Proposta di legge n. 310/9^

Relazione

 

Con la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà", la Regione Calabria ha dato una prima e importante attuazione non solo alla legge n. 154/2001 che ha disciplinato le misure di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, ma anche alla legge quadro in materia di interventi e servizi sociali (L. 328/2000).

Nel solco delle normative sopra citate si pone la presente proposta di legge regionale che è volta a dotare la Regione Calabria di più adeguati e consoni strumenti normativi al fine di diffondere la prevenzione e la tutela della donna dalle molestie e dal disagio psicofisico e dalle violenze di natura sessuale.

Tale attività di prevenzione viene realizzata non solo attraverso la promozione di azioni formative e informative in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni di volontariato e le ONLUS che operano sul territorio regionale, ma anche attraverso il sostegno agli Enti locali per il potenziamento della sicurezza diurna e notturna con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio regionale in aree individuate come a rischio. Tale intervento ricade perfettamente nell'ambito del PON Nazionale "Sicurezza".

È prevista, altresì, la tutela legale gratuita e un contributo di solidarietà come rimborso delle spese (ad esempio, per consulenze o perizie tecniche di parte), sostenute nelle varie fasi dell'azione giudiziaria dalle donne che siano state vittima di maltrattamenti o di abusi di tipo sessuale. Il riconoscimento di tali benefici è concesso su istanza delle interessate che documentino la propria condizione sulla base di atti di rinvio a giudizio disposti dall'autorità giudiziaria.

Ancora, particolare attenzione viene prestata nel realizzare azioni di aggiornamento e di formazione per promuovere e favorire il superamento delle caratterizzazioni sociali negative della differenza di genere, nonché l'acquisizione della capacità di relazione ed il recupero dell'autostima, rivolte in particolar modo agli operatori scolastici; al personale sanitario; agli avvocati; agli operatori dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza e delle associazioni di volontariato.

In considerazione del fatto che il fenomeno degli abusi e delle violenze sessuali non è conosciuto nella sua reale portata, al fine di riuscire ad ottenere un'analisi quanto più aggiornata possibile di quello che è il contesto regionale, la proposta di legge in esame prevede la realizzazione annuale di un rapporto che possa essere valido strumento di indirizzo per la Giunta Regionale nell'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti, ed è anche per questo motivo che la spesa per l'attuazione della normativa in esame appare contenuta.

Le risultanze di tale rapporto saranno oggetto di un Forum, organizzato a cura del Dipartimento Politiche sociali della Giunta regionale, di concerto con il Dipartimento della Salute e d'intesa con la Commissione Regionale Pari Opportunità, che si avvarrà di un gruppo di lavoro composto da un medico specialista in psichiatria; uno psicologo; un avvocato; un assistente sociale, tutti individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza tra il personale dipendente del servizio sanitario regionale senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico della Regione.

E', poi, prevista l'approvazione di un apposito regolamento da parte della Giunta regionale allo scopo di determinare i contenuti e le modalità di attuazione della legge.

Presso il Dipartimento delle Politiche sociali della Giunta regione sarà istituito il registro regionale delle Associazioni di volontariato e dette ONLUS costituite con la finalità di realizzare azioni di contrasto alla violenza sulle donne.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

Per come già evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di legge, non avendosi ancora una conoscenza esaustiva della portata reale del fenomeno degli abusi e delle violenze sessuali sulle donne nel territorio regionale calabrese, essendo necessari dati più precisi e completi che potranno essere raccolti proprio grazie all'attuazione degli interventi della proposta di legge, la spesa per l'attuazione della normativa in esame appare contenuta ed è quantificata per l'anno in corso in € 50.000,00 gravanti sui fondi attualmente disponibili all'UPB 8.01.01.01 del corrente bilancio regionale.

Si prevede per gli anni successivi l'istituzione di un apposito capitolo all'interno dell'UPB 6.02.01.02 con la seguente declaratoria "Spese per il patrocinio legale e contributi di solidarietà per le donne vittime di violenze e maltrattamenti di natura sessuale".

E' previsto, infine, il ricorso alle risorse derivanti da PON Nazionali, ed in particolare al PON Sicurezza e per quanto riguarda le attività di formazione, alle risorse derivanti dal FSE.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, della L. 4 aprile 2001 n. 154, della legge 8 novembre 2000 n. 328, dell'articolo 2 dello Statuto della Regione Calabria e della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 20 art. 1, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione e la tutela delle donne dalle molestie, dagli abusi e dalle violenze di natura sessuale che si verificano in tutti gli ambiti di lavoro, sociali e familiari, e interviene con azioni di solidarietà per rimuovere il conseguente disagio psicofisico.

2. La Regione, attraverso i competenti Dipartimenti, collabora con gli Enti locali, con le Associazioni di volontariato e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite con la finalità di realizzare azioni conoscitive di informazione e di sensibilizzazione nel territorio regionale, al fine di individuare l'entità, la diffusività del fenomeno e individuare le esigenze della popolazione femminile per definire programmi e interventi per la prevenzione e la tutela delle donne da ogni forma di violenza di natura sessuale.

3. La Regione Calabria, nell'ambito di apposite dotazioni finanziarie che verranno individuate nell'ambito degli stanziamenti di spese previsti annualmente nella legge finanziaria collegata alla legge di approvazione del bilancio, promuove il sostegno agli interventi degli Enti locali per il potenziamento della sicurezza diurna e notturna attraverso sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio regionale in aree individuate come a rischio.

 

Art. 2

(Interventi)

 

1. La Regione Calabria per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, garantisce a tutte le donne vittime di violenze o maltrattamenti di natura sessuale, residenti o presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale, tutela legale gratuita e contributi di solidarietà, in particolare per le spese dovute per consulenze e perizie tecniche di parte sostenute nelle varie fasi dell'azione giudiziaria. Tali benefici sono concessi su istanza delle interessate che documentino la propria condizione sulla base di atti di rinvio a giudizio disposti dall'autorità giudiziaria.

2. La Regione promuove e realizza d'intesa con le Direzioni regionali dei Ministeri competenti, azioni di aggiornamento e di formazione, per favorire il superamento delle caratterizzazioni sociali negative delle differenze di genere, potenziare le capacità di relazione e il recupero dell'autostima, rivolte al personale docente delle istituzioni scolastiche, al personale sanitario, agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza, di cui alla legge regionale 21 agosto 2007 n. 20 e agli operatori delle Associazioni di volontariato.

 

Art. 3

(Rapporto e Forum)

 

1. La Regione Calabria realizza con periodicità annuale un rapporto sulla entità e gravità del fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze sulle donne in Calabria come documentazione base che accompagna i provvedimenti della Giunta regionale di indirizzo per individuare strategie di prevenzione dei comportamenti violenti, in collaborazione gli Enti locali, le ONLUS iscritte all'apposito registro regionale, le Università degli Studi aventi sede in Calabria, gli Ordini degli avvocati e degli psicologi, le Aziende sanitarie e i responsabili dei Centri Antiviolenza e delle Case di accoglienza di cui alla L.R. 21 agosto 2007 n. 20, presentandone le risultanze in apposito Forum. 2.Per organizzare il Forum, il Dipartimento regionale Politiche sociali di concerto con il Dipartimento per la Salute, d'intesa con la Commissione Pari Opportunità, si avvarrà del supporto di un gruppo di lavoro composto da un medico specialista in psichiatria, uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale, individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza tra il personale dipendente del servizio sanitario regionale, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione, attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale.

 

Art. 4

(Modalità attuative)

 

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento determina le modalità di attuazione della presente legge, in particolare:

 

a) le modalità di accesso alla tutela legale gratuita e alle modalità dell'ammissibilità di rimborso delle spese e dell'ammontare dei contributi di solidarietà di cui al precedente art. 2, comma 1;

b) i contenuti delle convenzioni con gli Ordini degli Avvocati dei Fori della Calabria per l'individuazione dei professionisti a cui le vittime di violenza possono rivolgersi per la tutela legale gratuita di cui al precedente articolo 2, e per l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e di formazione sui vari aspetti di natura giuridica del fenomeno, nel rispetto della normativa vigente in materia per la formazione continua degli iscritti all'albo;

c) le modalità di collaborazione con le aziende sanitarie a livello regionale, per l'organizzazione annuale di corsi di aggiornamento e di formazione del personale sugli aspetti di natura socio-sanitaria del fenomeno, nel rispetto della normativa vigente in materia per la formazione continua;

d) i contenuti e le modalità per l'individuazione delle aree da definire "a rischio" deliberate dal competente Dipartimento Politiche sociali sulla base di documentate richieste dei Comuni, al fine di installare sistemi di videosorveglianza per la prevenzione di atti di violenza alle donne e per l'assegnazione di risorse finanziarie, facendone gravare gli oneri su risorse derivanti da PON Nazionali, tra cui il PON Sicurezza.

 

2. A cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di istruzione, viene stipulata apposita convenzione con l'Ufficio scolastico regionale del MIUR Ministero Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, per la realizzazione di corsi di aggiornamento indirizzati al personale della scuola di ogni ordine e grado sulla prevenzione dei comportamenti violenti contro le donne in tutti gli ambiti, di lavoro, sociale, e familiare, facendo gravare gli oneri conseguenti nell'ambito del piano annuale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 8 maggio 1985 n. 27.

3. A cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali, è istituito il registro regionale delle Associazioni di volontariato e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite con la finalità di realizzare azioni di contrasto alla violenza sulle donne.

4. La Giunta regionale, con provvedimento avente cadenza annuale, definisce le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. A1 finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno in corso in euro 50.000,00, si provvede:

 

- utilizzando i fondi attualmente disponibili all'U.P.B. 8.01.01.01 del corrente bilancio regionale "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", cap. 7001101, che viene diminuito per l'importo di pari entità, ed istituzione nell'U.P.13 6.02.01.02 di apposito capitolo con la seguente declaratoria "Spese per il patrocinio legale e contributi di solidarietà per le donne vittime di violenze e maltrattamenti di natura sessuale";

- risorse derivanti da PON Nazionali (tra cui il PON Sicurezza);

- risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo) iscritte all'U.P.B. 4.09.04.01 capitolo 49040103 della spesa del bilancio di previsione annuale 2012;

- con altre assegnazioni riportate in apposito capitolo del bilancio annuale e pluriennale.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.