Proposta di legge n. 267/9^

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge si compone di diciannove articoli e, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) e v) dello Statuto della Regione Calabria e della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), detta norme per la disciplina e la valorizzazione della apicoltura nella Regione Calabria, quale attività di interesse regionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.

L'art. 2 (Azioni) prevede una serie di attività che la Regione Calabria incentiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'art. 1 (Finalità e definizioni).

All'art. 4 (Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'Attività Apistica) è prevista l'istituzione presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria della Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'Attività Apistica, col compito (art. 5) di esprimere pareri e proposte alla Giunta Regionale e agli altri Enti locali sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura.

Con il compito di programmazione e di definizione degli interventi in materia è previsto all'art. 6 (Programma Apistico Regionale) che il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentita la Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'Attività Apistica, rediga, trimestralmente, il Programma Apistico Regionale (PAR). Tale documento deve, sulla scorta degli indirizzi comunitari, favorire la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interveti definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Agli articoli 7 (Censimento del patrimonio apistico), 8 (Identificazione degli apiari), 9 (Denuncia malattia delle api e sospetto materiale infetto), 10 (Risorse nettarifere), 11 (Disciplina del nomadismo), 12 (Albo regionale allevatori di api regine) e 13 (Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza) sono previsti una serie di strumenti utili a censire, identificare e difendere il patrimonio apistico regionale e le risorse nettarifere derivanti dallo stesso.

L'art. 14 (Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api) detta una serie divieti e limitazioni all'uso dei trattamenti fitosanitari, al fine di salvaguardare l'azione degli insetti pronubi.

L'art. 15 (Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica) prevede che la Regione Calabria, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostenga e promuova programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti apistici, incentivi, attui e coordini iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici, e, infine, favorisca l'istituzione e l'uso di marchi di qualità e di origine e disciplinari di produzione dei prodotti dell'attività apistica, anche da agricoltura biologica.

L'art. 16 (Sanzioni), fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle leggi delle Stato, riferite a competenze riservate allo stesso, detta una serie di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e degli obblighi della presente legge, oltre a prevedere in tali casi l'esclusione da tutti i benefici ed incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'art. 17 (Vigilanza e controllo), infine, assegna, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e alle Aziende sanitarie competenti per territorio la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonché su contributi privati.

Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico " il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.

Per l'introito dei proventi di cui all'art. 16 è istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 2012 con denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e per gli obblighi previsti dalla legge regionale Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese".

 

ART. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

1. La Regione Calabria, in applicazione dell'alt 2, comma 2, lett. o) e v) dello Statuto e della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale e promuove iniziative volte a tutelarla e difenderla.

2. La Regione Calabria garantisce l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.

3. Per quanto non espressamente previsto si intendono qui accolte la disciplina e le definizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

 

ART. 2

AZIONI

 

1. La presente legge promuove le seguenti azioni:

a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;

b) acquisto di attrezzature e macchine per l'esercizio delle attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

c) corsi professionali di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;

d) allevamento di api regine selezionate;

e) servizio di impollinazione frutteti;

f) organizzazione di conferenze, seminari, convegni, nonché studi, ricerche e pubblicazioni;

g) assistenza tecnica agli apicoltori;

h) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;

i) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;

j) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private;

k) monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;

1) servizio di cattura sciami;

m) diffusione dell'attività apistica presso le comunità di recupero;

n) creazione di marchi tipici e consorzi di tutela.

 

ART. 3

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

 

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 e 2 e per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 2, definisce i criteri e prevede gli interventi mediante lo specifico Programma Apistico Regionale, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.

 

ART. 4

COMMISSIONE REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ APISTICA

 

1. È istituita, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, la Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'Attività Apistica, di seguito denominata Commissione apistica, che si avvale, per le attività di supporto organizzativo e di segreteria, delle strutture e dei funzionari individuati dal Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria e dura in carica cinque anni.

2. La Commissione apistica è costituita da:

a) Il Dirigente Generale del Dipartimento, che la presiede, o da un suo delegato;

b) un Dirigente della Dipartimento Sanità, o un suo delegato;

c) un Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, o un suo delegato;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni e organizzazioni di produttori del settore apistico.

3. La Commissione si riunisce, almeno una volta a trimestre, su convocazione scritta del Presidente, il quale redige anche l'ordine del giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.

4. La Commissione può essere integrata, su specifica richiesta, da esperti, che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.

 

ART. 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ APISTICA

 

1. La Commissione esprime pareri e proposte alla Giunta Regionale e agli altri Enti locali sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nello specifico:

a) propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

b) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di autorizzazione al nomadismo, per la regolamentazione della distanza degli apiari stanziali, nonché per la soluzione di controversie e contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;

c) esprime parere consultivo sui piani di profilassi;

d) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'Albo regionale allevatori di api regine di cui all'art. 11, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione all'albo e sulla soluzione di contenziosi e problematiche inerenti la produzione di api regine ad uso commerciale;

e) esprime parere consultivo sull'istituzione delle zone di rispetto e la loro definizione spaziale e temporale;

f) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'Albo regionale degli apicoltori, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione;

g) fornisce indicazioni su specifiche problematiche proposte dai Dipartimenti componenti la Commissione, competenti in materia apistica.

2. La Commissione svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) vigila sulle denunce e comunicazioni degli apicoltori al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e sull'aggiornamento dell'Albo Regionale degli Apicoltori;

b) è connessa alla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe apistica (BDA), istituita dal decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza.

 

ART. 6

PROGRAMMA APISTICO REGIONALE

 

1. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentita la Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'attività apistica, redige il Programma Apistico Regionale, di seguito denominato PAR.

2. Il PAR, sulla scorta degli indirizzi comunitari, favorisce la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nei rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interveti definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

3. Il PAR ha durata triennale ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 313/2004 e al reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio Europeo del 22 ottobre 2007, recante "Organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM)". Il PAR costituisce parte integrante del programma nazionale apistico (art. 5, comma 4 L. 313/2004) e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari per lo sviluppo del settore apistico regionale.

4. Il PAR è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, ed è reso operativo mediante programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare.

5. Il PAR fornisce indicazioni per l' incentivazione o l'attuazione delle azioni di cui all'art. 2 e per le seguenti iniziative:

a) tutela, potenziamento e miglioramento del patrimonio apistico;

b) costruzione o ristrutturazione di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti;

c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;

d) miglioramento dell'allevamento delle api e delle relative produzioni mediante programmi di impollinazione delle colture agricole e forestali, al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba e favorire lo sfruttamento delle specie vegetali di interesse apistico;

e) conversione di alveari rustici in razionali;

f) razionalizzazione della transumanza e mappatura delle aree nettifere;

g) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

h) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

i) tutela del consumatore e sicurezza alimentare.

 

ART. 7

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO APISTICO REGIONALE

 

1. Al fine di disciplinare e monitorare il patrimonio apistico regionale, gli apicoltori che iniziano o continuano a svolgere attività apistica sul territorio regionale devono darne comunicazione al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

2. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali, al di fuori del territorio di competenza sanitario o che intendono cessare l'attività, devono darne comunicazione, entro dieci giorni, anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono alla struttura sanitaria competente, dove ha sede legale l'impresa apistica e al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

3. L'Azienda sanitaria assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro venti giorni dal momento della chiusura dell'attività.

5. La dichiarazione di inizio attività e le altre comunicazioni possono avvenire tramite modalità telematica.

 

ART. 8

IDENTIFICAZIONE DEGLI APIARI

 

1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'Azienda sanitaria di cui all'art. 7, comma 3.

2. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

3. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.

 

ART. 9

DENUNCIA MALATTIE DELLE API E SOSPETTO MATERIALE INFETTO

 

1. Per la profilassi e il controllo sanitario e per la ricostituzione del patrimonio apistico regionale, è fatto obbligo, a chiunque detenga apiari e alveari, di fare denuncia, anche per il tramite delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori operanti sul territorio, alla struttura sanitaria competente, di malattie accertate o sospette quali: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi, nonché altre eventuali malattie dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 e s.m.i. (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Successivamente alla denuncia, le Aziende sanitarie competenti provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione degli interventi idonei.

3. I possessori, a qualunque titolo, di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dall'autorità sanitaria. Ai trasgressori, i cui alveari rappresentino un pericolo di diffusione dell'infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria.

 

ART. 10

RISORSE NETTARIFERE

 

1. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere della Regione Calabria, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, attraverso i propri enti strumentali, in collaborazione con l'Associazione Regionale Apicoltori (ARA), le associazione e organizzazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute, con le Aziende sanitarie e le amministrazioni delle aree protette, provvede a:

a) redigere le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti;

b) realizzare una banca dati per la gestione informatizzata dell'attività apistica e la valorizzazione dei prodotti a livello regionale.

2. Gli Enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

3. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare la produzione di essenze nettarifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

 

ART. 11

DISCIPLINA DEL NOMADISMO

 

1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo su tutto il territorio, quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente, e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo secondo i principi di tutela sanitaria degli alveari.

3. Chiunque intenda praticare il nomadismo nel territorio regionale deve darne comunicazione scritta, cinque giorni prima del previsto spostamento, al Comune di destinazione, alle Aziende sanitarie competenti per territorio e al. Dipartimento Agricoltura, foreste e Forestazione. Nella comunicazione devono essere dichiarate la partenza, la destinazione, le postazioni e la durata presunta della transumanza.

4. Per gli apicoltori provenienti da altre regioni, che installano uno o più apiari stanziali nel territorio regionale, la comunicazione, di cui al comma precedente, ha durata annuale e, nel caso di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

5. Gli alveari devono essere accompagnati da un certificato sanitario, rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per territorio, identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta.

6. Il certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria competente e la copia della comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la durata dei trasferimenti.

7. La Commissione apistica, sulla base delle domande ricevute, tenendo conto della consistenza degli alveari, della dislocazione degli stessi e delle risorse nettarifere presenti, esprime parere obbligatorio, stabilendo, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da autorizzare nei singoli comprensori, con priorità dei nuovi apiari stanziali con numero minimo di quindici alveari detenuti da apicoltori residenti.

8. Hanno priorità di autorizzazione gli apicoltori residenti nel territorio regionale e, in caso di parità, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

9. Gli apicoltori provenienti da altre regioni, che intendono praticare il nomadismo nella Regione Calabria, devono attenersi alle norme previste dalla presente legge.

 

ART. 12

ALBO REGIONALE ALLEVATORI DI API REGINE

 

1. È istituito l'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, al fine di proteggere la biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio regionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi e in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale.

2. L'Albo regionale degli allevatori di api regine è tenuto presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, al fine di assicurare e mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S. e dell'Apis mellifera Sicula, in considerazione delle loro doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.

3. All'Albo regionale degli allevatori di api regine possono iscriversi i produttori apistici che possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti:

a) allevare, sul territorio regionale, api regine;

b) produrre annualmente almeno 150 regine;

c) gestire almeno 50 nuclei di fecondazione;

d) partecipare a programmi di miglioramento genetico e produttivo approvati e promossi dalla Regione;

e) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dai Dipartimenti Agricoltura, Foreste e Forestazione e Tutela della salute e Politiche sanitarie.

4. La permanenza nell'Albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione.

5. Gli allevatori di api regine, già iscritti nell'Albo nazionale di allevatori di api regine, sono iscritti direttamente nell'Albo regionale, previa presentazione di domanda corredata da dichiarazione che attesti l'iscrizione nel predetto Albo nazionale.

6. L'iscrizione all'Albo avviene previo parere della Commissione apistica regionale.

7. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all'apposito Albo regionale, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentita la Commissione apistica regionale, può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione, all'interno delle quali verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.

8. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma precedente è vietato a terzi introdurre in essa api o aumentare la consistenza degli apiari.

9. È vietato il nomadismo all'interno delle aree di rispetto.

 

ART. 13

PRESCRIZIONI, DIVIETI E NORME DI SICUREZZA

 

1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È vietato, a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie contagiose, di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui all'art. 8, comma 1 della presente legge.

3. È vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari, infetti o sospetti di malattia fino a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non sia stato dichiarato indenne dalle autorità competenti.

4. È vietato fare esperimenti su api con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno.

5. La commercializzazione delle api può avvenire nel territorio regionale solo se le stesse siano accompagnate da un certificato sanitario attestante la provenienza da allevamento non infetto, né sito in zone infette, rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per territorio e che l' apiario non sia sottoposto a misure di polizia veterinaria.

6. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Calabria, tale certificazione dovrà essere fornita dall'autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza.

7. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di intervento contributivo.

8. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. L'autorità sanitaria competente, ove necessario, può procedere alla loro distruzione.

9. Si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato ai sensi del DGR n. 4321 del 13 aprile 2006 e delle normative vigenti sull'anagrafe zootecnica.

 

ART. 14

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI E TUTELA DELLE API

 

1. Al fine di salvaguardare l'azione degli insetti pronubi, sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi, anticrittogamici e altri presidi fitosanitari sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floreali, ornamentali e spontanee durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

2. Non è consentito effettuare trattamenti fitosanitari su colture di qualsiasi specie, se in presenza di flora spontanea, salvo che questa non venga preventivamente sfalciata o si aspetti la schiusura dei fiori.

3. Sono, altresì, vietati trattamenti fitosanitari sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa.

4. È vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api.

5. È sospeso, in via cautelativa, l'impiego di alcuni presidi fitosanitari, sulla scorta di quanto riportato nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 16 settembre 2010.

6. La Regione Calabria, sentita la Commissione apistica e le associazioni ed organizzazioni apistiche presenti sul territorio regionale, può individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato l'uso di trattamenti sistemici alle sementi e colture arboree, erbacee ed ornamentali che possono essere dannosi per l'entomofauna pronuba.

7. È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche di difesa fitosanitaria in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

8. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalato al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed alle autorità sanitarie competenti, che, per le rispettive competenze, espletano le indagini e gli accertamenti necessari ad individuare la causa ed i responsabili dell'avvelenamento.

9. Al fine di predisporre un catasto contenente le segnalazioni delle morie di api (Catasto della moria di api), il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione annualmente prescrive le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

10. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria di api, i possessori di arnie, che intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale degli apicoltori, devono ugualmente presentare denuncia annuale, dichiarando il "possesso zero" di alveari per l'anno di riferimento.

 

ART. 15

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'ATTIVITÀ APISTICA

 

1. La Regione, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti apistici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici.

2. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso di marchi di qualità e di origine e disciplinari di produzione dei prodotti dell'attività apistica, anche da agricoltura biologica.

3. I disciplinari di produzione differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi sono predisposti dalle associazioni e organizzazione dei produttori del settore apistico legalmente riconosciute sul territorio regionale.

4. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria la Regione, anche tramite organismi terzi, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità.

 

ART. 16

SANZIONI

 

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle leggi delle Stato, riferite a competenze riservate allo stesso, per le violazioni delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione da tutti i benefici ed incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le seguenti sanzioni amministrative del pagamento delle somme:

a) da € 200,00 a € 500,00 nel caso di violazione a quanto disposto nell'art. 7, commi 1 e 2;

b) da € 100,00 a € 500,00 per apiario in caso di violazione al disposto dell'art. 9, comma i;

c) da € 300,00 a € 900,00 nel caso di violazione a quanto disposto nell'art. 11, commi 3, 4, 5, 6 e 9;

d) da € 100,00 a € 800,00 nel caso di violazione a quanto disposto nell'art. 12, commi 8 e 9;

e) da € 500,00 a € 1.500,00 nel caso di violazione a quanto disposto nell'art. 13, commi l, 2, 3, 4, 5, 6e 8;

f) da e 500,00 a € 1.200,00 per ettaro nel caso di violazione a quanto disposto nell'art. 14, commi. 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

 

ART. 17

VIGILANZA E CONTROLLO

 

1. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e le Aziende sanitarie competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:

a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;

b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele di pesticidi delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi.

3. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

4. Resta ferma la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

 

ART. 18

CLAUSOLA VALUTATIVA

 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione apistica, di cui all'art. 4, presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'efficacia.

 

ART. 19

NORME FINANZIARIE

 

1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonché su contributi privati.

2. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2011 in € 200.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico".

3. La Giunta Regionale successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8.

4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio.

5. Per l'introito dei proventi di cui all'art. 16 è istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 2012 con denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e per gli obblighi previsti dalla legge regionale Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese".