Proposta di legge n. 222/9^

RELAZIONE

 

Le richieste provenienti dalla categoria dei farmacisti vanno nella direzione di una modifica della disciplina in materia di orario dei turni e ferie degli esercizi ubicati all'interno del territorio calabrese in modo da contemperare le due anime del mondo della farmacia: quella pubblicistica e quella privatistica.

La prima impone alla farmacia una presenza capillare, organizzata, costante e facilmente accessibile all'utente bisognoso di cure, quale presidio sanitario sul quale il malato ha diritto di poter contare 24h su 24.

La seconda consente al titolare della farmacia, fermi restando i vincoli normativi e gli obblighi di informazione al cittadino, di esercitare in assoluta serenità la propria professione, ponderando la propria operatività alle esigenze del territorio, al tenore sociale della comunità presso la quale è ubicata e magari a richieste peculiari di un determinato territorio.

In tale direzione muove la proposta di modifica ed integrazione della legislazione regionale esistente che, affiancandosi diligentemente alle disposizioni normative che regolano il sistema sanitario, consente al farmacista di porre la propria attività al servizio del territorio, ponendo un ventaglio di possibilità così articolato e flessibile al tempo stesso da fame una legge di estrema democraticità, di indiscutibile attualità.

 

Articolo 1

 

1. La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno nonché la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie delle farmacie aperte al pubblico, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

 

Articolo 2

 

1. L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quarantacinque e quaranta ore diurne settimanali, articolato in cinque giorni e mezzo della settimana, in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale ed ove particolari condizioni ambientali lo richiedano, l'orario settimanale delle farmacie sia urbane che rurali, potrà essere, su richiesta delle organizzazioni provinciali dei titolari e dell'ordine professionale, aumentato fino ad un massimo rispettivamente di cinquanta e quarantacinque ore diurne settimanali anche distribuiti in sei giorni settimanali.

2. Nel caso in cui il titolare di una farmacia rurale od unica gestisca un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, potrà essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensali() stesso.

3. L'apertura diurna di norma ha inizio alle ore 8.30, mentre per le farmacie rurali ha inizio di norma alle ore 9.00.

4. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 3, le farmacie possono effettuare la chiusura serale alle ore 19.30, alle ore 20.00 oppure alle ore 20.30; le farmacie rurali possono effettuare la chiusura anche alle ore 19.00.

5. In relazione a situazioni territoriali particolari, stagionali o periodiche, l'orario di apertura diurna può essere determinato in deroga ai criteri di cui ai commi 4 e 5, ma nel rispetto dei commi 1 e 3.

6. L'apertura notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.

 

Articolo 3

 

1. Le farmacie non di turno tanto urbane che rurali, restano chiuse nelle giornate della domenica e delle festività infrasettimanali.

 

Articolo 4

 

1. Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni feriali, il servizio farmaceutico e così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a 40.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno ed a battenti aperti nel rapporto di una farmacia ogni 30.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

b) nei Comuni inferiori a 40.000 abitanti a turno da una farmacia e a chiamata domiciliare;

c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

 

Articolo 5

 

1. Nei giorni di chiusura o festivi o di riposo il servizio è assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia o Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno e a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e senza intervallo pomeridiano, a turno nel rapporto di una farmacia ogni 30.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

b) nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano;

c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie vicine e a chiamata.

 

Articolo 6

 

1. Durante le ore che vanno dalla chiusura serale, in qualunque giorno feriale o festivo, alla riapertura mattutina delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato a turno osservando i seguenti criteri:

a) nei Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40.000 abitanti, nel rapporto di una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti sino alle ore 22; dalle ore 22, sino alla riapertura delle farmacie, a chiamata con l'obbligo del pernottamento di un farmacista nelle farmacie di turno;

b) nei Comuni con popolazione compresa fra 20.000 e 40.000 abitanti a turno da una farmacia a battenti aperti sino alle ore 22. a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

d) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare.

 

Articolo 7

 

1. Il farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione, nonché tutte quelle ricette per le quali il farmacista medesimo rilevi il carattere di urgenza.

2. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto al titolare di farmacia che non sia di turno, salvo casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze assistenziali. Durante i periodi di turno nel caso previsto di chiamata domiciliare, deve essere assicurato il più tempestivo ed immediato intervento nel tempo massimo di trenta minuti.

3. Il servizio farmaceutico durante i turni diurni, notturni e festivi può essere assicurato, in alternativa, da farmacie che si offrono a svolgerlo permanentemente su autorizzazione dell'A.S.P. sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l'ordine professionale e i sindaci dei comuni interessati.

4. Tutti i turni da effettuare a battenti aperti possono essere effettuati, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi ma con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.

 

Articolo 8

 

1. Le farmacie aperte al pubblico sia private che appartenenti ad enti pubblici osservano annualmente una chiusura per ferie di almeno 15 giorni e di non oltre 30 giorni di calendario. Le ferie eccedenti i 15 giorni potranno essere fruite dilazionandole nell'arco dell'anno.

2. Il calendario dei turni di ferie dovrà essere articolato in modo tale da evitare che la chiusura contemporanea per ferie superi la metà delle farmacie esistenti nel territorio comunale e deliberato su proposta dell'ordine dei farmacisti che raccoglierà le indicazioni delle associazioni dei titolari.

3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie.

4. Nei comuni e frazioni con una sola farmacia, il periodo di ferie dovrà essere articolato a turno con le farmacie vicine.

 

Articolo 9

 

1. All'esterno di ogni farmacia in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne a mezzo idoneo impianto, deve restare permanentemente esposto, a cura del titolare della farmacia, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio nonché le farmacie di turno durante le ore ed i giorni di chiusura della farmacia stessa con la indicazione dell'ubicazione e del relativo numero telefonico, quando il servizio viene espletato a chiamata.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle normative di cui al Codice della strada ed ai Regolamenti comunali.

 

Articolo 10

 

1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna USL di cui all'art. 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sentiti il Comune ove ha sede la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nel caso di Comuni limitrofi facenti parte di gestione.

2. Il Direttore Generale di ciascuna A.S.P nel rispetto delle legge statali vigenti e con la procedura di cui al comma precedente, può disporre un ulteriore potenziamento del servizio farmaceutico di cui alla presente legge, ove se ne presenti la necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevato.

 

Articolo 11

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.