Proposta di legge n. 284/9^

RELAZIONE

 

La presente legge si propone di disciplinare orari, turni, chiusura per riposo settimanale nonché festività e ferie annuali, delle farmacie aperte al pubblico, dei dispensari e delle farmacie succursali, ubicati nel territorio della Regione Calabria.

Con tale proposta di modifica della Legge Regionale tutt'ora esistente, si cerca di dare attuazione alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva espresso, nel Febbraio 2010, prima, e nel Marzo 2011, poi, osservazioni in merito agli orari ordinari di apertura al pubblico di esercizi farmaceutici, stabiliti nelle disposizioni della Legge n.2 del 23 Marzo 1984. L'Autorità Garante infatti metteva in evidenza come tali turni ledessero la libera concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

Un impulso al cambiamento della legge è stato dato dalle prese di posizione della categoria dei farmacisti, in sinergia con le istituzioni competenti, che hanno naturalmente fatto presente la necessità di un concreto adeguamento legislativo della materia.

Peraltro, queste sollecitazioni vanno di pari passo con il più ampio riordino del Servizio Sanitario Regionale, e, pertanto, l'impianto normativo del settore, ormai obsoleto, va adattato alle esigenze attuali dell'utenza.

Numerosi sono gli obiettivi e le innovazioni che tale proposta di legge si prefigge, suggerendo soluzioni tendenti a determinare un ampliamento dell'offerta di prestazione.

Anzitutto si tende a riorganizzare il servizio, potenziandolo e diversificandolo rispetto non solo ai confini dei comuni, ma considerando soprattutto il numero degli abitanti. Alcuni articoli infatti stabiliscono le modalità di turnazione delle farmacie in relazione al bacino di utenza con particolare riguardo alle farmacie rurali. A tal proposito vengono individuate tre fasce da O a 15.000 abitanti, da 15.000 a 30.000 e maggiore di 30.000, tenuto conto anche della distanza massima di 15 Km. Questa ripartizione favorisce così, non solo l'utenza, ma anche le farmacie rurali che potranno distribuire in modo più funzionale le loro turnazioni.

A tal proposito, l'art. 9 della proposta di legge mette in condizione di parità le Farmacie Rurali con le Farmacie Urbane, svincolandole dalle reperibilità di 365 giorni all'anno, prevedendo la possibilità per le predette che siano ubicate in zone particolarmente impervie e/o isolate, di assicurare il servizio in aggiunta alla farmacia di turno del Comune o del bacino di utenza più vicino, almeno una settimana su cinque, svolgendo mediamente, servizio di guardia 10 settimane in un anno solare.

Uno dei punti qualificanti della presente proposta, riguarda l'organizzazione degli orari di apertura delle farmacie e, a differenza della precedente normativa, non indica i limiti massimi di orario di apertura consentendo alle farmacie interessate, così come previsto all'art. 3 III comma, di richiedere al Direttore Generale dell'ASP, l'autorizzazione ad "aperture diverse nell'arco dell'anno del servizio farmaceutico ove se ne presenti la necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevata."

Il Servizio Farmaceutico, così riadattato, consentirà inoltre, di incrementare il numero di unità lavorative su scala regionale, rispetto a quello attuale, in conseguenza della ridistribuzione delle ore lavorative.

Altra novità è prevista dall'art. 13 che disciplina le ferie annuali stabilendo, salvo deroghe motivate per le farmacie uniche e rurali, la chiusura delle suddette nella durata minima di 2 settimane e massima di 4, da effettuarsi anche in due periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi. Tale articolo prevede inoltre che "le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per il comune o per il bacino d'utenza almeno del 50%."

Altresì viene considerata la chiusura per ferie dei dispensari in concomitanza al periodo di chiusura delle farmacie, mentre quelle succursali ne vengono dispensati.

Altro   punto   focale  della    nuova  gestione dell'ordinamento farmaceutico è rappresentato dall'inserimento dell'art. 15 denominato "Sanzioni", che prevede dei corrispettivi pecuniari in caso di violazioni delle norme di legge, con particolare riferimento al rispetto degli orari, delle turnazioni e delle chiusure infrasettimanali. A tal proposito, si introduce una forma di gestione e controllo da parte delle ASP e dei Comuni tale da garantire l'accertamento delle violazioni delle norme di legge e la conseguente possibilità sanzionatoria. Questo articolo rappresenta una importante novità, in quanto le statuizioni in esso contenute non erano minimamente contemplate nel testo di legge attualmente in vigore.

La proposta di modifica così redatta, innova, quasi totalmente, la Legge Regionale N. 2 del 1984, proponendo delle direttive mirate a migliorare, più in generale, il servizio farmaceutico in relazione alle mutate esigenze dell'utenza calabrese.

 

Relazione economico-finanziaria

 

La presente proposta di legge non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

 

Art.1

(Oggetto)

 

La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno, la chiusura per riposo settimanale, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico, dei dispensari, delle farmacie succursali, ubicati nel territorio della Regione Calabria.

 

Art.2

(Competenze amministrative)

 

1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono adottati dal Direttore generale di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (ASP).

2. Entro il mese di Aprile di ciascun anno il Direttore Generale dell'ASP, su proposta pervenuta entro il mese di Ottobre, da parte dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, sentito il Comune dove ha sede la farmacia, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.

3. Il Direttore Generale dell'ASP adotta il calendario prescindendo dai pareri di cui al comma 2 che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta.

4. In sede di prima applicazione della presente Legge la proposta di cui al comma 2 deve pervenire all'ASP entro il mese di Settembre.

 

Art. 3

(Orario di apertura)

 

1. Le Farmacie aperte al pubblico sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a quarantaquattro ore settimanali; le farmacie rurali sussidiate non inferiore a quaranta ore settimanali.

2. Il servizio presso dispensari farmaceutici, aperti ai sensi della legge 8 marzo 1968 n°221, viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari entro l'orario di apertura della stessa. A tal fine può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a tre ore giornaliere.

3. Il Direttore generale dell'ASP, su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno del servizio farmaceutico di cui alla presente legge ove se ne presenti la necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevata.

 

Art.4

(Chiusura festiva e infrasettimanale)

 

1. Le farmacie non di turno restano chiuse, salvo diversa domanda annuale, di domenica e nelle festività infrasettimanali ed in un'altra giornata o mezza giornata della settimana nel rispetto comunque dell'orario minimo di cui all'Art.3.

2. Nei Comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo urbano, per le quali si verifichi una situazione di farmacia unica, su richiesta del titolare, può essere disposto dall'ASP l'esonero dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e/o nella giornata di riposo settimanale.

 

Art.5

(Guardia farmaceutica)

 

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.

2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

 

a) Per i comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa ma è assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;

b) Per i comuni con popolazione compresa fra i quindicimila e trentamila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;

c) Per i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.

 

3. Tutte le farmacie sono soggette al turno in condizioni di parità e l'autorità competente, nel fissare il calendario dei turni, deve tenere conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio.

4. Il Farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicura la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza della prescrizione, delle ricette della Guardia Medica nonché tutte quelle ricette per le quali il farmacista rilevi il carattere di urgenza, con particolare riferimento alla dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.

 

Art.6

(Bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica e turni)

 

1. L'ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di Comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, tenuto conto delle esigenze connesse all'espletamento del servizio.

2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri.

3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.

4. Ai turni non possono partecipare i dispensari farmaceutici; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.

5. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacia che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi eccezionali.

 

Art.7

(Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale)

 

1. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva è istituito un servizio di guardia secondo le modalità previste dall'art.5.

2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva, di regola avviene con le seguenti modalità:

 

a) a chiamata con reperibilità se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; su richiesta dei titolare della farmacia, il servizio può essere espletato a battenti aperti, eccetto il periodo di intervallo pomeridiano.

b) a chiamata a battenti chiusi se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti; su richiesta del titolare della farmacia, il servizio può essere espletato a battenti aperti, eccetto il periodo di intervallo pomeridiano.

c) A battenti aperti se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 

3. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio è assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, la frazione superiore a 50.000 abitanti si computa ai fini di un'altra farmacia di servizio.

 

Art.8

(Servizio di guardia farmaceutica notturna)

 

1. Dall'orario di chiusura serale all'apertura antimeridiana delle farmacie, è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio (senza titolo al diritto addizionale) e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati ed organizzati su proposta dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, sentito il parere dei competenti uffici dell'Azienda ASP

3. Lo svolgimento del servizio di guardia notturna è assicurato da una farmacia con !e seguenti modalità:

 

a) a chiamata con reperibilità nei comuni fino a 15.000 abitanti;

b) a chiamata a battenti chiusi nei comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti;

c) a battenti aperti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 

4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio è assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, la frazione superiore a 50.000 abitanti si computa ai fini di un'altra farmacia di servizio.

5. Nei comuni e località a elevato flusso turistico il servizio notturno può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.

6. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionati.

 

Art.9

(Servizio di guardia delle farmacie rurali)

 

1. Le farmacie rurali individuate ai sensi della Legge 08 marzo 1968 n°221, "Provvidenza a favore dei farmacisti rurali", partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituite nei Comuni e nei bacini d'utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia a una distanza massima di 15 km.

2. Le farmacie rurali che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o che siano ubicate in zone particolarmente impervie e/o isolate, assicurano il servizio in aggiunta alla farmacia di turno del Comune o del bacino di utenza più vicino almeno una settimana su cinque.

 

Art.10

(Chiusura infrasettimanale e festiva delle farmacie)

 

1. Le farmacie non di turno restano chiuse, salvo diversa domanda annuale, di domenica e nelle festività infrasettimanali ed in un'altra giornata o mezza giornata della settimana, nel rispetto comunque della distribuzione degli orari di cui all'Art.3.

 

Art.11

(Farmacia a servizio continuativo)

 

1. Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni e località ad elevato flusso turistico, il Direttore Generale può autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere dell'Ordine dei Farmacisti, dei competenti uffici dell'ASP una o più farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per 24 ore a battenti aperti per tutti i giorni dell'anno.

2. Le farmacie a servizio continuativo non vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno.

3. L'organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze dell'utenza.

4. Le farmacie a servizio continuativo non hanno titolo al diritto addizionale diurno e notturno.

5. Le farmacie che erano già state autorizzate al servizio continuativo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a proseguirlo.

6. Nel caso in cui più titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il Direttore Generale adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della coerente distribuzione territoriale, di particolari flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.

 

Art.12

(Situazioni di emergenza: apertura farmacie)

 

1. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia pubbliche e private, predispone ed aggiorna un piano per un servizio integrativo di emergenza, mettendolo a disposizione delle autorità competenti di cui all'Art.2; tale piano può essere attivato per far fronte ad eventuali situazioni d'emergenza per la salute pubblica.

2. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie pubbliche e private, predispone anche un piano da mettere a disposizione del Prefetto ai sensi della legge 12 Giugno 1990, n°146 (Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona), per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

 

Art.13

(Ferie annuali)

 

1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali, salvo, a domanda, deroghe motivate per le farmacie uniche e rurali, è stabilita nella durata minima di due settimane e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in due periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi.

2. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per il comune o per il bacino d'utenza almeno del 50%.

3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Direttore Generale, sentito il parere dell'Ordine dei Farmacisti e de competenti uffici dell'ASP, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura sovrapponibile alle ferie.

4. Il Direttore Generale anche senza acquisire i pareri di cui all'Art.2 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.

5. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie, mentre le farmacie succursali non chiudono per ferie.

 

Art.14

(Cartelli e segnaletica obbligatoria)

 

1. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.).

2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia, dispensarlo farmaceutico e farmacia succursale, è esposto un cartello o altro idoneo mezzo recante in modo chiaro e ben visibile l'orario di apertura e di turno di servizio, con l'indicazione delle farmacie di turno ed evidenziando tra esse, ove esistenti, le farmacie sempre aperte.

3. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa, nel rispetto delle norme comunali in materia; tale insegna rimane accesa durante il servizio notturno comunque effettuato.

 

Art.15

(Sanzioni)

 

1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni:

 

a) Art. 3 (orario settimanale) da € 200 a €1.000;

b) Art. 4 (chiusura infrasettimanale e festiva) da € 200 a €1.000;

c) Art. dal 5 al 10 (farmacie di turno) da € 200 a €1.000;

d) Art. dal 5 al 10 (disciplina degli orari) da € 200 a €1.000;

e) Art. dal 5 al 10 (turni di servizi) da € 200 a €1.000;

f) Art. 13 (ferie annuali) da € 200 a €1.000;

g) Art. 14 (cartelli e segnaletica obbligatori) da € 200 a €1.000.

 

2. L'accertamento della violazione delle norme e la funzione sanzionatoria è demandata al Comune in cui ricade la farmacie e all'ASP.

3. Il Comune o l'ASP comunica le violazioni accertate all'Ordine di appartenenza.

4. Il Comune comunica all'ASP le violazioni rilevate direttamente.

5. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, l'ASP può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo fino a 15 giorni.

 

Art.16

(Norma finanziaria)

 

1. La presente proposta di legge non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

 

Art.17

(Abrogazione e norma transitoria)

 

1. E' abrogata la legge regionale 23 marzo 1984, n°2 — Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria. (Pubbl. in Boll. Uff.27 marzo 1984, n°23)

2. La legge regionale 23 marzo 1984, n°2, rimane in vigore fino alla fase di prima applicazione della presente legge.

3. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.