Proposta di legge n. 293/9^

RELAZIONE

 

Negli ultimi decenni il comparto zootecnico in alcune regioni italiane si è reso protagonista, di un grosso sviluppo tecnologico che lo ha portato in una posizione di avanguardia rispetto agli altri paesi della Comunità Europea. Questo fenomeno è stato accompagnato da una continua contrazione del numero di allevamenti con un aumento delle dimensioni delle mandrie e della produttività. La diffusione di queste economie di scala ha portato ad aumentare il livello di preparazione tecnica e di management degli imprenditori, con ricadute positive sul reddito delle aziende zootecniche. Con lo sviluppo si è arrivati ad una forte spinta alla specializzazione degli ordinamenti produttivi e alla loro intensificazione. Il comparto zootecnico si è così avvicinato a modelli simili all'industria di trasformazione, con caratteristiche tali da essere meno legato di un tempo alla superficie aziendale e più dipendente dal mercato. Questo processo di "industrializzazione" della zootecnia è stato reso possibile dall'introduzione di nuove tecnologie che hanno richiesto in campo vegetale un uso massiccio di fertilizzanti, antiparassitari, erbicidi, mentre nel campo animale si è fatto un ricorso crescente a mangimi complementari, un uso di medicinali anche a fini non terapeutici, l'impiego di fattori di crescita, spingendo contemporaneamente l'acceleratore sul miglioramento genetico, sulle tecniche di alimentazione e sul controllo dell'ambiente di allevamento. Si è così creata una nuova zootecnia che definiamo "convenzionale", più lontana dagli equilibri naturali originali e più instabile, tant'è che necessita di una serie continua di interventi per mantenere in equilibrio queste condizioni artificiali. Se da un lato si è comunque beneficiato di una maggiore disponibilità di risorse alimentari utili a soddisfare i fabbisogni della popolazione, dall'altro le produzioni intensive hanno prodotto effetti collaterali soprattutto sull'ambiente. Oggi il progresso tecnologico non può più camminare separato da un rispetto degli equilibri naturali, da una salvaguardia dell'ambiente, e conseguentemente deve portare a produrre alimenti di qualità che garantiscano la sicurezza per la salute dei consumatori. L'opinione pubblica oggi è molto più sensibile all'adozione di sistemi di produzione eco-compatibili, alla salvaguardia del benessere degli animali e su queste tematiche si aspetta risposte adeguate dagli operatori del settore zootecnico e della filiera. Ecco che in quest'ottica sono stati messi sotto accusa i metodi "convenzionali" di produzione e sono stati proposti metodi di agricoltura ecocompatibile e metodi alternativi rappresentati in primis dal "biologico", che si prefiggono di essere più rispettosi verso l'ambiente e più attenti ad ottenere alimenti più naturali e salubri per il consumatore. La situazione descritta sopra riguarda comunque le regioni italiane a più elevato sviluppo economico. Non è certo rappresentativa della zootecnia calabrese (anche se esistono delle realtà in provincia di Cosenza, Crotone e Catanzaro che si avvicinano a quelle delle regioni più evolute). Da quanto sopra riferito emerge un quadro multiforme della zootecnia calabrese, in cui si evidenzia lo stato di crisi profonda in cui si viene a trovare la zootecnia nella provincia di Reggio Calabria ed in particolare in Aspromonte. E' sicuramente dalla valorizzazione degli antichi prodotti che dovrebbe derivare il rilancio della zootecnia della nostra provincia. E' inutile sviluppare attività che puntino alla quantità dal momento che essa è ottenibile non solo in regioni più specializzate ma anche in altre province calabresi. E' opportuno differenziarsi e mettere in atto tutte quelle risorse e quei provvedimenti che conducono alla valorizzazione delle produzioni zootecniche e dei derivati.

La popolazione caprina in Italia conta attualmente circa 1 milione di capi ed è concentrata per il 75 % nelle regioni meridionali ed insulari della penisola. L'allevamento caprino risponde in modo efficace alle richieste rivolte alla moderna gestione animale: diffusione in aree svantaggiate (circa il 50 % dei capi vengono allevati in aree montane); armonizzazione con le problematiche del territorio; sviluppo integrato dell'azienda con agriturismo, attività culturali, artigianato, conservazione ambientale; tutela delle razze locali e salvaguardia della biodiversità animale. Esso inoltre fornisce un'ampia e differenziata gamma di prodotti che, per quanto concerne la carne di capra, origina da combinazioni specifiche fra tipo genetico e sistema di allevamento, che conservano un legame storico e culturale con l'origine geografica e che, per tradizione e abitudine alimentare, sono apprezzate a livello locale. Questa situazione è potenzialmente corrispondente con le attuali esigenze dei consumatori, di poter disporre di prodotti agroalimentari tipici, di alta qualità, salubrità e sicurezza alimentare, di origine garantita, ottenuti con processi trasparenti e rispettosi delle risorse ambientali ed animali. La produzione più importante è rappresentata dal latte che interessa oltre la metà dei capi allevati. Il latte caprino è destinato quasi esclusivamente alla trasformazione casearia per la produzione di formaggi tipici, a volte anche limitati a circoscritte zone geografiche in funzione del tipo genetico allevato. La produzione di carne è, invece, più limitata. E' fornita dai capretti destinati a non essere allevati quali riproduttori e dai soggetti a fine carriera. Si realizza prevalentemente con capretti di razze da latte e rappresenta una produzione tipicamente stagionale (natale-pasqua).

Dal punto di vista ambientale, l'allevamento caprino si propone come un valido sistema di difesa del territorio montano e collinare.

La capra contribuisce infatti a tenere puliti i boschi, a liberare i pascoli dalla flora arbustiva e a consumare l'erba dei pascoli evitando la formazione di uno strato di erba secca.

L'allevamento caprino contribuisce a mantenere la presenza dell'uomo nelle aree più marginali e svantaggiose, aiutando a renderle una risorsa economica altrimenti non sfruttabile.

Il latte di capra è destinato tanto al consumo alimentare diretto che alla trasformazione casearia (formaggi e ricotte).

Il latte di capra ha un elevato contenuto di calcio ad è quindi particolarmente indicato per bambini ed anziani, è solitamente ben tollerato anche da chi è allergico alle proteine del latte vaccino, è caratterizzato da acidi grassi a catena corta che lo rendono più digeribile rispetto al latte vaccino, ha un buon contenuto di Sali minerali, quali potassio, rame, manganese e ferro, nonché vitamine A-B-C-E.

Il formaggio caprino è fresco a pasta morbida e cremosa dal gusto tipicamente acido, a richiesta questo formaggio viene aromatizzato con erbe e spezie oppure con frutta fresca tipo nocciole o noci. Probabilmente i primi ad addomesticare le capre furono gli abitanti dei Monti Zagros, in Iran, circa 10000 anni fa, allo scopo di avere una fonte sicura e sempre accessibile di carne, latte e pelli. Le capre, come tutti i ruminanti; hanno lo stomaco diviso in quattro parti: rumine, reticolo, abomaso e omaso. Capre e pecore condividono molte caratteristiche anatomiche, una differenza sempre presente riguarda la coda, rivolta verso l'alto nelle capre, verso il basso nelle pecore. Alcune capre si riproducono tutto l'anno, quelle montane o di provenienza nordica, invece, iniziano la stagione degli amori in autunno, per concluderla in primavera. In genere ogni capra genera da 1 a 3 capretti, salvo rari casi in cui si può arrivare a 6 capretti. Dopo il parto la capra inizia a produrre il latte: durante il periodo della gestazione non vi è produzione e dunque la produzione di formaggi si interrompe, salvo nelle aziende che praticano una sorta di rotazione nei parti, che consente di disporre del latte per produrre il formaggio tutto l'anno. Una capra da allevamento produce latte per tutta la durata dell'allattamento, cioè per circa 305 giorni l'anno. La quantità di latte prodotta varia da 2,5 a 7 litri al giorno. La capra è una eccezionale arrampicatrice e si nutre praticamente di ogni specie vegetale (anche quelle tossiche per altri animali), anche se predilige germogli giovani di alberelli non ancora sviluppati. Queste caratteristiche l'hanno fatta diffondere nei paesi del terzo mondo e nei luoghi impervi.

La carne di capra ha un sapore simile alla carne della pecora e dell'agnello, anche se il sapore dipende molto dal tipo di allevamento e dalle abitudini alimentari dell'animale. La carne di capra ha meno grassi rispetto a quella di pecora, perché contiene pochissimo grasso inframuscolare. In genere la carne dei capretti è molto magra e delicata, per poi assumere toni più animali e forti nell'animale adulto. Poco diffusa in Europa, è molto apprezzata nei paesi del Medioriente. Il latte di capra è simile come composizione nutritiva a quello di vacca, mentre i globuli di grasso sono più piccoli, simili a quelli della pecora. Il sapore è simile, anche se più aromatico, tuttavia, se la capra non viene allontanata dal maschio (chiamato "becco") il latte assumerà aromi più animali e decisi. I formaggi prodotti da latte di capra hanno la pasta bianca, in quanto il carotene (che dà il caratteristico colore giallo ai formaggi vaccini) viene trasformato in un precursore della vitamina A, incolore.

Il presente progetto di legge si compone di undici articoli e, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) e v) dello Statuto della Regione detta norme per la valorizzazione, la diffusione ed il consolidamento della presenza della capra aspromontana nella Regione Calabria e la commercializzazione della carne e dei suoi derivati.

L'art. 2 (Ambito di applicazione) definisce zona regionale di allevamento della capra apromontana l'area del Parco Nazionale d'Aspromonte e i territori limitrofi.

L'art. 3 (Definizione di azienda del settore caprino) definisce aziende del settore caprino quelle che svolgono in via esclusiva attività di allevamento di capre nel territorio della Regione Calabria e quelle che, sempre a titolo esclusivo, si occupano delle fasi di trasporto, trasformazione, commercializzazione e promozione.

L'art. 4 (Consorzi di valorizzazione) prevede la possibilità da parte di allevatori singoli o associati, macellatori, ristoratori, strutture e soggetti che intendono valorizzare la produzione lungo tutta la filiera, di istituire consorzi di valorizzazione, ai sensi dell'art. 2602 ss. CC, al fine di promuovere e sostenere l'allevamento della capra aspromontana come fattore strategico di tutela e valorizzazione del territorio, degli usi e delle tradizioni ad esso collegate.

L'art. 5 (Valorizzazione e commercializzazione) prevede una serie di iniziative, finanziate dalla Regione Calabria, tese alla valorizzazione e alla commercializzazione della capra aspromontana e dei suoi derivati.

L'art. 6 (Fondo permanente per gli indennizzi alle aziende colpite da epizoozie) istituisce un Fondo per gli indennizzi alle aziende del settore caprino colpite da epizoozie.

Agli articoli 7 (Censimento delle aziende del settore caprino), 8 (Identificazione delle aziende del settore caprino), 9 (Denuncia malattie delle capre aspromontane) e 10 (Vigilanza e controllo) sono previsti una serie di strumenti utili a censire, identificare e difendere il patrimonio caprino regionale.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonché su contributi privati.

Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico " il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.

 

ART. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

1. La Regione Calabria, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) e v) dello Statuto, promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consolidamento della presenza della capra aspromontana sul territorio regionale e la commercializzazione della carne e dei suoi derivati.

2. Per la valorizzazione dei prodotti a base di latte, derivanti dalla capra aspromontana, restano ferme le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 5 del 23 febbraio 2004 s.m.i. (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).

 

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

1. E da considerarsi zona regionale di allevamento della capra apromontana l'area del Parco Nazionale d'Aspromonte e i territori limitrofi.

 

ART. 3

DEFINIZIONE DI AZIENDA DI PRODUZIONE DELLA CAPRA ASPROMONTANA E DEI SUOI DERIVATI

 

1. Si considerano aziende di produzione della capra aspromontana e dei suoi derivati quelle che svolgono in via esclusiva attività di allevamento di capre nel territorio di cui all'art. 2 e quelle che, sempre a titolo esclusivo, si occupano delle fasi di trasporto, trasformazione, commercializzazione e promozione.

 

ART. 4

CONSORZI DI VALORIZZAZIONE

 

1. Allevatori, singoli o associati, macellatori, ristoratori, strutture e soggetti che intendono valorizzare la produzione lungo tutta la filiera possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e s.s. del codice civile, consorzi di valorizzazione, il cui atto costitutivo e lo statuto prevedano espressamente il perseguimento, senza fini di lucro, della valorizzazione e della promozione della capra aspromontana e che, comunque, più in generale, abbiano lo scopo di promuovere e sostenere l'allevamento della stessa come fattore strategico di tutela e valorizzazione del territorio, degli usi e delle tradizioni ad esso collegate.

 

ART. 5

VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

 

1. Ai fini della conservazione, della diffusione e del consolidamento della presenza della capra aspromontana, la valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per lo sviluppo di tutta la filiera produttiva, soprattutto per le aziende di allevamento.

2. Al fine di valorizzare la capra aspromontana, la Regione Calabria si pone l'obiettivo di promuovere il consumo di carne di capra aspromontana su tutto il territorio nazionale, attraverso la diffusione di una maggiore conoscenza della salubrità del prodotto, delle caratteristiche organolettiche e della garanzia sulla rintracciabilità.

3. La Regione Calabria si impegna nella tutela e nella valorizzazione della capra aspromontana finanziando le seguenti attività:

 

a) analisi sulla fattibilità della salvaguardia e riproduzione del ceppo autoctono;

b) analisi sulla fattibilità per migliorare il reddito degli allevatori senza stravolgere la salubrità degli animali;

c) miglioramento genetico;

d) realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione d'intesa con il mondo scientifico;

e) realizzazione di attività di formazione professionale e percorsi didattici specifici;

f) promozione e gestione di progetti di sviluppo rurale, in virtù del ruolo insostituibile che l'allevamento della capra svolge nello sfruttamento delle aree interne e marginali;

g) organizzazione di eventi culturali, fiere, mostre, eventi pubblici e esposizioni per promuovere l'immagine del prodotto.

 

4. Con regolamento, da redigersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, definisce le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente articolo.

 

ART. 6

FONDO PERMANENTE PER GLI INDENNIZZI

ALLE AZIENDE COLPITE DA EPIZOOZIE

 

1. È istituito un Fondo permanente per gli indennizzi alle aziende del settore caprino aspromontano colpite da epizoozie.

2. Possono accedere al Fondo permanente di cui al comma precedente, esclusivamente, le aziende che svolgono attività di allevamento ai sensi dell'art. 3, le quali abbiano avuto capi colpiti da epizoozie che interessano unicamente il comparto caprino.

3. Le modalità di accesso al Fondo permanente sono stabilite con il regolamento di cui al comma 4 dell'art. 5.

 

ART. 7

CENSIMENTO DELLE AZIENDE DEL SETTORE CAPRINO

 

1. Al fine di disciplinare e monitorare il patrimonio caprino, gli allevatori che iniziano o continuano a svolgere attività di allevamento della capra aspromontana devono dame comunicazione al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

2. L'Azienda sanitaria assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività dell'azienda.

3. Nel caso di cessazione dell'attività, l'allevatore ne dà comunicazione al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro venti giorni dal momento della chiusura dell'attività.

4. La dichiarazione di inizio attività e le altre comunicazioni possono avvenire tramite modalità telematica.

 

ART. 8

IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE DEL SETTORE CAPRINO

 

1. Ogni azienda presente sul territorio apromontano, è identificata mediante il codice attribuito dall'Azienda sanitaria di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli nell'azienda. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'azienda e dell'allevatore.

 

ART. 9

DENUNCIA MALATTIE DELLE CAPRE ASPROMONTANE

 

1. Per la profilassi e il controllo sanitario e per la ricostituzione del patrimonio caprino aspromontano, è fatto obbligo, a chiunque detenga aziende di cui all'art. 3, di fare denuncia, anche per il tramite delle associazioni e organizzazioni degli allevatori operanti sul territorio, alla struttura sanitaria competente, di malattie accertate, nonché altre eventuali malattie dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 e s.m.i. (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Successivamente alla denuncia, le Aziende sanitarie competenti provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione degli interventi idonei.

3. I titolari delle aziende dei settore caprino sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dall'autorità sanitaria. Ai trasgressori, i cui allevamenti rappresentino un pericolo di diffusione dell'infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria.

 

ART. 10

VIGILANZA E CONTROLLO

 

1. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e le Aziende sanitarie competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli allevamenti, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

3. Resta ferma la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

 

ART. 11

NORME FINANZIARIE

 

1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonché su contributi privati.

2. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2011 in € 200.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico".

3. La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.

4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.