Proposta di legge n. 272/9^

RELAZIONE

 

Per una migliore analisi, certificazione, elaborazione, rilevazione e diffusione dei dati statistici e per le materie Oggetto di delega e/o dagli enti delegati si ritiene opportuno istituire in Calabria , il Sistema Statistico Regionale - SISTAR CALABRIA.

Il Sistema Statistico Regionale che opera in sinergia con il Servizio Statistico della Regione, provvede al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione ed e responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della corretta e puntuale diffusione .

Il Sistema Statistico Regionale elabora un Programma statistico attinente tutto il territorio regionale e redige un puntuale rapporto che viene trasmesso al Consiglio Regionale , alla Giunta Regionale e al l'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno.

Con la istituzione del SISTAR - Sistema Statistico Regionale, la Regione Calabria adempie e disciplina quanto previsto e collegato in materia il tutto in conformità al Decreto Legislativo 6 settembre 1989. n. 322 e specificatamente art. 2 comma 1, lettera c).

 

ARTICOLO 1

(Oggetto)

 

La Regione Calabria istituisce il Sistema Statistico Regionale - SISTAR e mediante la presente legge disciplina, in conformità con il D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322, e all'articolo 2, comma lettera c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le attività di rilevazione, certificazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici svolte dalla Regione Calabria e, per le materie oggetto di delega, dagli enti delegati.

 

ARTICOLO 2

(Sistema Statistico Regionale - SISTAR )

 

1. Le funzioni del Sistema Statistico Regionale, previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 322/1989 sono svolte unicamente dal Servizio Statistica della Regione, che assume le funzioni di Segreteria del SISTAR. anche in relazione al Piano regionale di sviluppo (PRS).

2. Le funzioni del predetto servizio sono le seguenti:

 

- Attività di rilevazione. certificazione, elaborazione, archiviazione ed analisi dei dati statistici regionali nell'ambito dei Programmi Statistici regionali, nazionali ed internazionali;

- Attività di coordinamento tecnico in materia di standard e metodologie delle rilevazioni statistiche;

- Studi e ricerche: pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche;

- Rapporto con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale;

- Predisposizione del Programma Statistico Regionale;

- Partecipazione alla definizione a allo sviluppo del Sistema informativo regionale.

 

ARTICOLO 3

(Compiti del Sistema Statistico Regionale)

 

1. Il Sistema Statistico Regionale cura tutti gli adempimenti previsti dal D.I.,gs n. 322/1989 e dalla presente legge, nonché tutti i rapporti con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale.

2. Il Sistema Statistico Regionale provvede, tramite il Servizio Statistico della Regione, al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione, ed è responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione.

3. Il Sistema Statistico Regionale provvede in particolare:

 

a) agli adempimenti di natura statistica nell'ambito delle competenze della Regione e segnatamente:

- predisposizione del Programma Statistico Regionale, annuale e pluriennale;

- predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale secondo le intese stabilite con l' ISTAT e dalIT-111ROSTAT:

- approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste nei programmi Statistici Nazionale e Regionale anche in collaborazione con Enti di Ricerca statistica, Associazioni professionali di settore e con 1'Università degli Studi della Calabria;

- pubblicazione e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione.,

- partecipazione alla definizione e allo sviluppo del Sistema informativo regionale e dei vari Osservatori settoriali regionali;

- collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione Regionale, nonché del Sistema Statistico Regionale. per le attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti alle attività statistiche;

- promozione di studi e ricerche in materia statistica e di ogni altra attività statistica nel Servizio del controllo nei settori amministrativi e gestionali.

 

4. Il Sistema Statistico Regionale elabora il. Programma statistico regionale di cui al successivo art. 7 e redige nello stesso tempo un rapporto sull' attività svolta nell'anno precedente. Questo è inviato al Consiglio Regionale, alla Giunta e all' ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno.

5. In relazione ai Compiti del Sistema Statistico Regionale il. Servizio Statistica della Regione si avvale dell'assistenza di un Comitato tecnico scientifico a carattere consultivo, composto da:

 

a) il dirigente del Servizio Statistica della Regione, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'ISTAT su designazione dello stesso ISTAT:

c) un rappresentante delle autonomie locali su designazione. congiunta ALACI, UP1, UNCEM:

d) un rappresentante delle Prefetture su designazione della Prefetture del Capoluogo di Regione;

e) tre esperti di comprovata professionalità nelle materie della statistica, economia, sistemi informativi e sociologia nominati dalla Giunta Regionale.

 

6. Il detto Comitato tecnico scientifico e costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, con decreto del. Presidente della. Giunta Regionale, e dura in carica tre anni:

7. Il Comitato e convocato dal suo presidente, di norma ogni tre mesi. Alle sue riunioni possono partecipare come invitati. ma senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del SISTAR Calabria interessati alle materie d'esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità sugli argomenti in discussione.

8. Ai componenti dei Comitato spetta il gettone di presenza e l'eventuale rimborso spese e trattamento di missione.

9. I compiti del Comitato tecnico scientifico sono:

 

a) proporre criteri di carattere metodologico;

b) fornire indicazioni per l'eventuale assistenza tecnica;

c) esprimere pareri sul Programma statistico regionale;

d) formulare indicazioni per la verifica dei risultati sull'attività statistica nell'ambito del SISTAR;

e) proporre linee di indagine per i fenomeni da rilevare e esprimere pareri sull'organizzazione e l'interscambio dati tra le strutture del SISTAR.

 

ARTICOLO 4

(Organizzazione dell' attività statistica della Regione Calabria)

 

1. Il Sistema Statistico Regionale svolge le finzioni di cui al 1° comma dell'art. 2 anche

avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Calabria.

2. A tal fine. la Giunta regionale provvede a individuare presso i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale le articolazioni organizzative per il coordinamento, che costituiscono i riferimenti statistici, nei confronti dei quali il Servizio Statistica della Regione esercita funzioni di assistenza e coordinamento tecnico per gli aspetti disciplinati dalla presente legge.

3. Il coordinamento tecnico nell'ambito delle procedure definite dal Sistema Statistico Regionale riguarda:

 

-  lo svolgimento delle attività connesse con i programmi statistici regionali, nazionale ed internazionali;

- l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal Sistema Statistico Regionale, secondo le intese stabilite con l' ISTAT.

 

4. I compiti dei referenti statistici e i rapporti fra il Servizio Statistica della Regione ed i referenti statistici e i dipartimenti e uffici sono specificati con successivo Regolamento alla presente legge, predisposto dalla Giunta Regionale.

5. Per le eventuali rilevazioni di dati statistici necessari per attività istituzionali e programmi e progetti. il Servizio Statistica Regionale si può avvale di esperti esterni di statistica iscritti ad un apposito Elenco. predisposto ed aggiornato ogni due anni nell'ambito dello stesso Servizio Statistico della Regione.

 

ARTICOLO 5

(Personale dell'Ufficio di Statistica)

 

1. La direzione del Servizio Statistico della Regione, che e di coordinamento, e degli uffici di statistica periferici del Sistema Statistico Regionale e assunta da laureati in Scienze Statistiche, con le specifiche lauree di dottore o specialistica 3+2. La nomina per la direzione e effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Riscontrata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge la carenza della specifica professionalità statistica nell'ambito regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, sono indetti specifici concorsi per i posti di statistico di cui al precedente comma 1.

3. Gli addetti al Servizio Statistica della Regione, che e Segreteria del Sistema Statistico Regionale, formano un'Unita di Staff costituita da un dirigente statistico, da vari statistici ed impiegati, sono alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale.

4. Gli impiegati addetti agli uffici di statistica del Sistema Statistico Regionale devono, preferibilmente. essere in possesso del diploma di istituto secondario superiore, in cui sia fondamentale l'insegnamento delle materie statistiche ed informatiche.

5. Al direttore del Servizio Statistica della Regione spetta la rappresentanza del Servizio ed il compito della formazione degli addetti del servizio stesso.

 

ARTICOLO 6

(Attrezzature informatiche e telematiche del Sistema Statistico Regionale)

 

1. La rete informatica e telematica è improntata alla massima efficienza e funzionalità per il collegamento e la trasmissione dei dati statistici raccolti ed elaborati.

2. Ogni ufficio del Sistema Statistico Regionale ha elaboratori elettronici, attrezzature ed altri apparati necessari allo svolgimento dell'attività statistica.

 

ARTICOLO 7

(Programma Statistico Regionale)

 

1. Nel Programma Statistico Regionale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse regionale. i relativi obiettivi, nonché le metodologie e le modalità attuatine.

2. Il Programma Statistico Regionale è predisposto dal Servizio Statistica in collaborazione con i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e in particolare con le strutture per le quali la legge contempla lo svolgimento di attività statistiche, tenuto conto degli obiettivi e delle azioni previste dal Programma Regionale di sviluppo e dall'Osservatorio Statistico Regionale.

3. Per quanto concerne le esigenze informative degli organi consiliari il Programma statistico regionale         predisposto con la collaborazione della struttura statistica del Consiglio Regionale.

4. Il Programma ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. L'approvazione del Programma e dei suoi aggiornamenti e effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

5. La Giunta Regionale. mediante il Servizio Statistica della. Regione, comunica all' ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale, ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale. predisposto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 6-9-1989, n. 322.

 

ARTICOLO 8

(Rapporti con altri Enti)

 

1. La Regione promuove opportune intese con gli Enti Locali e gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale, in ambito regionale, per realizzare il coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale e per la formazione degli addetti alle statistiche.

2. La collaborazione ed il coordinamento fra Regioni ed Enti Locali sono realizzati in conformità con la legislazione vigente, con particolare riferimento agli strumenti di cui agli articoli 24 e 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

ARTICOLO 9

(Esecuzione delle rilevazioni statistiche)

 

1. L'esecuzione delle rilevazioni statistiche viene di norma effettuata direttamente dal Servizio Statistica o dai dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e, per quanto di competenza, dagli enti delegati. ferme restando le funzioni di coordinamento tecnico del Sistema Statistico Regionale, di cui all'art. 4, comma 3, della presente legge.

2. 1 dipartimenti e uffici di cui al primo comma sono comunque tenuti, ai fini delle rilevazioni previste dai programmi statistici nazionale e regionale, a fornire i dati in loro possesso che siano richiesti dal Sistema Statistico Regionale.

3. Il Servizio Statistica Regionale può inoltre avvalersi, per le rilevazioni statistiche di interesse regionale. anche di altri uffici di statistica facenti parte del Servizio Statistico Nazionale, previa intesa fra le amministrazioni interessate.

4. L'affidamento totale da parte della Regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne. ha luogo nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

 

ARTICOLO 10

(Diffusione dei dati statistici)

 

1. I prodotti statistici ufficiali del Sistema Statistico Regionale della Regione costituiscono patrimonio conoscitivo della. Regione e principale fonte informativa della stessa.

2. La diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regionale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Sistema Statistico Regionale, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali.

3. I prodotti statistici delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale sono pubblicati, dopo il loro invio all' ISTAT, con la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, Regione Calabria. Sistema Statistico Regionale.

 

ARTICOLO 11

(Segreto d'ufficio)

 

1. Al personale addetto ai compiti in materia statistica previsti dalla legge si applicano le disposizioni sul segreto di ufficio di cui all'art. 28 della legge 7-8-1990 n. 241.

 

ARTICOLO 12

(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)

 

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art. 9 del D. Lgs n. 322/1989.

 

ARTICOLO 13

(Accesso ai dati statistici)

 

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale sono patrimonio della collettività.

2. Il Sistema Statistico Regionale organizza la propria attività in modo da consentire l'accesso a tali dati per fini di studio e di ricerca a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto disposto al precedente art. 11.

3. Enti ed organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta al Sistema Statistico Regionale.

4. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, previo rimborso della spesa nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei criteri indicati dall' ISTAT.

5. Il Sistema Statistico Regionale provvede a trasmettere periodicamente i dati da questo elaborati secondo quanto previsto nel programma statistico regionale alle strutture operative regionali. al Consiglio Regionale, agli enti ed aziende regionali ed agli enti delegati.

6. E' garantito ai Consiglieri regionali ed ai. Membri della Giunta regionale il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Sistema Statistico Regionale.

 

ARTICOLO 14

(Obblighi di soggetti terzi)

 

Per le statistiche comprese nel programma statistico regionale ed aventi per oggetto di indagine settori per i quali sono previsti finanziamenti regionali, la Regione può prevedere la sospensione dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che risultino inadempienti rispetto alle rilevazioni suddette.

 

ARTICOLO 15

(Adesione al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico- CISIS

 

La Regione Calabria aderisce al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente responsabile del Servizio statistico regionale o suo delegato.

 

ARTICOLO 16

(Misure organizzative)

 

1. La Giunta adotta, ai sensi della legge regionale n la misure organizzative dirette all'attuazione della presente legge.

 

ARTICOLO 17

(Norme finanziarie)

 

1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011 e seguenti con i fondi riservati dai capitoli attinenti la Società per l'informazione e sviluppo infrastrutture informatiche e telematiche del Bilancio regionale coniugando le stesse con le coperture finanziarie nazionali e comunitarie.

2. Al bilancio di previsione dell'anno 2011 e seguenti sono apportate, per analoghi importi di competenza e cassa, le seguenti variazioni:

 

- Spesa in diminuzione;

-"Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali";

- Spese in aumento;

- "Spese correnti derivanti dall'istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione";

- "Spese di investimento derivanti dall'Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione".

 

3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di Bilancio prevedendo la coniugazione delle stesse coperture finanziarie con fondi di natura nazionale e comunitaria.