Proposta di legge n. 278/9^

Relazione illustrativa

 

La Legge 3 Agosto 2007 n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", recepita dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, focalizza l'attenzione sul problema della sicurezza e sugli infortuni sul lavoro.

Alle ASP, per il tramite dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL ), sono attribuite le competenze in materia di promozione e tutela della salute dei lavoratori, svolgendo attività di vigilanza e controllo sul rispetto, da parte delle aziende, sia private che pubbliche, delle leggi di tutela della salute dei lavoratori, nonché per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La vigilanza negli ambienti di lavoro (industrie, attività artigianali e commerciali, cantieri edili,  ospedali, scuole, strutture sanitarie, uffici, ecc.) viene svolta con personale "sanitario" e "tecnico".

Ai Servizi di Prevenzione delle ASP spettano, oltre ai compiti istituzionali di Polizia Giudiziaria, interventi di informazione e di assistenza alle Aziende per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, promozione di iniziative di formazione ed educazione alla salute nell'ambito dei rischi professionali, partecipazione alla formulazione dei pareri igienico-sanitari per la costruzione e le modifiche edilizie degli insediamenti produttivi, rilascio di pareri sui piani di lavoro e valutazioni tecnico-professionali su problematiche relative alle bonifiche dell' amianto.

L'ampliarsi dell'operatività nel settore della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'evolversi della normativa e l'attuazione dei progetti inseriti nei "Piani Regionali di Prevenzione 2011-2012", nonché la necessità di raggiungere i gravosi obiettivi di vigilanza e prevenzione, hanno accresciuto l'impegno richiesto alle Aziende Sanitarie ed ai Servizi P.I.S.A.L. che devono essere orientati verso strategie più marcatamente di prevenzione e promozione e non solo repressive.

Per superare queste difficoltà ed assicurare adeguate risorse alle politiche della prevenzione nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/2008 ha testualmente previsto all'art. 13, comma 6), che: "L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL."

Tali fondi pertanto vanno ad integrare quelli già previsti dal riparto del Fondo Sanitario Regionale o da altre forme di finanziamento per progetti o piani di intervento.

 

Art. 1

(Finalità)

 

Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono attuazione dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dell' art. 14, commi 2, 3, 5, 8, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

 

Art. 2

 

I Proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'alt 21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 758/94 e dai pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'Azienda S. P. che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3, 5b, 8, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , sono destinati, a partire dal 1° gennaio 2012 in un apposito capitolo di spesa gestito dal Dipartimento n°13 — Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

Art.3

 

I Proventi delle sanzioni di cui all'art. 2 sono introitati dalla Regione Calabria che istituisce apposito capitolo di entrata e correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, gestito dal Dipartimento 13 — Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria.

 

Art. 4

 

Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le A.S.P. della Regione Calabria, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai Servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro delle medesime Aziende S.P., documentate e congruenti alla pianificazione regionale.

 

Art.5

 

1. Le somme che si renderanno disponibili sul corrispondente capitolo di bilancio regionale saranno destinate per il 70% ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.P. che le hanno prodotte; il restante 30% è trasferito al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione — Settore Area LEA- che lo destina per azioni progettuali di ricerca e sviluppo nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da attuare su base regionale anche in collaborazione con le parti sociali e le istituzioni. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato al Dipartimento di Prevenzione derivante dal Fondo Sanitario Regionale.

2. Le somme introitate dalla regione sono attribuite in misura proporzionale agli importi derivati dall'applicazione da parte dei rispettivi Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 e dell'art. 14, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Art.6

 

Le quote dei proventi di cui all'art. 5 c.1 destinate ai Servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro delle A.S.P. sono finalizzate a:

 

a) miglioramento tecnologico e di attrezzature (informatiche e strumentali) dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

b) implementare la funzionalità dei Servizi PISAL;

c) favorire la formazione, informazione e aggiornamento degli operatori;

d) promuovere l'attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;

e) progetti incentivanti per il personale addetto alle prestazioni specifiche di ispezione e vigilanza (fino a un massimo pro capite di € 5.000 annue).

 

Art. 7

E' demandata alla Giunta Regionale l'istituzione dell'apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché stabilire i termini e le modalità di versamento dei proventi di cui all'art. 2 ed i relativi flussi informativi al fine di consentire il necessario monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

 

(Entrata in vigore)

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

ALLEGATI

 

-          Decreto legislativo 758/94 “Disciplina sanzionatoria in material di lavoro

-          Decreto legislativo 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Artt. 13 e 14

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO

19 DICEMBRE 1994, N. 758

 

Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 1

(Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi)

 

1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";

b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";

c) il secondo comma è abrogato.

 

Art. 2

(Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario)

 

1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la-sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 convertito dalla legge 17 aprile 1925,n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 3

(Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro)

 

1. L'art. 9 del regio-decreto 15 marzo 1923, n. 692 convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art.4

(Orario di lavoro nelle aziende industriali)

 

1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 è così modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;

b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni dei presente regolamento.".

 

Art. 5

(Orario di lavoro nelle aziende agricole)

 

1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956 è cosi modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10

settembre 1923, n. 1956 come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 6

(Riposo domenicale e settimanale)

 

1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

Art. 7

(Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali)

 

1. II primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

Art. 8

(Libretto di lavoro)

 

1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 è così modificato:

a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte dei datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".

2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 è abrogato.

 

Art. 9

(Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi)

 

1. Il secondo comma dell'ari. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione

amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 10

(Prospetti paga)

 

1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".

 

Art. 11

(Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza)

 

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori

nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia dì sicurezza o igiene del lavoro.".

 

Art. 12

(Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi)

 

1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370 come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 13

(Minimi di trattamento economico e normativo)

 

1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. -1. i1 datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

Art. 14

(Contratto di lavoro a tempo determinato)

 

1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

Art. 15

(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

 

1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 195. -1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".

 

Art. 16

(Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane)

 

1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".

 

Art. 17

(Autorità competente)

 

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza ad ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

 

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

Capo II

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 19

(Definizioni)

 

1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

 

Art. 20

(Prescrizione)

 

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'ari. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'ad. 347 del codice di procedura penale.

 

Art. 21

(Verifica dell'adempimento)

 

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

 

Art. 22

(Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)

 

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

 

Art 23

(Sospensione del procedimento penale)

 

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare, il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

 

Art. 24

(Estinzione del reato)

 

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,- ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

Art. 25

(Norme di coordinamento e transitorie)

 

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo III

SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 26

(Sanzioni penali)

 

1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.".

b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".

2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

4. il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda a lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

11. Il primo comma dell'ari 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sano sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

16. II primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.".

17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni".

18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui • agli articoli 12, 38, terzo comma e 67.".

20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.".

23. II primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.".

27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per. l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma.".

30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le

parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila".

33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato:

a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";

b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";

c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni".

43. Il primo comma dell'ad. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila".

45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni";

b) il secondo comma è abrogato.

46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni";

b) il secondo comma è abrogato.

48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è sostituito da! seguente:

"L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".

50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni".

51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni".

52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni".

53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni".

54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni".

 

Art. 27

(Altre sanzioni penali)

 

1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".

2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato:

a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".

4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni".

9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire otto milioni a lire ventuno milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindicimilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quattro milioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattromilioni".

11. II comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:

a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a un mese o";

b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".

 

Art. 28

(Rifiuto di fornire notizie)

 

1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole: "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato I

 

1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);

2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);

3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);

4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);

6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);

7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);

8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.

320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);

9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.

321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);

10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);

11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);

12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave);

13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);

14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);

15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);

16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);

18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);

19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);

22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 861188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione deí lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

 

DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 2008, N. 81

 

Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Testo integrato con:

- Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)

- Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)

- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207(2008)

- Legge del 7 luglio 2009, n. 88

 

…. OMISSIS….

 

Art. 13. Vigilanza

 

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Balzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

(comma introdotto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, io stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

(comma così modificato dall'articolo 10 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) attività nei settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che !'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per iniziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

 

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

(articolo cosi modificato dall'articolo 11 del d.lgs. n. 106 del 2009)

 

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 11 lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, io stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui !a percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva ai termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'Allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione a! competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che Io ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino défilé regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche. sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

 

….OMISSIS….