituisce sede di controllo e concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza; individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza dei cittadini e del territorio; agevola, ove richiesto, il raccordo tra gli Enti locali e le Autorità di Pubblica Sicurezza; definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle Polizie Locali.

5. Alle sue sedute possono partecipare, su invito del Presidente della Regione, le Autorità di Pubblica Sicurezza e i Responsabili delle Forze di Polizia dello Stato e, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, anche Amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.

 

Art. 23
(Progetti per la sicurezza)

 

1. La Regione allo scopo di incentivare la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale, con l'obiettivo di assicurare più alti standard di sicurezza sul territorio calabrese, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli Enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare la Regione promuove:

 

a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta Regionale.

 

Art. 24
(Finalità e contenuti dei progetti)

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza dei cittadini, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità ed allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale. I progetti devono riguardare in particolare:

 

a) realizzazione di servizi di prossimità o polizia contigua in grado di favorire l'istituzione del "vigile di quartiere" con particolare riguardo alle zone abitative e commerciali;

b) prevenzione dei fenomeni di violenza ai danni di anziani, donne e bambini mediante l'apertura di presidi integrati territoriali decentrati per la sicurezza;

c) incremento dei servizi nelle giornate festive;

d) potenziamento del "nastro orario" oltre le dodici ore giornaliere, estendendo il servizio di vigilanza anche nelle ore serali e notturne, in particolare nel periodo estivo;

e) iniziative di formazione degli Operatori della Polizia Locale aventi come finalità la qualificazione degli interventi;

f) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio all'interno delle quali si trovano edifici abbandonati o aree depresse;

g) gestione associata dei servizi tra Enti locali finalizzati alla vigilanza ed al controllo del territorio di propria competenza;

h) potenziamento dell'attività di vigilanza, controllo nei parchi, giardini pubblici, vie commerciali e a rischio, mediante l'uso delle nuove tecnologie;

i) sviluppo di iniziative a carattere sociale per favorire l'integrazione, il reinserimento e la mediazione culturale interetnica;

j) incremento e potenziamento degli apparati radio-telefonici, informatici e del parco autoveicoli e della videosorveglianza;

k) modernizzazione delle sale operative;

 

Art. 25
(Presentazione dei progetti)

1. I progetti sono presentati:

 

a) dalle Province, dalle Unione dei Comuni e dai singoli Comuni, con una popolazione di almeno 7.000 abitanti, che abbiano adottato il regolamento del Corpo del Servizio provinciale, municipale o intercomunale;

b) dai Comuni nei quali si siano verificate nell'ultimo anno emergenze di criminalità tali da determinare pericolosità sociali;

c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che, complessivamente, abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o comunque un minimo di sette addetti di Polizia Municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche Province e Unione dei Comuni.

 

Art. 26
(Finanziamento dei progetti)

 

1. La Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, emana delibera contenente i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, quindi, approva il piano di assegnazione dei finanziamenti dei progetti ammessi previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, qualora esistente.

3. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta Regionale provvede alla erogazione del finanziamento assegnato.

 

Art. 27
(Coordinamento operativo)

 

1. Nel rispetto della sussidiarietà e delle prerogative statali in materia di ordine pubblico, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli Enti locali della Calabria, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali in tema di interventi regionali per la sicurezza nei Comuni.

2. Alla riunione sono invitati anche i Prefetti ed i Questori delle Province della Calabria, nonché il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Regionale del Corpo della Guardia di Finanza ed il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed i Comandanti di Polizia locale.

 

Art. 28
(Applicazione dell'art. 12 L.R. 24/1990)

 

1. Fino all'emanazione da parte della Giunta regionale della deliberazione di cui all'art. 26, comma  1 della presente legge, per l'applicazione dei finanziamenti regionali si applicano i criteri e le modalità di cui all’art. 12 della Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, nel mentre per i progetti finalizzati alle innovazioni organizzative e gestionali si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 12 febbraio 2002.

 

TITOLO V
COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI PRIVATI

 

Art. 29
(Finalità)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa statale e nell'ottica di garantire ai cittadini presenti sul territorio la sicurezza di un sempre più ordinato svolgimento della vita civile, riconosce alle Guardie giurate volontarie nominate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la possibilità si partecipare a forme di collaborazione con gli Enti locali al fine di assicurare alla Polizia Locale una efficace forma di ausilio nell'attività da essa espletata di presidio del territorio.

2. Gli Enti locali possono avvalersi della loro collaborazione attraverso apposite convenzioni comunicate al Prefetto della Provincia dove le Guardie giurate volontarie devono espletare il servizio.

 

Art. 30
(Formazione)

1. Le Guardie giurate volontarie possono collaborare con la Polizia Locale previa frequentazione di appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Calabria.

2. Al termine dei citati corsi i partecipanti sostengono un esame con conseguente rilascio di certificato di idoneità.

3. Le Guardie giurate volontarie in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Calabria.

4. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, disciplina le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi precedenti.

 

Art. 31
(Dipendenza operativa)

 

1. Le Guardie giurate volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni di ausilio alla Polizia Locale, possono essere attivate dal Sindaco del Comune, dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Unione dei Comuni, competenti per territorio, ferma restando la dipendenza operativa dal Comandante della Polizia Municipale, Intercomunale o della Polizia Provinciale, ovvero dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Ente che ne ha richiesto l'ausilio.

 

TITOLO VI
ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE, FORMAZIONE DEL
PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

 

Art. 32
(Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la
nomina in ruolo)

 

1. Ai fini della copertura dei posti di Comandante, Vice Comandante, Addetto al coordinamento e controllo e agente di Polizia Locale i concorsi ed i requisiti per la partecipazione agli stessi, sono disciplinati nel rispetto dei principi dettati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, dai regolamenti degli Enti Locali, nonché dalle norme della presente legge.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica prevista nei regolamenti degli Enti Locali, accertati mediante visita medica da svolgersi dall'A.S.P. competente per territorio.

3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e nella legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo - donna nel lavoro".

 

Art. 33
(Nomina in ruolo)

 

1. I vincitori dei concorsi per posti di Comandante, Vice Comandante, Addetto al coordinamento e controllo e Agente e Ufficiale di Polizia Locale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per il rimanente personale da svolgersi a norma del successivo art. 34.

2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma precedente.

3. Il personale vincitore del concorso per posti di Ufficiale e agente che frequenta il corso di cui al comma 1, durante il periodo di prova non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta eccezione per l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.

 

Art. 34
(Corsi di preparazione professionale)

 

1. La Regione promuove ed organizza, direttamente ed attraverso la Scuola di cui al successivo art. 36, i corsi di preparazione per i vincitori dei concorsi banditi dagli Enti Locali per il reclutamento del personale di Polizia Locale. La partecipazione a detti corsi è riservata agli idonei risultati tali alla fine dell'espletamento delle prove concorsuali. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I corsi di cui al presente articolo possono essere promossi anche dagli Enti locali con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificati dalla Giunta regionale.

3. I corsi di preparazione possono essere anche svolti da soggetti pubblici o privati qualificati previa convenzione con la Regione o con gli Enti locali.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi di preparazione e qualificazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dall'ufficio di Coordinamento regionale di cui all'art. 20. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei partecipanti, sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli Enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di Polizia locale, la Giunta regionale concorre al finanziamento delle iniziative, sulla base delle previsioni di bilancio della Regione.

7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta Regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli Enti Locali.

 

Art. 35
(Corsi di aggiornamento)

 

1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità per il personale addetto alle attività di Polizia Locale, inoltre, la Regione favorisce la realizzazione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale svolti direttamente dalla stessa, dagli Enti Locali e, previa convenzione, da altri soggetti pubblici o privati qualificati.

2. Nell'incentivare le iniziative di cui al comma 1, la Giunta Regionale tiene conto del reale fabbisogno di aggiornamento e qualificazione accertato sulla scorta delle domande provenienti dagli Enti Locali e dalle ricerche e proiezioni operate dall'ufficio di Coordinamento Regionale di cui al precedente art. 20.

 

Art. 36
(Scuola per i Comandanti e gli Addetti al coordinamento e controllo
della Polizia Locale)

1. E' istituita la Scuola per i Comandanti, Vice Comandanti ed Addetti al coordinamento e controllo della Polizia Locale della Regione Calabria.

2. La Scuola costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia Locale.

3. Presso la Scuola si svolgono i corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per i Comandanti, Vice Comandanti ed Addetti al coordinamento e controllo dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Calabria.

4. Il Direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è scelto tra le personalità della Polizia Locale calabrese, docenti universitari o esperti in formazione su materie attinenti ai compiti ed alle funzioni della Polizia Locale.

5. Il Direttore è affiancato da un Comitato Scientifico composto da 4 esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente. E', altresì, membro di diritto del Comitato Scientifico il Dirigente dell'ufficio di Coordinamento regionale. Il mandato dei componenti eletti ha durata per l'intera legislatura, con proroga fino alla nuova elezione.

6. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, individua la sede dell'Accademia e ne delinea la struttura organizzativa.

Art. 37
(Dotazioni organiche di Polizia Municipale)

 

1. La dotazione organica è determinata dall'Ente locale sulla base dei seguenti criteri:

 

a) entità della popolazione residente e temporanea;

b) estensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio;

c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico

d) sviluppo industriale e commerciale;

e) presenze di infrastrutture portuali e aeroportuali nonché di nodi stradali di particolare importanza;

f) ogni altro parametro socio-economico pertinente.

g) in ogni caso, previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno un’unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica;                                    

 

2. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e

ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono

determinati:

 

a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;

b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla Polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Calabria, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;

 

3. I corpi di Polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.

 

 

TITOLO VII
TUTELA DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE

 

Art. 38
(Igiene e sicurezza del lavoro - Tutela della salute)

 

1. Gli addetti ai Corpi e Servizi, ogni anno, devono essere sottoposti, con spese a carico dell'Ente di appartenenza, a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici, atteso che lo svolgimento dell'attività della Polizia Locale richiede un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con idonee misure.

2. Gli Addetti ai Corpi o Servizi, mediante le loro rappresentanze, controlleranno l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l'Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

3. Gli Enti locali, singoli o associati, attraverso i regolamenti di cui all'art. 4, provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e della integrità fisica degli addetti al servizio di Polizia Locale, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

4. I regolamenti di cui al comma 3 devono provvedere, salvo in casi di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli Addetti di Polizia Locale agli agenti inquinanti, atmosferici ed acustici al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

 

TITOLO VIII
MEZZI, UNIFORMI E STRUMENTI OPERATIVI

 

Art. 39
(Mezzi di servizio – Divisa e distintivi di grado)

 

1. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi ed automezzi per impieghi speciali.

2. I Corpi e Servizi di Polizia Locale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi in acque interne, quando svolgono attività in zone portuali o lacustri. Per particolari servizi relativi ad eventi che interessano il territorio di più Comuni o che presentano specifiche criticità potranno avvalersi anche di mezzi aerei.

3. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con i regolamenti regionali, di cui al successivo art. 43, sono determinati:

 

a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;

b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Calabria, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

c) i simboli distintivi di grado (come da allegato alla presente) e le tessere di riconoscimento personale con fotografia da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite, nonché sul retro dello stesso altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio di riconoscimento di ufficiale/agente di P.S., data di rilascio.

 

Art. 40
(Disciplina dell'armamento)

 

1. Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale che rivestono la qualità di Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza sono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286, ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ogni anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro a segno e di tiro operativo presso poligoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo IV del Decreto del Ministro dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

2. La Regione si fa carico di promuovere le iniziative necessarie per la costruzione di poligono di tiro nei Comuni capoluoghi di provincia concorrendo alla spesa con un contributo non superiore al 50% dell'investimento. Analogo contributo per la costruzione di poligono di tiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensori distanti almeno 50 chilometri dai poligoni di tiro il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta Regionale.

3. La gestione di detti poligoni spetta a personale in possesso della qualifica di istruttore di tiro da acquisire seguendo specifici corsi organizzati dallo stesso tiro a segno o presso strutture  delle forze di polizia dello stato.

4. Per quanto altro non previsto nel presente articolo si fa rinvio al Decreto del Ministro dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale.

 

Art. 41
(Strumenti di autotutela)

 

1. Gli Operatori di Polizia Locale con qualifica di ufficiale o agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale e nello specifico di spray irritanti privi di effetti lesivi permanenti e di bastone estensibile; gli stessi dovranno essere portati saldamente ancorati al cinturone, entro appositi contenitori dello stesso colore della fondina, del portamanette e del portacaricatore .

2. Nei servizi in borghese, i dispositivi dovranno essere occultati.

3. L'addestramento per l'uso di detti strumenti e l'assegnazione dei medesimi sono demandati al Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Deve svolgersi presso la Scuola ed essere attuato con modalità operative uguali in tutta la Regione.

4.  Al fine di uniformare l'impiego operativo degli strumenti di cui al precedente punto 1. la Regione promuove e organizza corsi di qualificazione in tecniche operative e di autodifesa personale. 

 

Art. 42
(Preconvenzioni della Regione)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, potrà stipulare preconvenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli Enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dal presente titolo, nonché di strumentazione informatica.

2. Gli Enti locali hanno facoltà di aderire alle predette preconvenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, purché essi siano conformi alle caratteristiche stabilite dalla presente legge.

 

Art. 43
(Rinvio a regolamenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato nel precedente art. 42, disciplina:

a) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;

b) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento.

 

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e salvo quanto non sia stato già previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 17 aprile 1990 n. 24 per quanto attiene a:

 

a) colori, contrassegni, accessori e strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia locale;

b) caratteristiche di ciascun capo delle divise della Polizia locale e loro modalità d’uso;

c) modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di Polizia locale;

d) simboli distintivi di grado per la Polizia locale;

f) tipi e caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;

g) caratteristiche dei distintivi di riconoscimento;

 

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i Comuni e le Province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

4. Negli stessi regolamenti, inoltre, la Giunta Regionale stabilisce apposite sanzioni per i Comuni e le Province che, scaduto detto termine, non vi abbiano ancora provveduto, prevedendo – nel caso di persistenza di tale inerzia – la nomina di specifici commissari a ciò delegati.

 

 

TITOLO IX
DECORAZIONI AD USO DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

Art. 44
(Istituzione)

 

1. Al personale della Polizia Locale possono essere conferite decorazione destinate alle uniformi.

 

Art. 45
(Distinzione)

 

1. Le decorazioni si distinguono in:

 

a) medaglia e relativo nastrino di lungo comando diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per 10, 20 e 25 anni di comando, sia presso i Corpi sia presso i Servizi di Polizia Locale;

b) medaglia e relativo nastrino di anzianità di servizio, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per 15, 25 e 40 anni di comando, sia presso i Corpi sia i Servizi di Polizia Locale;

c) croce e nastrino per meriti speciali o eventi particolari, prevista per gli Operatori di Polizia Locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale ovvero professionale connotate da particolari doti di alto valore.

 

2. Le decorazioni della Polizia Locale, secondo l’ordine disciplinato da leggi e regolamenti, si distinguono ancora in:

 

- Decorazioni al valore;

- Onorificenze nazionali;

- Onorificenze Regionali ;

- Decorazioni estere

 

3. Delle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previste più gradi si indossa soltanto l'insegna relativa al grado più alto di cui si è insigniti;  

4. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale verranno disciplinati le caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale operanti sul territorio della Regione Calabria.   

 

Art. 46
(Modalità d'uso)

 

1. Le decorazioni vengono portate sull'uniforme di servizio con le seguenti modalità:

a) i nastrini al di sopra del taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale;

b) le medaglie nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.

 

Art. 47
(Conferimento
)

 

1. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate o conferite dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'Operatore presta servizio, previo computo dei periodi di comando e/ o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi Enti locali.

2. La croce per meriti speciali o eventi particolari è conferita dal Presidente della Regione su segnalazione delle Amministrazioni di appartenenza, del Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia Locale, delle Associazioni professionali di categoria, dalle Associazioni sindacali e di categoria, da almeno trenta Operatori di Polizia Locale, da almeno trecento cittadini. Le segnalazioni devono pervenire alla Presidenza della Regione entro la data del 31 dicembre di ciascun anno. Le segnalazioni non pervenute entro il predetto termine possono essere riproposte l'anno successivo.  

 

Art. 48
(Registro delle decorazioni)

 

1. Presso l'ufficio di Coordinamento regionale di cui all'art. 20, è istituito il registro degli appartenenti alla Polizia Locale della Regione Calabria ai quali è stata conferita la decorazione per meriti speciali.

2. Al conferimento delle decorazioni di cui al presente titolo si provvede in occasione della ricorrenza annuale di S. Sebastiano, protettore della Polizia Locale, celebrata dalla regione con il raduno di tutti gli Operatori dei Corpi e Servizi della Polizia Locale della Calabria. A tal fine, viene istituita la “giornata regionale delle onorificenze per meriti speciali della Polizia Locale.

 

TITOLO X
FINANZIAMENTI REGIONALI E ABROGAZIONI DI LEGGE

 

Art. 49
(Norma finanziaria)

 

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in € 300.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all' UPB 8.01.01.01 inerente a "Fondo occorrente a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" che viene ridotta del medesimo importo.

 

Art. 50
(Condizioni di accesso ai finanziamento Regionali)

 

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

 

Art. 51
(Abrogazione di legge e norma transitoria)

 

1. E' abrogata la legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, che mantiene però i suoi effetti sino all'entrata in vigore della presente.

 

Art. 53
(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.   

 

On. Mario Magno                                                                                                           

 

Ufficiali Generali

 

Generale di Brigata

 

Comandante Regionale (Dirigente Ufficio Polizia Locale della Regione e Direttore Scuola)

 

 

 

Ufficiali Superiori

Colonnello

 

Comandante di Corpo con qualifica Dirigenziale in Comune sede di Capoluogo di Provincia ovvero del Corpo Provinciale

 

Tenente Colonnello

 

Comandante di Corpo con qualifica Dirigenziale in sede di Comune non capoluogo di Provincia ovvero Comandante del Corpo Provinciale inquadrato in D-3 Giuridico

Maggiore

 

Comandante o Ufficiale inquadrato in D-3 giuridico

 

 

 

 

Ufficiali Subalterni (prosecuzione di carriera del  ruolo Marescialli )

Capitano

 

Al compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

 

Tenente

 

Al compimento del 5° anno di servizio nel grado di Maresciallo Luogotenente 

 

 

 

Ruolo Marescialli ( addetti al coordinamento e controllo di categoria “D” cosiddetta Economica con ingresso dalla posizione “D”-1)

Maresciallo  

Luogotenente

 

 

Al compimento del 20° anno di servizio nel grado

Maresciallo Maggiore Sostituto Ufficiale (S.U.) 

 

Al compimento del 15° anno di servizio nel grado

Maresciallo Capo

 

 

 

Al compimento del 10° anno di servizio nel grado

Maresciallo Ordinario

 

 

Al compimento del 5°anno di servizio nel grado

Maresciallo

 

 

 

Grado iniziale

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo Brigadieri ( addetti al coordinamento e controllo di categoria “C”- Ufficiali di P.G.) - Questa attribuzione ad alcuni addetti di cat. “C” è possibile ai sensi degli artt.15 e 17 CC.NN.LL. Questa funzione può essere compensata con una indennità annuale fino ad un massimo di 2.500 Euro (cfr. parere ARAN) Prosecuzione carriera riservata esclusivamente al ruolo Agenti e Appuntati (ex art. 91/3 D.L.vo 267/2000)

Brigadiere Capo

 

Al compimento del 12° anno di servizio nel grado

Brigadiere

 

Al compimento del 4° anno

di servizio nel grado

Vice Brigadiere

 

Grado iniziale

 

 

Ruolo e Agenti Appuntati ( equivalente ruolo Agenti e Assistenti versione civile)

Appuntato Scelto

Appuntato

Agente Scelto

          Agente

Al compimento del 15°anno di servizio

Al compimento del 10° anno di servizio

Al compimento del 5° anno di servizio

Prima nomina

 

 

Deroghe, specificità e norme transitorie

 

 

I comandanti bordano di rosso il  fregio del berretto;

I comandanti ufficiali anche le stellette.

 

I soggoli relativi ad ogni distintivo di grado, corrispondono a quelli

Già in uso alle forze di stato:


lo status di comandante del corpo del personale inquadrato in cat. D-1, comporta l’adozione del grado apicale del ruolo di appartenenza (capitano).

 

Il comandante non di corpo ma di servizio (sempre riferito al d-1) con dotazione organica inferiore ai 10 addetti indossa il grado di maresciallo luogotenente

 

La qualifica di agente di p.g. E’ riferita al ruolo agenti e appuntati

 

La qualifica di ufficiale di p.g. E’ riferita agli altri ruoli. .

 

Chi all’entrata in vigore della legge indossa già un grado superiore lo mantiene ad personam senza ulteriori avanzamenti se non in conformità alla legge.

 

Gli ufficiali indossano il berretto bleu  e alamari fiorati.