Proposta di legge n. 322/9^

RELAZIONE

La Calabria è una regione ricca di grotte naturali, maggiormente concentrate a Nord dove esistono estesi affioramenti di rocce carsificabili e dove, peraltro, sono sempre state indirizzate le maggiori ricerche ed esplorazioni speleologiche.

Le aree carsiche più importanti sono di natura calcarea e calcareo-dolomitica, estese, a mo' di semicerchio, dal confine con la Basilicata (Massiccio del Pollino) al litorale tirrenico (Monti di Orsomarso e Catena Costiera). Tali aree ricadono tutte in provincia di Cosenza, che si evidenzia come il comprensorio territoriale di gran lunga più ricco di fenomeni carsici rispetto al resto della regione. Le maggiori cavità in termini di profondità e sviluppo sono ubicate nei comuni di Cerchiara di Calabria (Abisso del Bifurto, Grotta di Serra del Gufo, Voragine delle Balze di Cristo), di Cassano allo Ionio (Complesso delle Grotte di Sant'Angelo, Grotta dello Scoglio), di Morano Calabro (Complesso Grotta di San Paolo-Ramo del Fiume) e di Orsomarso (Grotta del Frassaneto e Risorgenza in Località Palazzo).

Un'area carsica ugualmente degna di nota, sebbene meno vasta e caratterizzata da depositi gessosi, è ubicata nella provincia di Crotone: qui sono note cavità tra le più sviluppate della Calabria, come la Grava di Grubbo, la Risorgenza di Vallone Cùfalo (entrambe nel comune di Verzino) e la Grotta del Palummaro (comune di Caccuri).

Ulteriori aree carsiche, meno estese e d'importanza minore, sono diffuse a "macchie di leopardo" nel resto della regione, interessando le tre province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Il patrimonio geologico e speleologico è elemento fondamentale della paesaggio regionale, poiché ha contribuito a differenziarlo in ambiti geografici fortemente caratteristici sopra descritti. E' apparso dunque naturale e necessario arrivare a pensare di tutelare e valorizzare il patrimonio geologico e speleologico calabresi, che si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze proprio della storia geologica e geomorfologica regionale. Vengono definiti beni geologici, geositi e ipogei naturali, gli elementi che compongono questi patrimoni, luoghi da intendersi come una importante risorsa naturale e culturale.

Questi siti hanno tutti un notevole interesse scientifico e comprendono le aree interessate da processi carsici. Tali luoghi esprimono inoltre la straordinaria diversificazione geologica che caratterizza il territorio calabrese, definibile attraverso il concetto di "geodiversità", sulla quale si basa proprio la ricchezza di ambienti naturali e habitat e la conseguente identificazione dei siti che compongono la Rete Natura 2000 (Direttiva "Habitat" n. 43 del 1992 dell'Unione Europea), esprimendo il profondo legame tra la natura geologica del territorio e i valori naturalistici ad essa collegati. Inoltre con la Raccomandazione Rec (2004)3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle arre di speciale interesse geologico, è stato riconosciuto a livello internazionale il valore intrinseco del paesaggio e delle forme geologiche .

11 patrimonio geologico e quello ipogeo naturale e artificiale rappresentano anche la testimonianza del lunghissimo rapporto tra uomo e risorse geologiche e tra uomo e rischio geologico. Gli elementi individuati, siano essi affioramenti, morfologie o grotte, hanno estensioni estremamente variabili e nella maggior parte dei casi sono sprovvisti di specifiche forme di tutela. D'altro canto, ad oggi non esiste una base di riferimento per il censimento dei geositi a livello regionale costituenti il patrimonio geologico. Mancanza alla quale si è pensato di sopperire con il presente progetto di legge.

La proposta di legge, inoltre, intende riconoscer il ruolo che hanno alcune cavità naturali e/o artificiali rispetto allo sviluppo turistico del territorio, rispetto alle quali è previsto un regime giuridico parzialmente differenziato.

Esse sono quelle grotte naturali e quelle cavità artificiali alle quali riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e/o disciplinate.

Gli aspetti principali della proposta di legge, articolata in nove disposizioni, in sintesi sono i seguenti:

L'art. 1 riconosce il pubblico interesse del alla valorizzazione della geodiversità regionale sotto tutti i vari aspetti, cioè come patrimonio geologico e patrimonio ipogeo.

L'art. 2 definisce i concetti e i termini alla base del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo, allo scopo di rendere chiari gli obiettivi di tutela.

L’art. 3 istituisce il catasto regionale dei geositi e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione, aggiornamento e approvazione, allo scopo di classificare scientificamente le emergenze geologiche, paleontologiche e idrogeologiche e individuarne le forme di tutela.

Le attività di costruzione del catasto di cui all'art. 3 potranno essere affidate a università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale attraverso apposite convenzioni.

L'art. 4 istituisce presso il dipartimento dell'ambiente il Catasto regionale delle grotte e ne definisce i contenuti e le modalità di realizzazione e approvazione, nonché l'aggiornamento, da realizzarsi eventualmente in convenzione con i gruppi speleologici presenti in Calabria, allo scopo di individuarne le forme di tutela.

Il predetto catasto è costituito da: l'elenco delle grotte naturali, l'elenco delle cavità artificiali, l'elenco delle grotte e cavità turistiche.

Fine principale dei catasti è quello di individuare i beni e le aree di rispetto cui si applica la tutela della legge.

L'art.5 definisce le modalità di gestione, tutela e monitoraggio dei siti iscritti nei due Catasti definendone in modo specifico i divieti ai quali sottoporli. Si dà altresì la possibilità ai Sindaci di interdire l'accesso ai siti qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità o situazioni di particolare interesse e fragilità dal punto di vista naturalistico.

La scelta di base è stata quella di garantire la libertà di accesso a tutti i siti in via generale, fatta salva la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva, per i siti ricadenti in aree protette regionali o nazionali, così come definite ai sensi della legge n. 394/1991, nonché nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 (ai sensi e per gli effetti delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 74/409/CEE "Uccelli selvatici", nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120).

L'art. 6 individua le modalità di intervento e programmazione allo scopo di perseguire gli obiettivi fissati dalla legge regionale, promuovendo progetti tesi a sostenere iniziative di carattere scientifico, divulgativo ed educativo, studi e pubblicazioni, organizzazione di corsi di formazione relativamente alle attività speleologiche, la sistemazione ed il recupero dei siti degradati, l'individuazione di itinerari turistici allo scopo di mettere a circuito le grotte e i geositi calabresi.

L'art. 7 stabilisce e sanzioni amministrative da comminare per le violazioni ai divieti individuati all'art. 6, che vanno da un minimo di € 103,00 a un massimo di € 10.330,00 a seconda della gravità della violazione.

L'art. 8 individua le funzioni di controllo e sorveglianza demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle polizie provinciali municipali.

L'art. 9 definisce le norme finanziarie per l'attuazione della legge regionale.

 

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

La proposta di legge prevede oneri finanziari per un importo complessivo pari a 200.00,00, a copertura dei costi previsti nei seguenti articoli:

- art. 3, commi 3 e 4 laddove si prevede la mappatura dell'area da parte dell'assessorato regionale all'ambiente anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca, associazioni e gruppi attivi nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale;

- art. 4, commi 3 e 4 laddove si prevede la mappatura dei siti nonché l'aggiornamento, da realizzarsi eventualmente in convenzione coni gruppi speleologici presenti in Calabria;

- art. 6, comma 4 che demanda alla Giunta regionale la predisposizione di un programma annuale di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dal progetto di legge.

La proposta preordina il sostegno finanziario alla assunzione di atti amministrativi (programma di attività e in caso di esternalizzazione convenzione) e pertanto non genera automatismi di spesa. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili l'ipotesi di copertura determina una somma che permette di sostenere gli oneri amministrativi e la realizzazione dei primi interventi, rinviando alla successive annualità il finanziamento della parte infrastrutturale.

Pertanto la norma finanziaria quantifica gli oneri in € 200.00,00 che troveranno copertura nei fondi speciali.

 

Art. 1

(Obiettivi)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, lettere r) ed s) dello Statuto, e nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma 3, in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali m materia:

 

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico a essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e [utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e dei paesaggi geologici e carsici;

c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea.

 

2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

 

a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della biodiversità ipogea;

b) l accertamento dello stato dei geositi e dell'ambiente carsico;

c) la conservazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l'istituzione del catasto regionale dei geositi;

d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico e speleologico.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Nella presente legge si intende per:

 

a) "geodiversità, la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;

b) "patrimonio geologico" della Regione, l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, idrogeologica e pedologica del territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico:

1) "geositi, ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione;

2) "aree carsiche", ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti;

c) "speleologia", il complesso delle attività di studio e di esplorazione delle cavità naturali e artificiali e dei fenomeni naturali e culturali in esse osservabili;

d) "patrimonio speleologico", l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici in ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

1) "sistemi carsici", ovvero complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;

2) "grotte naturali", ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai cinque metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico,archeologico, biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico;

3) "cavità artificiali", ovvero l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo,di particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario;

4) "geositi ipogei", ovvero tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;

5) "grotte e cavità turistiche", ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e disciplinate.

 

Art. 3

(Catasto regionale dei geositi)

 

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, la Regione istituisce presso il dipartimento dell'ambiente il "Catasto dei geositi" costituito dagli elenchi dei geositi da approvare a norma del comma 5.

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le aree di rispetto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei.

3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dall'Assessorato regionale all'ambiente sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, enti di ricerca, associazioni e gruppi attivi nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

5. Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato regionale all'ambiente, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni. La medesima delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l'affissione all'albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

 

Art. 4

(Catasto regionale del patrimonio speleologico)

 

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico, la Regione istituisce presso il dipartimento dell'ambiente il "Catasto delle grotte". La conservazione e [aggiornamento del catasto possono essere affidati, mediante apposita convenzione, ai gruppi speleologici presenti nella Regione Calabria.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

 

a) l'elenco delle grotte naturali;

b) l'elenco delle cavità artificiali;

c) l'elenco delle grotte e cavità turistiche.

 

3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

5. Gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti sono approvati, su conforme proposta dell'Assessorato regionale all'ambiente, con delibera di Giunta regionale da notificarsi ai proprietari dei fondi su cui insistono i beni di cui al comma 2. La medesima delibera è pubblicata sul BURC e notificata ai comuni interessati, che provvedono a darne pubblicità con l'affissione all'albo pretorio e con ogni mezzo che ritengano utile.

 

Art. 5

(Gestione, tutela e pianificazione)

 

1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai tini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

3. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 è fatto divieto di:

 

a) abbandonare rifiuti;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;

c) alterare la morfologia del terreno;

d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi; ;

e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici;

f) realizzare nuove cave e discariche.

 

4. I divieti di cui al comma 3 si estendono:

 

a) a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;

b) a eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all'articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

 

5. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

6. Il sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, può disporre il divieto di accesso alle grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

9. La Regione, tramite l'Assessorato all'ambiente, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

10. La Regione, tramite l'Assessorato all'ambiente, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gruppi o con associazioni speleologiche riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale(Società speleologica italiana e club alpino italiano).

 

Art. 6

(Interventi regionali e relazioni con gli enti locali)

 

1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni singoli e associati, province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 — Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:

 

a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;

b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche;

c) l" organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;

d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;

e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;

f)) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

 

3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;

b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;

c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;

d) le forme di finanziamento.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento.

 

Art. 7

(Sanzioni)

 

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

a) violazione dei divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 5: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila .330;

b) violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell'articolo 5: da un minimo di euro 26,00 a un massimo di curo 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5;

c) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5: da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.

 

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

Art. 8

(Funzioni di controllo e sorveglianza)

 

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto dei gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 200.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 — capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2012.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti della presente legge, quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del programma di attività di cui all'articolo 6.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.