Proposta di legge n. 317/9^

RELAZIONE

 

Il presente disegno di legge intende definire il quadro normativo di riferimento per le scelte strategiche ed operative volte a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo dei territori calabresi.

In un'ottica di sistema, tale finalità viene articolata dalla legge in questione in una serie di obiettivi generali, ciascuno dei quali, a sua volta, viene declinato in obiettivi più specifici.

Per il perseguimento di tali obiettivi vengono quindi individuati gli strumenti utilizzabili e le possibili modalità di azione, che potranno essere definite più puntualmente in sede di programmazione ed attuazione delle misure di intervento, in modo da garantire la massima efficacia di tali misure rispetto ai fabbisogni e alle problematiche cui si intende dare risposta.

L'analisi della situazione e delle tendenze dell'economia regionale ha evidenziato una perdita di competitività delle principali componenti produttive nel confronto innescato dalla globalizzazione dei mercati, nonché una grave carenza del sistema regionale in termini di capacità di sostenere investimenti specie nei territori marginalizzati e sotto utilizzati.

In questo contesto, risulta indispensabile la necessità di creare le condizioni per un rilancio dell'economia regionale mediante azioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo dell'apparato produttivo endogeno e, nel contempo, alla creazione ed al sostegno di iniziative imprenditoriali specie giovanili.

Inoltre, vale la pena osservare che, nell'ambito di un contesto politico, legislativo, sociale ed economico in continuo mutamento, che pone quesiti pressanti e la necessità di risposte immediate, l'Amministrazione regionale deve poter disporre di una strumentazione agile e flessibile e più prossima alle esigenze di sviluppo del territorio e delle imprese.

La legge proposta costituisce uno strumento normativo di nuova concezione, che rovescia l'architettura normativa convenzionale e rinuncia alla descrittività ed ai contenuti procedurali, focalizzandosi sulla definizione degli obiettivi e sulle procedure dello sviluppo e sull'individuazione degli strumenti di programmazione ed attuazione, combinati insieme, e sulle modalità attraverso cui la Regione può operare a sostegno della competitività del sistema produttivo calabrese.

In conclusione si può affermare che il presente disegno di legge rappresenta l'occasione per rivedere radicalmente l'azione regionale a sostegno della competitività del sistema produttivo locale, coerentemente con l'evolversi del contesto generale di riferimento e in un'ottica di messa a sistema degli interventi, nonché di semplificazione e di accelerazione delle procedure.

Il punto centrale del sistema sono le Agenzie, nate dalla esperienza della programmazione negoziata per il ruolo affidato alle stesse dalla legge nazionale e che, per istituzione originaria, rientrano in una visione concentrata dello sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale, sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto l'aspetto del mercato e, soprattutto sotto l'aspetto di quel processo di integrazione dei settori produttivi con i valori dei territori, che risulta fondamentale e determinante nel campo della competitività territoriale e sociale.

Inoltre l'impianto normativo regionale, che attualmente regola il modello di sviluppo regionale, sembra non rispondere adeguatamente all'orientamento dello sviluppo delle imprese all'interno dei territori. Si assiste alla preferenza di sostegno a progetti imprenditoriali svincolati dalle risorse territoriali e scarsamente connessi con le opportunità di valorizzazione e crescita armonica del contesto.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende integrare l'impianto normativo regionale sulla scorta dei seguenti indirizzi:

  riconoscimento degli enti promotori e gestori dei Patti territoriali calabresi quali Agenzie di Sviluppo Locale, garantendo la partecipazione diretta degli enti locali del territorio e degli organismi collettivi preposti allo sviluppo locale utilizzando il metodo della programmazione e della approvazione delle iniziative programmatica declinate in progetti di sviluppo economico e territoriale;

  assegnazione di competenze che possono garantire la promozione delle attività d'impresa in territori definiti con priorità alle micro imprese, alle imprese giovanili e femminili, alle iniziative d'impresa che puntano alla valorizzazione delle qualità dei territori;

  assegnazione delle competenze di promozione, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che possano incidere sui fattori di contesto materiali ed immateriali delle economie locali.

Le Agenzie, mantenendo in atto una configurazione giuridica di enti privati, possono essere partecipati da enti pubblici di ambito sub regionale oltre che da soggetti privati.

Tali organismi hanno natura giuridica differente, ma dovranno svolgere tutti attività strumentali e coerenti con le azioni ed i programmi regionali di sviluppo.

Il riconoscimento dello status di Agenzia è indispensabile per consentire la promozione di iniziative di sviluppo d'impresa e del territorio, coordinandosi con gli altri enti previsti dalla normativa regionale, nel quadro della loro programmazione — atto fondamentale e fondante della loro azione — in cui si individuano le iniziative progettuali sostenibili all'interno dei programmi regionali di sviluppo.

 

Relazione sintetica

 

L'oggetto della proposta di legge, il riconoscimento dei Soggetti Responsabili Patti Territoriali e Promotori Contratti d'Area quali Agenzie di Sviluppo Locale, è chiarito all'art. 1 della stessa.

Viene, quindi, inserito l'elenco delle Agenzie di Sviluppo Locale interessate (art. 2) ed enunciato un elenco dei requisiti di cui esse devono essere in possesso nonché degli obiettivi che perseguono (art. 3).

Viene, quindi, descritta l'attività delle Agenzie di Sviluppo Locale (art. 5) ed i rapporti con il sistema regionale e locale (art. 6).

La proposta di legge si chiude con i necessari richiami alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

 

TITOLO

RICONOSCIMENTO DELLE AGENZIE DI SVILUPPO LOCALE

 

Art. 1

Riconoscimento dei Soggetti Responsabili Patti Territoriali e Promotori

Contratti d'Area quali Agenzie di Sviluppo Locale.

 

1. La Regione Calabria promuove e favorisce una maggiore cooperazione istituzionale a tutti i livelli di governo e riconosce il ruolo pieno e permanente del partenariato nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale.

2. A tal fine riconosce quali Agenzie di Sviluppo Locale le società miste pubblico-privato a maggioranza di capitale pubblico già operanti sul territorio in qualità di Soggetti Responsabili di Patti Territoriali e Promotori di Contratti d'Area.

3. Le Agenzie di sviluppo locale operano quali soggetti privati nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.

 

Art. 2

Elenco delle Agenzie di Sviluppo Locale

 

Assumono il titolo di Agenzie di Sviluppo Locale i seguenti enti: Protekos SpA; Promotir sri; Sila Sviluppo Scarl; Larneziaeuropa SpA; Vibo Sviluppo SpA; Patto Territoriale dello Stretto Sp.A; Locride Sviluppo SpA, Crotone Sviluppo Scpa.

 

Art. 3

Requisiti ed obiettivi delle Agenzie di Sviluppo Locale

 

1. Per poter conservare il riconoscimento dello status di Agenzia di Sviluppo Locale gli enti di cui all'art. 2 devono mantenere i seguenti requisiti:

 

1) predisporre ed attuare programmi di azione annuali e pluriennali coerenti con la complessiva programmazione regionale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

2) essere condotti da organi di amministrazione a maggioranza pubblica e rappresentativi del territorio di riferimento;

3) essere e mantenere la proprietà della maggioranza di natura pubblica;

4) non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alle istituzionali funzioni pubbliche degli enti soci in termini di prestazioni, beni e servizi, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.

 

2. Le Agenzie di Sviluppo Locale hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e con gli strumenti della pianificazione territoriale. Lo svolgimento di tali scopi avviene nella qualità di soggetto intermedio tra gli enti pubblici soci, rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento, e le comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.

 

Art. 4

Attività delle Agenzie di Sviluppo Locale

 

1. Le Agenzie potranno svolgere le seguenti attività nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area:

 

a) animazione territoriale;

b) promozione dell'attività d'impresa;

c) stimolo, supporto e creazione di reti d'impresa;

d) marketing territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti;

e) stimolo e supporto alla internazionalizzazione delle imprese e dei territori;

f) promozione dei prodotti tipici locali e dei loro territori;

g) promozione e supporto alla certificazione delle produzioni locali;

h) promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali;

i) attività di indagini, studi, ricerche e monitoraggi di carattere socio-economico dei territori di riferimento o di interesse regionale;

j) supporto alle imprese ed agli enti per l'accesso ai finanziamenti di competenza regionale, nazionale e comunitaria, unitamente alle attività di monitoraggio e rendicontazione;

k) attività di supporto alla programmazione e progettazione territoriale degli enti locali;

1) attività di formazione e qualificazione delle risorse umane e promozione della cultura d'impresa;

m) promozione nei territori di riferimento della diffusione ed applicazione della innovazione tecnologica e ricerca applicata in collaborazione e partnership con le Università calabresi e Centri di Ricerca operanti in Calabria nell'ambito di progetti finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale;

n) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali ed il mondo imprenditoriale delle tematiche riguardanti la Responsabilità Sociale d'Impresa in partnership con i soggetti protagonisti dello sviluppo locale Enti Locali, Forze sociali, Associazioni di Categoria;

 

2. Le Agenzie, in forza della programmazione e progettazione prodotta, potranno assumere ulteriori attività dalla Regione Calabria, dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti locali soci.

 

Art. 5

Rapporti con il sistema regionale e locale

 

Le Agenzie di Sviluppo Locale, quali enti intermedi di programmazione e progettazione di area vasta, assumono quale loro metodologia di azione quello della programmazione territoriale, coerentemente con le metodiche comunitarie, nazionali e regionali e con i loro indirizzi. Nello svolgimento di tale attività, delegabile dagli enti pubblici soci o promossa dalle Agenzie in piena autonomia, le stesse Agenzie di Sviluppo Locale dovranno coordinare le loro proposte programmatiche e progettuali con tutti i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale e compatibili con le attività di cui all'art. 4.

 

Art. 6

Dotazione finanziaria

 

La dotazione finanziaria delle Agenzie di Sviluppo Locale deriva da:

 

a) contributo annuale di dotazione ordinaria da parte dei soci;

b) corrispettivi per servizi resi;

c) fondi provenienti da progetti regionali, nazionali e comunitari;

d) fondi di cui al punto c) assegnati agli enti soci delle rispettive Agenzie di Sviluppo Locale a fronte della programmazione proposta dalle Agenzie;

e) fondi derivanti dalle funzioni statutarie e di competenza delle Agenzie quali titolari di attività di programmazione territoriale negoziata.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.