Proposta di legge n. 248/9^

RELAZIONE

 

Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Il Consiglio regionale esercita quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune.

E' la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell'elenco di cui all'articolo 117, comma 3. Nel confermare quanto appena detto, la Corte costituzionale ha chiarito che anche in assenza di legge statale di principi le regioni possono legiferare "nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale".

I principi fondamentali della materia in tema di ineleggibilità ed incompatibilità sono stati individuati dalla legge n. 165/2004. In precedenza, e precisamente fino alla riforma operata con la legge costituzionale n. 1/1999, per le regioni a Statuto ordinario la Costituzione prevedeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La prima disciplina di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali fu posta dalla legge n. 108/1968 ma soltanto con la legge n. 154/1981 si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto pressoché unitario.

Il sistema unitario è venuto meno per effetto dell'approvazione del T.U.E.L., recante disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nell'ambito degli enti locali. La successiva riforma operata con la legge costituzionale n. 3/2001 ha confermato la separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale; in relazione al secondo tipo, il nuovo testo della Costituzione contempla non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta.

In tema di ineleggibilità ed incompatibilità, la competenza del legislatore regionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 378 e n. 379 del 2004. Si è trattato di  pronunce relative a norme statutarie rispettivamente di Umbria ed Emilia-Romagna, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la determinazione dei casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale ad opera di una fonte diversa dalla legge regionale. Nel censurare gli Statuti delle due Regioni, la Corte ha affermato che la Costituzione riserva alla legge regionale la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, senza che si possa distinguere fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione.

Sulla scorta del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione, alle regioni ordinarie compete la disciplina legislativa, di tipo concorrente, dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità. I principi fondamentali dettati dalla legge n. 165/2004 interagiscono con la (preesistente) normativa rimasta vigente, nell'ambito della quale assume rilievo centrale la legge n. 154/1981. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare le due fattispecie con proprie leggi.

La legge di principi n. 165/2004 distingue le due figure. Da un lato, al fine di prevenire i pericoli di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis, pone a fondamento delle cause di ineleggibilità la tutela della sfera dei diritti politici, apprestando garanzie verso la libertà di voto e la parità di accesso alle cariche elettive. Dall'altro, l'incompatibilità è volta a garantire l'indipendenza e il buon andamento dell'ufficio, nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo.

Il testo di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede i casi di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale ed alla carica di consigliere regionale.

L'articolo 2 prevede i casi di incompatibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale.

L'articolo 3 prevede l'esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle predette cariche. Infine l'articolo 4 contiene la norma di chiusura.

 

Art. 1

(Cause di ineleggibilità)

 

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale della Calabria ed a consigliere regionale:

 

a) i Ministri ed i sottosegretari di Stato;

b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

c) il capo e i vice capi di polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace che esercitano le loro funzioni nella Regione;

f) gli ufficiali delle forze armate che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) i vice perfetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nella Regione;

i) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

j) gli amministratori ed i dirigenti con funzione di rappresentanza di ente o azienda dipendenti dalla Regione;

k) i presidenti e gli assessori delle province;

1) i sindaci e gli assessori dei comuni fino a diecimila abitanti;

m) i presidenti, i sindaci e gli assessori delle comunità montane;

n) i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;

o) i medici delle commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità a fini pensionistici aventi rapporto di lavoro con le ASP e con altri enti pubblici;

p) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle Aziende sanitarie.

 

2. Non sono altresì eleggibili a Presidente della Giunta regionale della Calabria ed a consigliere regionale:

 

a) i dirigenti ed i dipendenti della Regione;

b) gli amministratori ed i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione;

c) i rettori delle università calabresi.

 

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

 

Art. 2

(Cause di incompatibilità)

 

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale nonché di consigliere regionale:

 

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti da parte della Regione o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

b) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate della Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni ed interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di legge regionale;

d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

 

2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche e gli uffici indicati nell'articolo 1 quali cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale.

3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di giudice della Corte dei conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento europeo, di. Presidente e di assessore di giunta provinciale di altra regione, nonché di sindaco e di assessore di comuni di altre regioni.

4. Non possono fare parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

 

Art. 3

(Esimente delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

 

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo.

 

Art. 4

(Disposizioni finali)

 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della normativa nazionale in materia.

 

La presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare, come legge della Regione Calabria.