Proposta di legge n. 243/9^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di istituire il comune di Sibari nella provincia di Cosenza.

Il territorio della Sibaritide vive una anomalia della propria municipalità, unica nella nostra regione, che rende necessario, ancorché utile, l'istituzione del nuovo Comune di Sibari.

Il territorio della Sibaritide, infatti, è oggi governato dal Comune di Cassano allo Jonio, un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo per la storia e le tradizioni ma, cosa più importante, per la notevole diversità del territorio e dunque per le esigenze dei suoi abitanti. Data la particolarità del territorio, una differente gestione municipale si appalesa di reale necessità ai fini di una corretta gestione della cosa pubblica e di vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

A tal fine ed in ossequio all'art.133 II comma della Costituzione viene indetto il referendum consultivo delle popolazioni interessate che, nel caso in esame, riguarderà la sola popolazione delle località che faranno parte dell'istituendo comune di Sibari.

Sul punto, per sgombrare il campo ad alcuni obiezioni interpretative della Costituzione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso che ciò sia possibile in due casi ovvero:

a) quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo;

b) quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale.

Nel caso del territorio della Sibaritide, ci troviamo di fronte ad un caso ove è possibile riscontrare entrambi i requisiti di cui sopra.

In relazione alla copertura finanziaria, la presente proposta di legge non comporta alcun aggravio sul bilancio della regione in quanto l'art. 3 prevede che tutte le spese per l'attuazione della presente sono a carico del bilancio del comune che verrà istituito.

 

Articolo 1

Obiettivi e finalità

 

1. E' istituito nella provincia di Cosenza, il nuovo comune di Sibari mediante la fusione della frazione di Sibari e le località: Lattughelle, Bruscate Piccola, Bruscate Grande, Spadelle, Fuscolara, Corsi, Permuta, Tre Ponti, Cacccianova, Murate, S. Pietro, Buffolaria, Fornaria, Salicetta, Casoni, Casabianca, Pignataro, Mandria, Di Rizzo, Panno Nuovo, Terzaria, Gadella, Piano Scafo, Moscarelle, Volta del Forno, Volta del Ponte, Caselle, Ciccotonno, Cucchiarara, Corso di Rivitti Difesa Nuova, Laccata, Sisto. 2. La sede Municipale sarà stabilità presso quella attuale di Sibari.

 

Articolo 2

Referendum consultivo

 

1. In ossequio a quanto stabilito dal II comma dell'art. 133 Cost., entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza di concerto con il Comune di Cassano allo Jonio, provvederà ad istituire il referendum consultivo.

2. Il referendum consultivo prevede la partecipazione al voto degli abitanti residenti nelle località di cui all'art. 1

3. L'istituzione del nuovo comune è subordinata all'esito positivo del referendum.

 

Articolo 3

Copertura finanziaria

 

1. Tutte le spese e gli oneri relativi all'applicazione della presente legge, ovvero all'istituzione del comune nonché quelle relative alle procedure necessarie, sono a carico del bilancio dell'istituendo comune di Sibari.

 

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Sino a quando l'istituendo comune di Sibari non avrà adottato le determinazioni di competenza, continuano ad avere vigore, negli ambiti territoriali originali, i regolamenti ed ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune, compresi quelli inerenti il personale, sono definiti con successiva legge regionale