Proposta di legge n. 253/9^

Relazione

 

L' art. 17 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 così recita:

"1. All'articolo 7, comma 2 lettera g), della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 dopo la parola "domicilio" è aggiunto il seguente periodo:", imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14/2/2001, nel DPCM 29/11/2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

 

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI 100%

Fondo Sanitario Regionale

 

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

 

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

 

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI

Per Disabili Gravi

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

Per Disabili privi di sostegno familiare

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite). ff

 

L'art. 18:

1. Al Piano Regionale per la Salute della Regione Calabria valido per il triennio 2004-2006, allegato alla legge regionale del 19 marzo 2004, n. 11 al punto 6 - Assistenza residenziale e semiresidenziale - lettera c), il periodo che va dalle parole "Si stima quindi" fino alle parole "con costi coperti dal SSN al 50%" è sostituito con il periodo: "Si stima quindi uri fabbisogno di 4.440 posti letto residenziali, che devono tuttavia essere ripartiti tra strutture ad elevata integrazione sanitaria e strutture sociali a valenza sanitaria con la corretta imputazione delle quote di partecipazione ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelaci), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, dì amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPC11/1 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

 

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

 

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

 

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

 

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI

Per Disabili Gravi

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

 

Per Disabili privi di sostegno familiare

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)".

 

Dalla lettura dei due articoli si comprende come il legislatore abbia voluto apportare delle modifiche a due leggi regionali:

• con l'art. 17 apporta delle modifiche ad un comma della legge regionale 23/2003 che riguarda il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

• con l'art. 18 modifica un punto della legge regionale 11/2004 "Piano sanitario 2004-2006";

ma nella sostanza essi modificano la quota a carico del Fondo Sanitario Regionale e quella a carico del Fondo Sociale Regionale.

È da rilevare che entrambi gli articoli affermano: secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004.

Il DPCM 14.2.2001 è l'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie:

Il DPCM 29 novembre 2001 è la Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Entrambi sono di esclusiva competenza dello stato, ai sensi dell'art. 117, lettera m, della Costituzione Italiana.

Le Linee Guida Ministeriali n.1/2004, citate nei due articoli, sono le LINEE GUIDA PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI.

In realtà le modifiche apportate si riferiscono alla retta relativamente alle RSA anziani e RSA disabili, che, a differenza di quanto era stato stabilito precedentemente, dall'entrata in vigore della citata L.R. 22/2007 non è più a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, ma il 30% viene a gravare sul Fondo Sociale Regionale (detratta la quota a carico dell'utente).

A seguito della emanazione di detta legge la Giunta Regionale ha ritenuto, opportunamente, di emanare la DGR n. 845 del 24 dicembre 2007, proprio per colmare la lacuna esistente riferita alla quota a carico dell'utente ricoverato in RSA Anziani e RSA disabili.

Le denominazioni:

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

e

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

riportate nei due articoli non sono altro che due errori materiali di trascrizione, dal momento che il legislatore cita il DPCM 14 febbraio 2001 e il DPCM 29 novembre 2001 e non viene modificato l'allegato A della legge 23/2003.

Queste due tipologie non solo non esistono nel nomenclatore nazionale e regionale, a differenza delle altre tipologie di servizi elencate (RSA, Case protette, ecc) ma non possono essere confuse con la riabilitazione estensiva extraospedaliera ex art. 26 della legge 833/1978 che è a totale carico del Fondo Sanitario, in quanto esse (prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidemziale (ciclo diurno), nella fase di lungo assistenza, compresi i servizi di sollievo alle famiglie, ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98, sono per il 70% a carico del Fondo Sanitario Regionale e per il 30% a carico del Fondo Sociale Regionale.

Inoltre, a causa dello stesso errore materiale commesso nella fase di scrittura della normativa, si sono dimenticati di scrivere nella tipologia Casa Protetta per disabili la partecipazione a carico dell'utente, così come era stata prevista nell'allegato A alla legge regionale 23/2003.

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

Pertanto occorre emanare la seguente legge regionale, al fine di dirimere ogni dubbio ed eventuali controversie.

 

Art. 1

 

1. La RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI 70% Fondo Sanitario Regionale 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite) va interpretata nel senso:

PRESTAZIONI RIABILITATIVE, EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE IN REGIME SEMIRESIDEMZIALE, NELLA FASE DI LUNGA ASSISTENZA, COMPRESI I SERVIZI DI SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE, AI SENSI DELLA L. 104/92 E L. 162/98 70% Fondo Sanitario Regionale 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

2. RIABILITAZIONE RESIDENZIALE 100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite) va interpretata nel senso:

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIORIABILITATIVE, IN REGIME RESIDENZIALE, NELLA FASE DI LUNGO ASSISTENZA, PER DISABILI GRAVI E DISABILI CON PARZIALE AUTONOMIA, PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE 100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

3. CASA PROTETTA PER DISABILI 40% Fondo Sanitario Regionale 60% Fondo Sociale va interpretata nel senso:

CASA PROTETTA PER DISABILI 40% Fondo Sanitario Regionale 60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)